Sentenza del 27/09/2017 n. 2529 - Comm. Trib. Prov. Bari
Processo - Parti - Ricorso avverso atto di riscossione - Eccezione di prescrizione - Legittimazione passiva dell'agente della riscossione - Inammissibilità del ricorso notificato al solo ente impositore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. In materia di impugnazione di atti della riscossione, quando si contesta la prescrizione del credito, l'agente della riscossione deve essere necessariamente chiamato in giudizio, in quanto soggetto direttamente coinvolto nell'attività di riscossione e nella formazione o notificazione dell'atto impugnato. La notifica del ricorso al solo ente impositore non è sufficiente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un avviso di intimazione eccependo esclusivamente la prescrizione del credito tributario. Il ricorso è stato notificato soltanto all'ente impositore, senza coinvolgere l'agente della riscossione, nonostante la controversia riguardasse un atto di riscossione.
Massime di principio
- Quando viene impugnato un atto di riscossione, occorre individuare correttamente il soggetto legittimato passivo: di regola devono essere considerati sia l'ente impositore sia l'agente della riscossione, in relazione alle rispettive competenze.
- Se la contestazione riguarda esclusivamente la prescrizione del credito, il ricorso notificato al solo ente impositore può essere dichiarato inammissibile per omessa partecipazione dell'agente della riscossione.
- Prima di proporre ricorso è necessario verificare quale soggetto abbia emesso, notificato o gestito l'atto impugnato e notificare correttamente l'atto processuale a tutti i soggetti necessari.
- L'eccezione di prescrizione non elimina l'esigenza di instaurare correttamente il contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione quando la prescrizione viene fatta valere contro un atto di riscossione.
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