Sentenza del 17/07/2018 n. 5068 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Detrazione spese sanitarie - Figli a carico - Non legittimi - Protutore di un figlio - Possibilità di detrarre spese sanitarie per tutti i figli a carico - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata accolta. È stato ritenuto illegittimo limitare la detrazione al solo figlio sottoposto a protutela, poiché tale distinzione avrebbe determinato un'irragionevole sperequazione nel trattamento fiscale tra figli non legittimi tutti fiscalmente a carico. Le spese sanitarie possono pertanto essere detratte per tutti i figli a carico, senza che la qualifica di protutore costituisca una condizione esclusiva.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il disconoscimento della detrazione IRPEF per le spese sanitarie sostenute nell'interesse di altri figli non legittimi a suo carico. L'Amministrazione aveva riconosciuto la detrazione soltanto per il figlio del quale il contribuente era protutore, negandola per gli altri figli, sebbene anch'essi risultassero fiscalmente a carico. La questione riguardava quindi l'interpretazione dell'art. 12 del d.P.R. 917/1986 e la possibilità di detrarre le spese sanitarie sostenute per tutti i figli a carico, anche se non legittimi.
Norme richiamate
d.P.R. 917/1986, art. 12
La disposizione è stata interpretata nel senso che il beneficio fiscale collegato ai figli fiscalmente a carico non può essere limitato al solo figlio del quale il contribuente sia protutore, quando gli altri figli possiedono gli stessi requisiti fiscali. La diversa applicazione determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento.
Massime di principio
- Ai fini delle detrazioni fiscali per spese sostenute nell'interesse dei figli, il requisito centrale è che il figlio sia fiscalmente a carico; non possono essere introdotte limitazioni ulteriori prive di una giustificazione normativa.
- In presenza di più figli nella medesima situazione fiscale, l'Amministrazione deve applicare criteri uniformi e non può riconoscere il beneficio soltanto a uno di essi sulla base di una particolare qualifica, come la protutela.
- Le norme fiscali devono essere interpretate evitando risultati irragionevolmente discriminatori o sproporzionati tra soggetti che si trovano in condizioni sostanzialmente analoghe.
- Per ottenere la detrazione è comunque necessario documentare sia la spesa sanitaria sia il rapporto di carico fiscale del familiare; la pronuncia non elimina gli altri requisiti ordinari previsti dalla normativa.
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