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Circolare

Circolare numero 34 del 22-02-2021

Con la presente circolare si forniscono indicazioni relative alla proroga della scadenza dei versamenti della contribuzione volontaria, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, disposta dall’articolo 13-undecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge di conversione del DL 28/10/2020, n.137 (art.13‑undecies) dispone, in via eccezionale e per l'emergenza COVID‑19, che i versamenti dei contributi volontari all'INPS dovuti per il periodo dal 31/01/2020 al 31/12/2020 sono validi anche se effettuati in ritardo purché eseguiti entro i due mesi successivi alla scadenza naturale e comunque non oltre il 28/02/2021. Le strutture territoriali devono validare tali versamenti; restano ferme le restanti indicazioni già fornite da precedenti circolari e messaggi.

Deroga ai termini per il versamento della contribuzione volontaria (legge 18/12/2020, n.176 - art.13‑undecies)

Punti principali

Deroga normativa e termini eccezionali

L'art.13‑undecies (legge 176/2020) deroga all'art.8, comma 3, del D.lgs. 30/04/1997, n.184, prevedendo che i contributi volontari per il periodo 31/01/2020–31/12/2020 siano considerati validi anche se versati in ritardo, purché entro due mesi dalla scadenza naturale e comunque entro il 28/02/2021.

Ambito temporale dei contributi inclusi

Sono compresi nella proroga: il contributo relativo al 31 gennaio 2020 (1 giorno, per le gestioni con contribuzione espressa in giorni), i mesi di febbraio e marzo 2020 e il secondo e il terzo trimestre 2020.

Richiamo alle disposizioni ordinarie (Art.8 DLgs 184/1997)

L'art.8 stabilisce che il versamento deve essere effettuato entro il trimestre successivo a quello di riferimento, che i termini sono perentori e che le somme versate in ritardo sono rimborsate senza interessi, salvo imputazione al trimestre immediatamente precedente su richiesta dell'interessato; la deroga è limitata al periodo indicato.

Istruzioni operative per le Strutture territoriali

Le Strutture territoriali devono validare i versamenti volontari effettuati tardivamente purché rientranti nei termini eccezionali (entro due mesi dalla scadenza naturale e comunque entro il 28/02/2021).

Conferma di precedenti indicazioni

Rimangono ferme tutte le altre indicazioni di carattere generale fornite con circolari e messaggi precedenti.

Testo integrale

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