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Circolare

Circolare numero 32 del 22-02-2021

L’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha stabilito che,per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Con la presente circolare l’Istituto fornisce le prime indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'esonero contributivo al 100% (fino a 6.000 euro annui) previsto dalla legge di bilancio 2021 per le assunzioni/trasformazioni nel biennio 2021-2022 di donne "svantaggiate": destinatari, categorie di lavoratrici ammesse, tipologie contrattuali incentivabili, condizioni di spettanza, modalità di calcolo dell'incremento occupazionale netto, compatibilità con le regole sugli aiuti di Stato e cumulabilità con altri incentivi.

Esonero contributivo per assunzioni di donne svantaggiate nel biennio 2021-2022 (art. 1, commi 16-18, Legge di Bilancio 2021)

Punti principali

Soggetti beneficiari

Tutti i datori di lavoro privati, compreso il settore agricolo e alcuni enti pubblici economici; escluse le pubbliche amministrazioni e vari enti pubblici non economici (Regioni, Comuni, Università statali, ASL, SSN, Autorità indipendenti, ecc.).

Lavoratrici ammissibili

L'incentivo si applica alle assunzioni di donne "svantaggiate" secondo l'art. 4 della legge n. 92/2012: a) over 50 disoccupate >12 mesi; b) residenti in aree ammissibili ai fondi UE prive di impiego regolare da ≥6 mesi; c) donne in settori/professioni con forte disparità di genere prive di impiego regolare da ≥6 mesi; d) prive di impiego da ≥24 mesi, con criteri di verifica di durata/remunerazione.

Tipologie di rapporti incentivati

Assunzioni a tempo determinato (fino a 12 mesi), indeterminato (18 mesi), trasformazioni a tempo indeterminato e contratti di somministrazione; ammesso part‑time e lavoro in cooperativa; esclusi lavoro intermittente, lavoro occasionale, apprendistato e lavoro domestico.

Misura e modalità dell'esonero

Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il limite di 6.000 euro annui (proporzionato per part‑time). Escluse alcune contribuzioni e voci non previdenziali; riferimento a premi INAIL secondo prassi ministeriale.

Condizioni generali

Obbligo di DURC regolare, rispetto delle norme sul lavoro, contratti collettivi, divieti previsti dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015 (assunzioni legate ad obblighi preesistenti, violazione diritti di precedenza, sospensioni per crisi salvo eccezioni, assunzioni dopo licenziamenti collegati fra soggetti). Comunicazioni tardive riducono l'incentivo.

Incremento occupazionale netto (requisito essenziale)

Verifica dell'incremento in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) confrontando la media dei 12 mesi precedenti con la media dei 12 mesi successivi; calcolo mensile e ponderazione per part‑time; alcune cessazioni (dimissioni, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria orario, licenziamento per giusta causa) non pregiudicano l'incremento; diminuzioni in società controllate/collegate sono escluse dal computo (non però gli aumenti).

Aiuti di Stato e registrazione

L'agevolazione è concessa ai sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework COVID-19 e subordinata all'autorizzazione della Commissione UE; soggetta ai limiti di intensità (massimali per impresa) e registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (o Sian/Sipa per agricolo/pesca).

Coordinamento e cumulabilità con altri incentivi

Cumulabile con altri esoneri nei limiti della contribuzione dovuta e salvo divieti espressi; si applica in via residuale sulla contribuzione residua dovuta. Non cumulabile con l'esonero strutturale per giovani previsto dalla legge n. 205/2017; ordine temporale delle norme per determinare applicazione residua.

Durata, sospensioni e restituzioni

Durata agevolazione: 12 mesi per contratti a termine, 18 mesi per indeterminati; sospensione del periodo agevolato possibile solo per assenza obbligatoria per maternità; in mancanza dell'incremento occupazionale netto il datore deve restituire le quote già fruite.

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