Cassazione Civile, Sentenza n. 24853/2022 del 17/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione alla cartella esattoriale notificata il 27/03/2010 per omesso versamento dei contributi alla Gestione Commercianti relativi all'anno 2009, per un importo complessivo di euro 776,66 (oltre euro 5,88 per spese di notifica). Il ricorrente ha invocato l'annullamento ope legis previsto dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018 (conv. con modificazioni nella L. n. 136/2018) richiedendo che il carico contributivo rientrasse nel condono automatico previsto per i debiti residui fino a 1.000 euro riguardanti carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1/1/2000 e il 31/12/2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in quanto il carico risultava annullato automaticamente ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018. Ha precisato che, sia quale che sia l'interpretazione dottrinaria/giurisprudenziale sul criterio di computo (per singola cartella o sommatoria di carichi omogenei), nella fattispecie il debito residuo (euro 776,66) rientrava nel limite di euro 1.000. Ha inoltre compensato le spese di giudizio e accertato la non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo processuale.
Norme richiamate
D.L. n. 119/2018, art. 4, comma 1 (conv. L. n. 136/2018)
I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati
la norma determina l'annullamento automatico, ipso iure, dei debiti residui fino a 1.000 euro risultanti da carichi affidati alla riscossione nel periodo indicato; l'annullamento ha efficacia estintiva del giudizio anche senza provvedimento amministrativo di sgravio
D.L. n. 119/2018, art. 4, comma 4
Sono esclusi dall'annullamento: i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato...; i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali... e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
elenca le categorie di crediti non assoggettabili all'annullamento automatico
Cass. civ. n. 11817/2020
orientamento secondo cui il limite di 1.000 euro va riferito al 'singolo carico affidato' (singola partita di ruolo), quindi il condono opera sul singolo debito affidato all'agente anche se la cartella complessiva è di importo superiore
Cass. civ. n. 17988/2020 (e Cass. sez. lav. n. 20254/2021)
orientamento secondo cui il limite di 1.000 euro va riferito alla sommatoria dei carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale o, per carichi di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei
Cass. civ. n. 15471/2019
principio secondo cui l'annullamento ope legis determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere indipendentemente dall'adozione del provvedimento amministrativo di sgravio, dato che quest'ultimo è meramente dichiarativo e finalizzato ad adempimenti tecnici/contabili
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato in ordine alla non sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo da parte del ricorrente quando il processo si estingue ope legis
Massime di principio
- L'annullamento previsto dall'art. 4, comma 1, D.L. n. 119/2018 opera automaticamente (ipso iure) per i debiti residui fino a 1.000 euro risultanti da carichi affidati alla riscossione tra il 1/1/2000 e il 31/12/2010; in tali casi il procedimento giudiziario si estingue per cessazione della materia del contendere.
- Va sempre verificato se il debito rientra nelle esclusioni del comma 4 (es. sentenze Corte dei conti, sanzioni penali, recupero aiuti di Stato, risorse proprie UE, IVA all'importazione): tali crediti non sono annullabili.
- Esiste controversia giurisprudenziale sul criterio di computo del limite di 1.000 euro: alcuni orientamenti lo riferiscono al singolo carico affidato/all'insieme della partita di ruolo, altri alla sommatoria dei carichi risultanti da ciascuna cartella o ai carichi omogenei. In pratica, per minimizzare il rischio, conviene verificare sia il totale per ciascuna cartella sia la sommatoria dei carichi omogenei.
- Se il carico contestato rientra nel limite di 1.000 euro ed è stato affidato alla riscossione nel periodo indicato, l'annullamento opera anche se non è stato formalmente adottato lo sgravio dall'ente; il giudice dichiarerà l'estinzione del processo.
- In presenza di più cartelle o più carichi, qualificare la natura dei carichi (omogenei o diversi) è cruciale per stabilire se la somma superi o meno la soglia: per carichi di diversa natura il computo si effettua per omogeneità.
- Quando si prospetta la possibile estinzione ope legis, le spese processuali possono essere compensate e non è sempre dovuto il contributo processuale aggiuntivo: verificare la normativa sul contributo unificato e le norme procedurali vigenti.
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