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Circolare

Circolare numero 38 del 24-02-2021

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in materia di regime previdenziale applicabile ai soci di società della pesca non costituite in forma di società cooperative.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare ricostruisce il quadro normativo della legge 13 marzo 1958, n.250 (piccola pesca), chiarisce che il regime previdenziale si applica ai pescatori che esercitano la pesca in forma autonoma o associata (anche in società di persone) con natanti non superiori alle 10 tonnellate, specifica i rapporti con la legge n.413/1984 (previdenza marinara) e dispone che l'INPS effettuerà, con decorrenza dalla pubblicazione della circolare, la riqualificazione delle posizioni degli armatori soci di società di persone. Fornisce infine le istruzioni operative per la domanda di iscrizione e i documenti da allegare.

Chiarimenti su applicazione legge n.250/1958 e istruzioni operative per l'iscrizione dei pescatori della piccola pesca

Punti principali

Ambito di applicazione della legge n.250/1958

La legge si applica ai marittimi di cui all'art.115 del Codice della navigazione che svolgono la pesca come attività esclusiva o prevalente con natanti fino a 10 tonnellate di stazza lorda, comprese le acque interne; sono esclusi i pescatori subordinati dipendenti di terzi.

Assicurazione e contribuzione

I soggetti assicurati devono versare un contributo mensile, aggiornato annualmente, commisurato al salario convenzionale dei pescatori della piccola pesca; alle pescatrici autonome è riconosciuta l'indennità di maternità con obbligo di finanziamento a carico degli iscritti.

Passaggio di competenze all'INPS

Le Commissioni compartimentali/provinciali per i pescatori sono state soppresse dal 2003 e le funzioni di iscrizione, variazione e cancellazione sono attribuite all'INPS.

Applicazione anche alle forme associative non cooperativistiche

Ministero e INPS confermano che il regime della legge n.250/1958 si applica anche ai pescatori associati in forme diverse dalle cooperative (es. s.n.c., s.a.s.), purché il rapporto tra soci e impresa sia privo di subordinazione e l'attività abbia carattere autonomo.

Rapporti con la legge n.413/1984 (previdenza marinara)

La legge n.413/1984 si applica ai marittimi dipendenti; invece gli armatori e proprietario-armatori che fanno parte dell'equipaggio e pescano su natanti ≤10 t sono assoggettati al regime della legge n.250/1958 anche se il motore ha potenza elevata; gli altri membri dell'equipaggio non soci restano nel regime della n.413/1984 come dipendenti.

Effetti delle riqualificazioni d'ufficio

Per tutelare l'affidamento e l'integrità delle posizioni previdenziali, le riqualificazioni d'ufficio operate dall'INPS che trasferiscono soci di società di persone nel regime della legge n.250/1958 avranno efficacia dalla data di pubblicazione della presente circolare quando riguardino rapporti già inquadrati nella legge n.413/1984 e relativi ad armatori.

Istruzioni operative per l'iscrizione (pesca marittima costiera)

Domanda alla Struttura INPS territorialmente competente con: generalità del richiedente; autocertificazione di iscrizione nelle matricole della gente di mare ai sensi dell'art.115; denominazione e matricola del natante; estremi della licenza di pesca; dichiarazione di esercizio della pesca come attività autonoma, esclusiva e prevalente su natanti non superiori alle 10 tonnellate.

Istruzioni operative per l'iscrizione (acque interne)

Domanda con: generalità del richiedente; estremi della licenza di pesca professionale; dichiarazione di esercizio della pesca come attività autonoma, esclusiva e prevalente; dichiarazione di non essere alle dipendenze di terzi (es. concessionari di specchi d'acqua, aziende di piscicoltura).

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