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Circolare

Circolare numero 37 del 24-02-2021

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 360 e 361, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le quali hanno modificato l’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introducendo i commi da 277-bis a 277-sexies che disciplinano il procedimento del riconoscimento del beneficio in oggetto, nonché modificando il comma 277 per quanto concerne la dotazione finanziaria prevista per l’attuazione della norma.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni operative per l'applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge n. 178/2020 che hanno inserito i commi 277-bis/sexies e rideterminato le risorse per il comma 277 della legge n. 208/2015. Dettaglia i termini e le modalità per la richiesta e integrazione della documentazione, i tempi di trasmissione e certificazione tra INPS e INAIL, le procedure di monitoraggio e graduazione delle domande, la disciplina di esonero dal monitoraggio per determinate categorie e il rinvio alle disposizioni già vigenti (D.M. 12/05/2016 e circolare INPS 46/2018).

Istruzioni per l'applicazione delle modifiche ai commi 277 e ss. della legge 28/12/2015 (beneficio previdenziale per lavoratori del settore produzione materiale rotabile esposti ad amianto)

Punti principali

Beneficio previdenziale (art.1, comma 277)

Riconoscimento del beneficio ex art.13, comma 8, legge 257/1992 per i lavoratori del settore produzione materiale rotabile esposti ad amianto durante operazioni di bonifica: periodo della bonifica più 10 anni successivi, a condizione della continuità del rapporto di lavoro. Richiamate le modalità attuative del D.M. 12/05/2016 e la circolare INPS n.46/2018.

Modifiche procedurali e termini per le Strutture territoriali

Le Strutture INPS devono richiedere ai datori di lavoro, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (2/3/2021), la documentazione integrativa per domande presentate entro il 2/3/2018; il datore ha 90 giorni per rispondere (termine perentorio, decadenza in caso di mancata risposta). Entro 15 giorni dal ricevimento, la documentazione va inviata all'INAIL; INAIL ha 60 giorni per rilasciare la certificazione tecnica (positiva o negativa). Aggiornamento estratto conto e definizione domande da concludere entro il 30/09/2021; in caso di reiezione rimozione del codice 188 e comunicazione all'interessato. Report delle attività da inviare alla Direzione centrale Pensioni via PEI.

Monitoraggio delle domande e formazione della graduatoria

L'INPS effettua il monitoraggio entro 60 giorni dalla ricezione di tutte le certificazioni INAIL, valutando: data di perfezionamento dei requisiti pensionistici, onere finanziario annuale e data di presentazione della domanda. La Direzione centrale Pensioni individua, entro 30 giorni dal monitoraggio (e comunque annualmente), i lavoratori ammessi sulla base di criteri prefissati; redazione graduatoria annuale entro il 30/11. Se l'onere eccede le risorse, la decorrenza può essere differita nei limiti delle disponibilità.

Soggetti esonerati dal monitoraggio (comma 277-sexies)

Esonero per i soggetti che cumulano: rientro nell'ambito del comma 277; certificazione tecnica INAIL positiva rilasciata entro il 30/06/2020; decorrenza teorica della pensione entro il 31/12/2020. Possono accedere al beneficio senza attendere il monitoraggio se cessano il rapporto di lavoro e accedono alla pensione entro il 31/12/2021 (decorrenza pensione non antecedente al 01/01/2021). L'onere è coperto dalle risorse rideterminate dalla legge n.178/2020; il mancato pensionamento entro il termine comporta perdita dell'esonero e necessità di nuova certificazione e monitoraggio.

Comunicazioni agli esonerati

Agli interessati che soddisfano i requisiti del comma 277-sexies, accertata la copertura economica, è comunicato l'accoglimento della certificazione del diritto a pensione con l'espresso vincolo che l'esonero vale solo se si accede alla pensione entro il 31/12/2021; altrimenti decade il beneficio dell'esonero.

Rinvio normativo

Per gli aspetti non espressamente regolati si applicano, in quanto compatibili, il D.M. 12/05/2016 e le istruzioni della circolare INPS n.46/2018.

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