Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2242/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reato ex art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990. Il difensore non contesta i gravi indizi ma denuncia violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c, c.p.p., sostenendo che la detenzione gia' in corso fino al 11/05/2027 renderebbe priva di concretezza e attualità l'esigenza cautelare e che il Tribunale avrebbe motivato in modo generico l'inidoneità degli arresti domiciliari anche con controllo elettronico.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la detenzione per altra causa non escluda automaticamente esigenze cautelari; il Tribunale ha motivato congruamente il rischio di reiterazione sulla base degli "innumerevoli precedenti, anche specifici" e della condotta tenuta durante permessi (avendo il ricorrente procurato droga per la vendita in carcere). Ha inoltre ritenuto che gli arresti domiciliari con controllo elettronico non siano idonei a prevenire reati commessi nello stesso luogo. Per l'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; l'atto è inviato alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73, commi 1 e 4

    Norma che disciplina il reato contestato (traffico/attività illecite in materia di stupefacenti), usata quale titolo di accusa che giustifica l'applicazione della misura cautelare.

  • Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c

    art. 274, comma 1, lett. c

    Norma richiamata dal ricorrente come parametro di legittimità della decisione; il giudice di legittimità ha valutato che il Tribunale ha fornito motivazione sufficiente rispetto ai requisiti richiesti dalla disciplina cautelare.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali e altre sanzioni in caso di inammissibilità o infondatezza del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il versamento alla Cassa delle ammende e il pagamento delle spese.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter

    art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Riferimento procedurale agli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia (gestione amministrativa dell'esecuzione della decisione).

  • Giurisprudenza (Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, Rv. 282416)

    Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021

    Principio secondo il quale lo stato di detenzione per altra causa non è, di per sé, ostativo alla configurabilità di esigenze cautelari successive, poiché non esistono condizioni penitenziarie che impediscano in assoluto il recupero temporaneo della libertà.

Massime di principio

  • La detenzione già in corso non esclude automaticamente l'applicazione o la conferma di una misura cautelare: il giudice valuta la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione.
  • La commissione di reati durante permessi o in situazione di detenzione aggravata la valutazione del rischio di reiterazione e giustifica misure più restrittive.
  • Il Tribunale deve motivare in modo congruo; citare precedenti specifici e comportamenti recenti (es. abuso di permessi) è idoneo a fondare la permanenza della custodia cautelare.
  • Gli arresti domiciliari con controllo elettronico possono essere ritenuti insufficienti se il rischio è la commissione di reati nello stesso luogo: il braccialetto segnala l'allontanamento ma non impedisce attività illecite svolte in abitazione.
  • La difesa che invoca l'inidoneità della custodia deve provare concretamente che misure alternative sarebbero idonee; la sola esistenza di una pena residua lunga non è di per sé decisiva.
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e all'ammenda (Cassa delle ammende); valutare il merito e la possibilità di successo prima di proporre l'impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.