Regolamento (UE) 2022/685
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/685 della Commissione del 28 aprile 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda le prescrizioni relative al campionamento di pesci e animali terrestri (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua le regole di campionamento del regolamento (CE) n. 333/2007 per rendere più flessibile e uniforme il prelievo di campioni da pesci di diverse dimensioni e per integrare nel medesimo atto le prescrizioni, in precedenza contenute nella direttiva 96/23/CE, relative al campionamento di alcuni animali terrestri. Vengono inoltre precisate alcune definizioni, tra cui quella di "partita" e quella di "dimensioni o peso comparabili". Le nuove disposizioni garantiscono una migliore rappresentatività dei campioni e una comparabilità più omogenea dei risultati analitici nell'Unione.
Modifica le prescrizioni tecniche di campionamento del regolamento (CE) n. 333/2007 per i controlli su contaminanti in pesci e animali terrestri.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali sui prodotti alimentari effettuati ai fini del controllo dei tenori di oligoelementi e contaminanti da processo, con particolare riguardo al campionamento di pesci interi di dimensioni omogenee o eterogenee e di carni/frattaglie di animali terrestri (suini, bovini, ovini, caprini, equini, pollame, selvaggina da allevamento e animali terrestri selvatici). Le nuove regole incidono sull'allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 e, per le disposizioni relative agli animali terrestri, si applicano dal 15 dicembre 2022. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri; restano richiamati, per il periodo transitorio, i profili connessi alla direttiva 96/23/CE fino al 14 dicembre 2022.
Modifica delle prescrizioni di campionamento per pesci e animali terrestri
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/685 interviene sul regolamento (CE) n. 333/2007, che disciplina i metodi di campionamento e analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari. La finalità è duplice: da un lato, rendere più praticabili e uniformi le modalità di prelievo per i pesci di diverse dimensioni; dall'altro, trasferire nel sistema del regolamento 333/2007 le prescrizioni già previste, fino al 14 dicembre 2022, dalla direttiva 96/23/CE per il campionamento di animali terrestri.
Ambito materiale e ratio dell'intervento
La Commissione evidenzia che la regola previgente sul campionamento dei pesci grandi, centrata sulla parte centrale del pesce, poteva incidere in modo rilevante sul prodotto e, in alcuni casi, non risultare adeguata. Per questo vengono introdotte alternative che consentono il prelievo anche da testa o coda, oltre a criteri più precisi in funzione della dimensione o del peso del pesce, al fine di migliorare la comparabilità dei risultati analitici nell'Unione.
Definizioni aggiornate
Nella parte A dell'allegato del regolamento 333/2007 la nozione di "partita" viene ridefinita come quantitativo identificabile di prodotto alimentare oggetto di un'unica consegna, caratterizzato da elementi comuni quali origine, varietà, specie, zona di cattura, tipo di imballaggio, imballatore, speditore o marcatura. Viene inoltre introdotta la definizione di "dimensioni o peso comparabili", corrispondente a una differenza non superiore al 50% in termini di dimensioni o peso.
Campionamento dei pesci interi
Il nuovo punto B.2.3 disciplina il campionamento delle partite contenenti pesci interi di dimensioni o peso comparabili. Il numero di campioni elementari resta quello indicato nella tabella 3 e il campione globale deve pesare almeno 1 kg. Per i pesci piccoli, sotto 1 kg, l'intero pesce costituisce il campione elementare; se il campione globale supera 3 kg, è possibile utilizzare la parte centrale di almeno 100 g di ciascun pesce, e la parte intera cui si applica il livello massimo è usata per l'omogeneizzazione.
Per i pesci di maggiori dimensioni, pari o superiori a 1 kg, il campione elementare è la parte centrale del pesce, con un peso minimo di 100 g. Per i pesci tra 1 e meno di 6 kg si preleva una trancia nella parte centrale, dalla colonna vertebrale al ventre. Per i pesci di almeno 6 kg si preleva il muscolo dorsolaterale destro nella parte centrale del pesce. Se tale prelievo comporta un considerevole danno economico, sono ammesse due soluzioni alternative: tre campioni elementari di almeno 350 g ciascuno; oppure tre campioni elementari di almeno 350 g ciascuno prelevati da porzioni equivalenti del muscolo vicino alla coda e vicino alla testa.
Campionamento di pesci di dimensioni o peso differenti
Il nuovo punto B.2.4 affronta le partite miste, nelle quali i pesci hanno dimensioni o peso differenti. In presenza di una classe/categoria predominante, pari approssimativamente all'80% o più della partita, il campione deve essere prelevato dai pesci di tale classe predominante ed è considerato rappresentativo dell'intera partita. Se invece nessuna classe predomina, i pesci selezionati devono essere scelti in modo da rappresentare adeguatamente la partita; la Commissione rinvia a un documento orientativo specifico per questi casi.
