L.R. Toscana 11/2017
Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ridefinisce le zone-distretto della Toscana dal 1° gennaio 2018, introduce zone di nuova istituzione, incentivi all’accorpamento e regole transitorie per conferenze e società della salute. Modifica la l.r. 40/2005 e la l.r. 41/2005 su programmazione, partecipazione, controllo e finanziamento della rete socio-sanitaria, con contributi previsti soprattutto per il periodo 2018-2022.
Revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto e riordino della governance socio-sanitaria toscana
Revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto e riordino della governance socio-sanitaria
La legge regionale interviene sul sistema sanitario e socio-sanitario della Toscana, modificando la l.r. 40/2005 e la l.r. 41/2005. L’obiettivo è riorganizzare gli ambiti territoriali delle zone-distretto, rafforzare l’integrazione tra sanità e sociale, disciplinare il ruolo delle società della salute e prevedere una fase transitoria per la nuova configurazione territoriale.
Ambito territoriale delle zone-distretto e nuova articolazione
La disciplina consolida la revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto e introduce nuove regole di perimetrazione. In particolare:
- non possono essere individuate zone-distretto i cui comuni afferiscano a due diverse aziende unità sanitarie locali;
- la dimensione delle zone-distretto è finalizzata a sviluppare capacità di valutazione dei bisogni, garantire un livello ottimale dei servizi e generare economie di scala da reinvestire nei servizi socio-sanitari;
- nelle zone-distretto di nuova istituzione possono essere previste articolazioni territoriali corrispondenti alle zone preesistenti, per valorizzare le identità locali e favorire la partecipazione alla programmazione.
Programmazione sanitaria e sociale integrata
La legge rafforza il collegamento tra Piano integrato di salute (PIS) e Piano di inclusione zonale (PIZ). Nelle zone-distretto di nuova istituzione il PIS e il PIZ devono promuovere la tutela delle identità territoriali e una maggiore prossimità al cittadino, anche tramite articolazioni territoriali dedicate.
Ciascuna articolazione territoriale individua un referente che partecipa alle sedute degli organismi competenti, con diritto di voto limitato ad alcune deliberazioni specificamente indicate dalla legge. È inoltre previsto uno strumento di programmazione intermedio, approvato nelle zone-distretto di nuova istituzione, che coordina i piani zonali preesistenti fino all’approvazione del nuovo piano sanitario e sociale integrato regionale.
Mobilità del personale tra Regione e sistema sanitario
È introdotta una disciplina sulla mobilità temporanea di personale tra la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale. La mobilità, nel rispetto della normativa statale, serve a far fronte a esigenze di servizio o a specifiche professionalità, oltre che a favorire scambio di esperienze, progetti, formazione e aggiornamento.
La mobilità è attuata tramite comando o distacco, previo parere dell’ente di provenienza e assenso del personale interessato, nei limiti del contingente annuale fissato dalla Giunta regionale. Gli oneri gravano sul fondo sanitario regionale e finalità, durata e modalità del distacco sono regolate da convenzione.
Conferenze dei sindaci e conferenze zonali integrate
La legge aggiorna la composizione e il ruolo delle conferenze territoriali. Nella conferenza regionale dei sindaci partecipano anche i presidenti delle conferenze zonali integrate. Il presidente della conferenza zonale dei sindaci coincide con il presidente della conferenza zonale integrata.
Per le zone-distretto in cui sono costituite società della salute, le funzioni della conferenza zonale dei sindaci sono svolte dall’assemblea dei soci della società della salute, salvo quanto previsto per la partecipazione degli enti locali non aderenti.
Società della salute: natura, funzioni e partecipazione
La legge riforma in modo rilevante la disciplina delle società della salute.
La società della salute è qualificata come ente di diritto pubblico costituito in forma di consorzio, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica. Attraverso tale ente la Regione attua le proprie strategie per le attività territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate, con assegnazione diretta delle risorse.
Sono previste regole più dettagliate sulla gestione diretta di alcune funzioni, con il piano sanitario e sociale integrato regionale chiamato a fissare contenuti minimi, tempi e modalità. Per le funzioni non direttamente gestite nei casi previsti, la società della salute opera in forma unitaria anche mediante convenzioni con l’azienda unità sanitaria locale o con uno degli enti aderenti.
Gli enti locali che non aderiscono alla società della salute devono comunque partecipare, senza diritto di voto, all’assemblea dei soci per assicurare coerenza con la programmazione zonale. Partecipano senza voto anche le aziende pubbliche di servizi alla persona e i rappresentanti del comitato di partecipazione e della consulta del terzo settore.
