Sentenza del 19/10/2020 n. 736 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Determinazione della base imponibile dell'imposta di registro per la cessione d'azienda, ai fini del calcolo del valore dell'avviamento commerciale della stessa, in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 131 del1986, art. 51, e del D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro per la cessione di due rami d'azienda: l'Ufficio aveva rettificato il valore dell'avviamento dichiarato da €18.000,00 a €81.504,00 pari alla somma dei canoni di affitto corrisposti nei due anni antecedenti la cessione (€48.000 e €33.504). L'appellante contestava il metodo (equiparazione dei canoni a redditività senza considerare i costi), chiedeva l'annullamento per difetto di motivazione e, in subordine, il riconoscimento delle passività/costi effettivi (canoni non percepiti per minor durata locazione €16.980,00; canoni di locazione immobili €31.103,00; quote di ammortamento €12.710,00; spese generali/amministrative €5.000,00) che, secondo l'appellante, ridurrebbero l'avviamento a circa €15.000,00.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'eccezione pregiudiziale sul vizio di motivazione. Sul merito ha ritenuto plausibile l'utilizzo del canone capitalizzato come parametro di stima dell'avviamento e ha confermato la rilevanza dei canoni di affitto concordati tra le parti, riducendo però l'importo a €64.520,84 perché i canoni sono stati corrisposti per 19 e non 24 mesi. Parallelamente ha accolto la censura subordinata dell'appellante circa il mancato computo dei costi aziendali non contestati dall'Ufficio: ha disposto che l'Agenzia proceda a rideterminare la base imponibile detraendo dall'avviamento (€64.520,84) le passività aziendali previamente verificate quanto a inerenza ed effettività. La Commissione non ha proceduto al ricalcolo in sostituzione dell'Ufficio; ha parzialmente accolto l'appello e ha compensato le spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 51
Il valore della cessione d'azienda è controllato dall'Ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento, al netto delle passività; l'avviamento si somma al valore degli altri beni prima della detrazione delle passività.
D.P.R. n. 460/1996, art. 2, comma 4
Per la determinazione dell'avviamento si applica la percentuale di redditività parametrata alla media dei ricavi (non degli utili operativi) dei tre periodi d'imposta anteriori al trasferimento, applicando poi il moltiplicatore previsto dalla norma.
TUIR (D.P.R. n. 917/1986), art. 83
Principi generali di determinazione del reddito d'impresa: concorrono a formare il reddito i componenti positivi e negativi di competenza.
TUIR (D.P.R. n. 917/1986), art. 109
Disciplina degli oneri deducibili e delle variazioni in aumento e in diminuzione: conferma che per valutare redditività è necessario considerare anche i costi aziendali.
Giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 12305/2020, n. 18941/2018, n. 613/2006, n. 2702/2002, n. 17235/2019)
La Corte ha ritenuto il criterio del canone capitalizzato plausibile per quantificare l'avviamento (il canone esprime la capacità reddituale rinunciata e la redditività attesa). Ha inoltre affermato che la percentuale di redditività deve essere parametrata ai ricavi mediai dei tre periodi e che il valore dell'avviamento costituisce una qualità autonoma dell'azienda da sommare agli altri beni prima della deduzione delle passività.
Massime di principio
- Il canone di affitto dell'azienda, capitalizzato o cumulato sui periodi recenti, è un parametro plausibile e frequentemente utilizzato per stimare il valore dell'avviamento, perché riflette la redditività attesa dall'affittuario e la rinuncia reddituale del cedente.
- Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro si deve, se possibile, parametrizzare la percentuale di redditività alla media dei ricavi dei tre esercizi antecedenti (DPR 460/1996 art.2, co.4); non è corretto usare solo i ricavi senza considerare i costi aziendali.
- Le passività e i costi inerenti e effettivi, non contestati dall'Amministrazione, possono e devono essere detratti dal valore dell'avviamento: l'Ufficio è tenuto a verificare inerenza ed effettività e a ricalcolare la base imponibile.
- L'atto di recupero dell'Ufficio non deve soddisfare un livello di motivazione eccessivo, ma deve indicare i criteri generali adottati e le specificazioni necessarie; la giurisprudenza tollera l'uso di criteri astratti purché comprensibili.
- La Commissione tributaria non può sostituirsi all'Ufficio nel compiere il ricalcolo accertativo: se sono necessari computi ulteriori la pratica deve essere rimessa all'Amministrazione per la rideterminazione conforme alle indicazioni giudiziarie.
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