Ordinanza n. 36/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, a) della deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 82 del 01 ottobre 2025, avente ad oggetto «PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2026/2027» pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Como dal 03/10/2025 al 17/10/2025 con la quale il Consiglio Comunale ha deliberato « 1) [...] 2) di approvare il seguente piano di riorganizzazione della rete delle istituzioni scolastiche A.S. 2026/2027 [...] ° ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD CHIUDERE LA SCUOLA PRIMARIA "-OMISSIS-" - Via Brogeda nr. 21 - cod. mecc. COEE84801P con collocamento della direzione didattica presso l'edificio di Via Interlegno nr. 59»; b) della deliberazione del Presidente della Provincia di Como n. 155 del 16 ottobre 2025, avente ad oggetto «PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2026/2027», con la quale il Presidente della Provincia di Como ha approvato il piano provinciale di organizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2026-2027 della Provincia di Como; c) della deliberazione della Giunta regionale della Regione Lombardia n. XII/5225 del 27.10.2025, avente ad oggetto «APPROVAZIONE DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2026/2027», con la quale la Giunta regionale della Regione Lombardia ha approvato il piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2026-2027; d) di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano di riorganizzazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2026/2027, con chiusura di una scuola primaria di Como e trasferimento della direzione didattica, nonché gli atti provinciale e regionale di approvazione della programmazione della rete scolastica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, in proprio e per conto dei figli minori, gli atti di chiusura della scuola primaria interessata, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha rilevato, in primo luogo, dubbi sull’ammissibilità del gravame, poiché sarebbe stata impugnata la deliberazione del Presidente della Provincia n. 155 del 16 ottobre 2025, relativa agli indirizzi di studio delle scuole e dei centri di formazione del secondo ciclo, invece della deliberazione n. 45 della stessa data, relativa all’organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2026/2027. Nel merito cautelare, i ricorrenti contestavano implicitamente la legittimità del dimensionamento scolastico, anche sotto il profilo della motivazione e dell’irrazionalità della scelta. Il giudice ha considerato la natura ampiamente discrezionale delle decisioni di programmazione della rete scolastica e ha verificato, in questa fase, l’assenza di errori, irrazionalità o irragionevolezza emergenti dalla relazione tecnica richiamata nella deliberazione comunale, con riguardo all’utilizzo degli edifici scolastici, alla distribuzione territoriale degli alunni e alla continuità del percorso educativo.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per carenza del necessario fumus boni iuris. Il TAR ha evidenziato dubbi sull’ammissibilità dell’impugnazione dell’atto provinciale e ha ritenuto che, secondo l’orientamento richiamato, i provvedimenti di dimensionamento scolastico non richiedano una motivazione particolare, trattandosi di scelte discrezionali di programmazione della rete scolastica, già giustificate dai criteri generali tecnico-discrezionali posti alla base del piano. Tali scelte sono sindacabili solo in presenza di errori, irrazionalità o irragionevolezza. Nel caso concreto, dalla relazione tecnica di dimensionamento richiamata nella deliberazione comunale non emergevano, a una sommaria delibazione, vizi di tale natura. Il periculum non è stato specificamente esaminato, essendo sufficiente l’assenza del fumus. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per l’assenza del necessario fumus boni iuris.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
Massime di principio
- Le decisioni di dimensionamento della rete scolastica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa nella programmazione del servizio scolastico e non richiedono, di regola, una motivazione particolare ulteriore rispetto all’esplicitazione dei criteri generali tecnico-discrezionali seguiti nella predisposizione del piano.
- Il sindacato giurisdizionale sulle scelte di dimensionamento scolastico è circoscritto alla verifica dell’esistenza di errori, irrazionalità o irragionevolezza; non può sostituire la valutazione amministrativa di programmazione con una diversa scelta di merito.
- La verifica cautelare del fumus boni iuris può fondarsi sulla relazione tecnica richiamata dall’atto di dimensionamento, quando essa espone elementi relativi all’utilizzo degli edifici scolastici, alla distribuzione territoriale degli alunni e alla continuità del percorso educativo.
- L’impugnazione di un atto provinciale diverso da quello effettivamente concernente l’organizzazione della rete scolastica può determinare dubbi sull’ammissibilità del ricorso e concorrere al rigetto della domanda cautelare.
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