Organi, controllo e rappresentanza della società della salute
La legge disciplina in modo più preciso gli organi della società della salute.
Il presidente della società della salute rappresenta il consorzio presso la conferenza regionale dei sindaci e la conferenza aziendale, secondo le deliberazioni dell’assemblea dei soci e le modalità statutarie.
Lo statuto deve prevedere la nomina di un collegio sindacale oppure di un revisore unico. Il revisore unico è nominato dall’assemblea dei soci a maggioranza e la relativa indennità annua lorda non può superare il 30% degli emolumenti del direttore della società della salute.
Finanziamento, personale e attività operative
La società della salute viene finanziata anche attraverso risorse assegnate direttamente. Sono aggiornate le norme sul finanziamento da parte degli enti locali e sulla partecipazione economica dei soggetti aderenti.
Per il personale, si stabilisce che il trattamento giuridico ed economico applicabile è quello previsto per i dipendenti del servizio sanitario nazionale. Viene inoltre abrogata una disposizione previgente dell’articolo 71 septiesdecies della l.r. 40/2005.
La legge estende anche le competenze dell’ESTAR, consentendogli di operare per conto delle società della salute nell’acquisto di beni e servizi, nel rispetto della normativa vigente.
Regime transitorio e prima applicazione
Le nuove zone-distretto decorrono dal 1° gennaio 2018. Fino all’individuazione delle zone-distretto secondo i nuovi criteri, continua ad applicarsi l’allegato B della legge.
Nelle zone di nuova istituzione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge devono insediarsi la conferenza zonale integrata e, se non c’è un solo modello organizzativo preesistente, anche la conferenza zonale dei sindaci. In prima applicazione la convocazione spetta al sindaco del comune con maggiore dimensione demografica, che assume provvisoriamente la presidenza; in caso di inerzia provvede il Presidente della Giunta regionale.
Le zone non oggetto di modifica continuano ad operare con le modalità ordinarie già previste, e restano fermi fino alla scadenza gli incarichi di direttore della società della salute e di responsabile di zona conferiti in precedenza.
Scelta del modello organizzativo e fusione delle società della salute
Nelle zone-distretto di nuova istituzione, i comuni devono decidere entro trenta giorni dall’insediamento della conferenza se aderire alla società della salute esistente oppure, se non ricorrono le condizioni di legge, procedere allo scioglimento della società della salute e alla stipula della convenzione socio-sanitaria.
Se nella stessa zona-distretto esistono due o più società della salute, queste devono fondersi per incorporazione secondo le regole del codice civile. La società incorporante è, di regola, quella che rappresenta la maggior quota di popolazione, salvo diverso accordo tra le assemblee.
La fusione richiede un progetto con elementi essenziali su denominazione, sede, convenzione, statuto, quote di partecipazione e decorrenza contabile. I documenti devono essere depositati e pubblicati; dopo almeno trenta giorni dalla pubblicazione, le assemblee deliberano entro i successivi quindici giorni. La Giunta regionale può disciplinare ulteriori dettagli procedurali.
La società incorporante subentra nei diritti e negli obblighi delle società partecipanti, nei rapporti anche processuali, nei patrimoni, negli incarichi in corso e nel personale dipendente o assegnato.
Incentivi finanziari per gli accorpamenti
Per il quinquennio 2018-2022 è previsto un contributo di primo avvio di 50.000 euro annui per ciascuna zona-distretto oggetto di accorpamento. Se il modello organizzativo scelto è la società della salute, il contributo sale a 150.000 euro annui.
Il piano sanitario e sociale integrato regionale può inoltre prevedere ulteriori incentivi di finanziamento vincolati e punteggi aggiuntivi nei bandi regionali. I contributi e gli eventuali incentivi sono aumentati del 30% se tutti i comuni della zona-distretto aderiscono al modello della società della salute.
Controllo sull’attuazione
Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della legge e valuta gli effetti della revisione degli ambiti territoriali, con attenzione alla valorizzazione delle identità territoriali.
Dal 2018 la Giunta regionale deve trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione, con particolare riguardo ai risultati dell’accorpamento delle zone-distretto e alle criticità emerse nella prima applicazione. Sulla base di tale relazione il Consiglio valuta anche eventuali ulteriori revisioni della perimetrazione e misure per garantire livelli omogenei di servizi nelle zone di confine.
Copertura finanziaria
Gli oneri della legge sono stimati in 2.730.000 euro per ciascun anno dal 2018 al 2022. Per il 2018 e il 2019 si provvede con risorse già iscritte nei bilanci regionali su missioni relative ai diritti sociali e alla tutela della salute; per il 2020, 2021 e 2022 la copertura è rinviata alla legge di bilancio.
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