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Circolare

Circolare numero 33 del 22-02-2021

L’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La suddetta agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente,con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, previa autorizzazione della Commissione europea. Per effetto della novella legislativa, l’intensità della misura diminuisce nel tempo: in particolare, essa è pari al 30% della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2025; al 20% dei contributi dovuti per gli anni 2026 e 2027; al 10% per gli anni 2028 e 2029. Con la presente circolare, l’Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, oggetto dellaDecisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 di autorizzazione da parte della Commissione europea.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l'applicazione dell'esonero contributivo per i datori di lavoro privati con sede di lavoro nelle regioni svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) per il periodo 1° gennaio–31 dicembre 2021, con estensione normativa fino al 2029 e diversa modulazione percentuale (30% fino al 2025; 20% per 2026-2027; 10% per 2028-2029). Sono indicate le categorie ammesse ed escluse, le modalità operative per Uniemens (codici e flussi), le regole per somministrazione e marittimi, la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato (massimali e registrazione) e le istruzioni contabili.

Decontribuzione Sud (art.1, commi 161-168 L.178/2020) - istruzioni per gestione esonero contributivo 2021

Punti principali

Periodi e modulazione dell'esonero

Esonero concesso per il periodo 1/1/2021-31/12/2021 in base al Temporary Framework; normativa estende la misura fino al 31/12/2029 con percentuali di sgravio: 30% fino al 31/12/2025, 20% per 2026-2027, 10% per 2028-2029. Istruzioni per 2022-2029 saranno fornite dopo autorizzazione della Commissione UE.

Soggetti beneficiari ed esclusioni

Beneficiari: datori di lavoro privati (anche non imprenditori) esclusi lavoro agricolo e domestico. Esclusi specifici enti pubblici e organizzazioni (enti pubblici economici, consorzi, enti ecclesiastici, ecc.) e imprese del settore finanziario come previsto dalle Decisioni UE.

Regioni ammesse e definizione della sede di lavoro

Regioni beneficiarie: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. 'Sede di lavoro' = unità operativa dove il rapporto è denunciato in Uniemens; requisito geografico della sede di lavoro è condizione necessaria per lo sgravio.

Datori con sede legale fuori dalle regioni ammesse (codice "0L")

Se datore con sede legale in regione non ammissibile ha unità operative nelle regioni svantaggiate, la Struttura INPS può attribuire il codice autorizzazione "0L" alla matricola aziendale previa verifica (comunicazioni obbligatorie e Fascicolo elettronico). Validità 1/1/2021-31/12/2021.

Somministrazione di lavoro

L'esonero spetta al datore formale di lavoro (agenzia di somministrazione) solo se la sede legale/operativa dell'agenzia è in una regione svantaggiata; non rileva la sede dell'utilizzatore. L'utilizzatore è responsabile in solido per obblighi, diritto di rivalsa previsto.

Lavoratori marittimi

Le imprese armatoriali possono usufruire dell'esonero per marittimi imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni svantaggiate, in coerenza con criteri già utilizzati per precedenti sgravi al Mezzogiorno.

Misura dell'esonero e contributi esclusi

Esonero applicabile alla contribuzione datoriale (30%/20%/10% a seconda dell'anno). Non si applica a premi/contributi INAIL, né ad alcuni contributi destinati a fondi TFR, fondi indicati dal D.lgs.148/2015, fondi di solidarietà territoriali e contributo per Fondi interprofessionali (art.25 L.845/1978). Nessun limite individuale di importo, ma spesa vincolata alle risorse stanziate.

Natura dell'agevolazione e condizioni (DURC e requisiti)

La Decontribuzione Sud non è incentivo all'assunzione ma beneficio contributivo; per fruirne è necessario il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e il rispetto delle norme fondamentali a tutela del lavoro, contratti collettivi e obblighi di legge.

Compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato

Misura selettiva soggetta ad autorizzazione UE. Nel periodo 1/1/2021-31/12/2021 la misura è nel Temporary Framework: massimale 1.800.000 euro per impresa (o 270.000 euro per pesca/acquacoltura), esclusione imprese in difficoltà al 31/12/2019 salvo eccezioni; INPS registrerà l'aiuto nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e nel SIPA per pesca/acquacoltura.

Coordinamento e cumulo con altri incentivi

La Decontribuzione Sud è cumulabile con altri sconti contributivi o incentivi economici entro il limite della contribuzione datoriale dovuta, salvo divieti espressi; se cumulata con altri regimi si applica in via residuale sulla contribuzione non già esonerata.

Uniemens: modalità di esposizione e codici

Fino a dicembre 2021 i datori in Uniemens devono valorizzare specifici elementi;<br>TipoIncentivo: "ACAS"; CodEnteFinanziatore: "H00"; importi: ImportoCorrIncentivo e ImportoArrIncentivo (arretrato di gennaio). Valorizzazione del flusso di competenza febbraio 2021 per il recupero di gennaio. L'Istituto ricostruirà DM2013 virtuale con codici "L540" e "L543" (arretrato).

Gestione pubblica (ListaPosPA) e datori iscritti a gestioni ex INPDAP

Datori privati con iscritti alla Gestione Pubblica non esclusi dalla legge devono esporre la decontribuzione nella sezione ListaPosPA del flusso Uniemens per gennaio-dicembre 2021 usando il valore "17" per identificare l'agevolazione; il recupero di gennaio va segnalato nel flusso di febbraio 2021. La misura non si applica alla pubblica amministrazione secondo la nozione di cui al D.lgs.165/2001.

Istruzioni contabili

Confermate le istruzioni contabili della circolare n.122/2020: le somme denunciate con i codici "L540" e "L543" vanno imputate al conto GAW37158 (denominazione adeguata). La Direzione generale curerà i rapporti finanziari con lo Stato; allegata variazione al piano dei conti.

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