Campionamento degli animali terrestri
Con il punto B.2.5 vengono codificate nel regolamento 333/2007 le regole per carni e frattaglie di animali terrestri. Per suini, bovini, ovini, caprini ed equini il campione deve essere di 1 kg e provenire da almeno un animale, potendo essere costituito da quantità uguali prelevate da più animali se necessario. Per le carni di pollame, il campione globale di 1 kg deve derivare da almeno tre animali; per le frattaglie di pollame, il campione globale richiesto è di 300 g, sempre da almeno tre animali. Per carni e frattaglie di selvaggina da allevamento e animali terrestri selvatici il campione è di 300 g da almeno un animale, con possibilità di ripartizione su più animali se necessario.
Preparazione del campione di laboratorio e omogeneizzazione
Il punto C.2.1 riformulato impone di ottenere un campione di laboratorio rappresentativo e omogeneo, evitando contaminazioni secondarie. Per i prodotti diversi dai pesci deve essere utilizzato tutto il materiale ricevuto dal laboratorio. Per i pesci, invece, tutto il materiale ricevuto deve essere omogeneizzato e una parte o quantità rappresentativa del campione globale omogeneizzato è impiegata per preparare il campione di laboratorio. La conformità ai tenori massimi del regolamento (CE) n. 1881/2006 va verificata sulla base dei livelli riscontrati nei campioni di laboratorio.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le modifiche contenute nell'allegato si applicano dal 15 dicembre 2022, data coerente con la cessazione del regime transitorio relativo alla direttiva 96/23/CE. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 333/2007
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione.
Nuova definizione di "partita" e definizione di "dimensioni o peso comparabili"
Nella parte A dell'allegato, la definizione di "partita" è sostituita per riferirsi a un quantitativo identificabile di prodotto alimentare oggetto di un'unica consegna e caratterizzato da elementi comuni quali origine, varietà, specie, zona di cattura, tipo di imballaggio, imballatore, speditore o marcatura. È inoltre introdotta la definizione di "dimensioni o peso comparabili", quando la differenza in termini di dimensioni o peso non supera il 50%.
Campionamento di pesci interi di dimensioni o peso comparabili
Il nuovo punto B.2.3 stabilisce regole dettagliate per il prelievo di campioni da partite di pesci interi omogenei. Per pesci piccoli sotto 1 kg si preleva l'intero pesce come campione elementare; se il campione globale supera 3 kg, possono essere usate parti centrali di almeno 100 g. Per pesci di almeno 1 kg il campione elementare è la parte centrale del pesce, di almeno 100 g; per pesci tra 1 e meno di 6 kg si preleva una trancia centrale dalla colonna vertebrale al ventre; per pesci di almeno 6 kg si preleva il muscolo dorsolaterale destro nella parte centrale. In caso di considerevole danno economico, sono ammesse alternative con tre campioni elementari di almeno 350 g, anche prelevati da porzioni equivalenti vicino alla coda e alla testa.
Campionamento di pesci interi di dimensioni o peso differenti
Il nuovo punto B.2.4 prevede che, se una classe/categoria di dimensioni o peso predomina in misura pari a circa l'80% o più della partita, il campione sia prelevato da tale classe predominante ed è considerato rappresentativo dell'intera partita. Se nessuna classe predomina, la selezione deve garantire la rappresentatività della partita; a tal fine è richiamato un documento orientativo della Commissione sul campionamento di pesci interi di dimensioni e/o peso differenti.
Campionamento di animali terrestri
Il nuovo punto B.2.5 trasferisce nel regolamento le prescrizioni per carni e frattaglie di animali terrestri. Per suini, bovini, ovini, caprini ed equini si preleva un campione di 1 kg da almeno un animale, eventualmente ripartito tra più animali. Per le carni di pollame si prelevano quantità uguali da almeno tre animali per ottenere un campione globale di 1 kg; per le frattaglie di pollame il campione globale deve essere di 300 g da almeno tre animali. Per carni e frattaglie di selvaggina da allevamento e animali terrestri selvatici, il campione è di 300 g da almeno un animale, anche ripartibile tra più animali se necessario.
Precauzioni per il campione di laboratorio e omogeneizzazione
Il nuovo punto C.2.1 richiede di ottenere un campione di laboratorio rappresentativo e omogeneo evitando contaminazioni secondarie. Per i prodotti diversi dai pesci deve essere utilizzato tutto il materiale ricevuto dal laboratorio; per i pesci tutto il materiale ricevuto deve essere omogeneizzato e una parte rappresentativa del campione globale omogeneizzato è usata per il campione di laboratorio. La verifica del rispetto dei tenori massimi del regolamento (CE) n. 1881/2006 si basa sui livelli riscontrati nei campioni di laboratorio.
Entrata in vigore e applicazione differita
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'allegato si applica dal 15 dicembre 2022, in coerenza con la fine del periodo transitorio relativo alla direttiva 96/23/CE.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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