Sentenza n. 3309/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento 1. del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/115824, emesso in data 15 agosto 2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. Rezaul Karm, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; 2. del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/115947, emesso in data 15 agosto 2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. Shil Ratan Candro, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto; 3. del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/114639, emesso in data 15 agosto 2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. Sikder Kaiyom, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto; del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/113797, emesso in data 14 agosto 2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. Sayal Sumon, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto; del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/114900, emesso in data 15 agosto 2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. Alam Rabiul, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto; del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/114762, emesso in data 15 agosto 2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. Hossain Alamgir, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto; del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/113650, emesso in data 14 agosto 2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. Rabby Rayhan Hossain, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto; del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/113440, emesso in data 14 agosto 2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. Akbar Md Ali, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto; del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/113919, emesso in data 14 agosto 2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. Khan Faruque Hossain, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto; del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/114462, emesso in data 14 agosto 2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. Amin Mohammod Al, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto; del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/115667, emesso in data 15 agosto 2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. Hossen Md Faruk, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto; 1del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/114124, emesso in data 14 agosto 2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. Sarden Mijan, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto; 13. del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/115207, emesso in data 15 agosto 2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. Azizul Haolader, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto; 14. del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/114293, emesso in data 14 agosto 2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. Md Al Amin, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto; 15. del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/115400, emesso in data 15 agosto 2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. Khan Foysal, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto; 16. del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, prot. n. P-NA/L/Q/2023/115056, emesso in data 15 agosto 2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del Sig. Siyal Sujan, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sedici provvedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli di decadenza dai nulla osta al lavoro subordinato per mancato ingresso dei lavoratori entro sei mesi dal rilascio
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato sedici istanze per il rilascio di nulla osta al lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi. I nulla osta erano stati rilasciati e trasmessi alla competente rappresentanza diplomatica italiana in Bangladesh. I lavoratori avevano presentato tempestivamente le domande di visto presso il centro incaricato e il datore di lavoro aveva inviato plurimi solleciti all'Ambasciata, che tuttavia non aveva rilasciato i visti entro i termini. Il SUI di Napoli aveva poi dichiarato la decadenza dei nulla osta per il decorso di oltre sei mesi dal rilascio, senza comunicazione di avvio del procedimento né preavviso di rigetto. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990; difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza e illogicità della motivazione per l'applicazione automatica della decadenza senza verificare le cause del mancato ingresso; violazione dei principi di legittimo affidamento e buona fede; violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999, poiché il ritardo sarebbe stato imputabile all'inerzia dell'Amministrazione consolare e non al datore di lavoro o ai lavoratori.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato tutti i provvedimenti impugnati, disponendo la riapertura dei procedimenti e la rivalutazione delle posizioni dei lavoratori, con considerazione della diligenza da essi dimostrata e della persistente volontà del datore di lavoro di procedere alle assunzioni. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione delle garanzie partecipative: anche se la decadenza opera al ricorrere di presupposti normativi, l'atto che la dichiara non è meramente ricognitivo, perché richiede l'accertamento dell'imputabilità del mancato utilizzo del titolo. Il privato doveva quindi essere posto in condizione di rappresentare la tempestiva richiesta dei visti e l'inerzia consolare. Non è stata applicata la sanatoria dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché non era palese che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso. Il TAR ha inoltre ravvisato difetto di istruttoria, carenza e illogicità della motivazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999: la norma, diretta a sanzionare l'inerzia del datore di lavoro o del lavoratore, non consente una decadenza automatica quando il mancato ingresso dipenda da un ritardo dell'Amministrazione consolare, configurabile per il privato come factum principis o causa di forza maggiore. È contrario ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e buona fede che un'articolazione dello Stato sanzioni il privato per l'inadempienza di un'altra articolazione statale. Le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
Le garanzie di partecipazione e il preavviso di rigetto devono essere assicurati anche nel procedimento di decadenza dal nulla osta quando l'apporto del privato può incidere sull'accertamento delle cause del mancato utilizzo del titolo.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
non è affatto "palese" che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso
La sanatoria del vizio procedimentale non opera quando la partecipazione avrebbe potuto fornire elementi idonei a modificare l'esito del procedimento.
art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999
Il nulla osta al lavoro subordinato (...) ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio
Il termine semestrale mira a contrastare l'inerzia del datore di lavoro o del lavoratore, ma la decadenza non può essere applicata senza verificare l'imputabilità del mancato ingresso e le eventuali cause di forza maggiore.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
La disposizione consente di valutare la forza maggiore nel procedimento relativo al nulla osta al lavoro subordinato.
art. 42, comma 3, d.l. 73/2022
Il giudice richiama il termine di venti giorni per il rilascio del visto, evidenziando il rilievo del ritardo della rappresentanza consolare nella valutazione dell'imputabilità del mancato ingresso.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
L'azione amministrativa deve rispettare i principi di buona fede e collaborazione, impedendo che il privato sia sanzionato per il ritardo imputabile a un'altra articolazione della Pubblica Amministrazione.
Massime di principio
- Il provvedimento che dichiara la decadenza da un nulla osta al lavoro subordinato non è meramente ricognitivo e automatico: l'Amministrazione deve accertare anche l'imputabilità del mancato utilizzo del titolo.
- Le garanzie partecipative, inclusa la comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto quando applicabile, devono essere assicurate nel procedimento di decadenza se il privato può fornire elementi utili a dimostrare la propria diligenza o l'esistenza di cause non imputabili che hanno impedito il perfezionamento della procedura.
- Il termine di validità semestrale del nulla osta al lavoro subordinato non legittima la decadenza quando il mancato ingresso dipende da ritardi o omissioni della rappresentanza consolare, qualora il datore di lavoro e il lavoratore abbiano tempestivamente compiuto gli atti di impulso necessari.
- Prima di dichiarare la decadenza dal nulla osta, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria concreta sulle cause del mancato ingresso e motivare in ordine alla loro imputabilità; la mera constatazione del decorso del tempo è insufficiente.
- È contrario ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e buona fede che un'articolazione dello Stato sanzioni il privato per un ritardo imputabile a un'altra articolazione della stessa Amministrazione statale; tale ritardo può integrare, per il privato, un factum principis o una causa di forza maggiore.
- La sanatoria dei vizi partecipativi prevista dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 non opera quando l'apporto procedimentale del privato avrebbe potuto condurre a una diversa decisione.
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