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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24814/2022 del 16/08/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla contribuzione previdenziale dovuta su somme erogate a titolo di "premio di produttività"/"premio assenteismo" relative ai mesi di gennaio degli anni 2001-2004. L'INPS aveva emesso cartelle di pagamento per la contribuzione su tali somme; Gambro Dasco aveva opposto, sostenendo che il premio aziendale di secondo livello rientrava nell'esclusione prevista dall'art. 2, comma 1, D.L. n. 67/1997 (erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, la cui struttura è correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività). Il Tribunale di Modena aveva dato ragione all'INPS; la Corte d'appello di Bologna aveva riformato accogliendo Gambro ritenendo che il premio di presenza, essendo strutturato e correlato a parametri che presuntivamente incidono sulla produttività (maggiore presenza -> maggiore produttività), rientrasse nell'esclusione. L'INPS ha impugnato in Cassazione sostenendo che il premio di presenza non costituisce premio di produttività e non debba pertanto godere della decontribuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'INPS, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva accolto le opposizioni di Gambro Dasco. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, D.L. n. 67/1997 debba essere interpretata in senso non restrittivo: rientrano nell'esclusione i premi aziendali previsti da contratti collettivi di secondo livello la cui struttura è correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità o altri indicatori di competitività, e tale correlazione può anche fondarsi su parametri come la presenza, data la connessione presuntiva fra maggiore presenza e maggiore produttività. Perciò il "premio assenteismo/presenza" in oggetto è stato ritenuto escluso dalla contribuzione. Il ricorso incidentale subordinato proposto da Gambro è stato assorbito; le spese del giudizio di legittimità sono compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 25/03/1997, n. 67, art. 2, comma 1 (testo applicabile dal 23/05/1999 al 31/12/2007)

    "Sono escluse dalla retribuzione imponibile ... le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati"

    La Corte ha interpretato la norma in senso ampio: l'esclusione dalla contribuzione riguarda le erogazioni previste dai contratti di secondo livello la cui struttura è correlata alla misurazione di incrementi di produttività/qualità/competitività. Tale correlazione può fondarsi su parametri come la presenza/assenteismo, perché la riduzione dell'assenteismo presuntivamente si riflette in incremento di produttività.

  • D.P.R. n. 797/1955, art. 27, comma 4, lett. e)

    Norma richiamata dall'INPS in relazione alla nozione di imponibile/assoggettamento contributivo nel testo vigente nel periodo rilevante; la Corte non ha ritenuto decisiva la diversa interpretazione prospettata dall'INPS rispetto all'applicazione dell'art. 2 D.L. 67/1997.

  • D.lgs. n. 46/1999, art. 18

    Norma evocata nel ricorso incidentale (relativa a termini/procedimenti di riscossione), richiamata ma non decisa dalla Corte di Cassazione (questione assorbita).

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 25

    Norma sui termini di decadenza/decadenza dell'azione di riscossione evocata nel ricorso incidentale; la questione è stata ritenuta assorbita dalla decisione sul ricorso principale.

  • D.lgs. n. 112/1999, art. 26 e codice civile art. 1236

    Richiamate nel ricorso incidentale che deduceva la possibile rinuncia al credito contributivo da parte dell'INPS (per documentazione emersa), questione che tuttavia sarebbe rilevante solo in caso di cassazione senza rinvio e che è stata assorbita dal rigetto del ricorso principale.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiama l'obbligo processuale relativo al contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente principale.

Massime di principio

  • I premi previsti da contratti collettivi aziendali (secondo livello) sono esclusi dalla contribuzione se la loro struttura è effettivamente correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità o altri indicatori di competitività; la correlazione non deve limitarsi a parametri tecnico-produttivi stretti, potendo ricomprendere indicatori come la presenza/assenteismo se da questi si può presuntivamente desumere un effetto sulla produttività.
  • La qualificazione di un premio come "di produttività" dipende dalla struttura contrattuale e dalla connessione funzionale tra erogazione e risultati dell'impresa: anche se il premio remunera o incentiva la presenza, può rientrare nell'esclusione se il contratto lo collega esplicitamente o strutturalmente a incrementi produttivi.
  • La diversa entità del premio tra stabilimenti non esclude in astratto l'applicabilità dell'esclusione; l'eterogeneità dei premi aziendali è compatibile con l'ambito della norma.
  • Per contestare l'esclusione, l'Amministrazione deve dimostrare che il premio non è strutturalmente correlato alla misurazione di incrementi produttivi/di qualità; una tesi che lo qualifichi come mera componente della retribuzione ordinaria (adempimento dell'obbligo lavorativo) può essere percorribile ma richiede adeguata motivazione e prova.
  • Questioni processuali accessorie (rinunzia al credito, decadenza/decadenza dell'azione di riscossione) possono diventare rilevanti solo se la decisione di legittimità apre spazio alla loro valutazione; nel caso di rigetto del ricorso principale esse possono rimanere assorbite.

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