Regolamento (UE) 2019/2146
Regolamento (UE) 2019/2146 della Commissione del 26 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell’energia per quanto riguarda l’introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell’energia annuali, mensili e mensili a breve termine (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il sistema europeo delle statistiche dell’energia sostituendo gli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008. L’intervento introduce nuove definizioni, maggiore disaggregazione di alcuni dati, chiarimenti terminologici e adeguamenti dei termini di trasmissione, per rafforzare la comparabilità e la tempestività dei dati energetici nell’Unione. Sono disciplinate in modo dettagliato le rilevazioni annuali, mensili e mensili a breve termine, con specifiche per combustibili solidi, gas naturale, petrolio, elettricità, rinnovabili, rifiuti e nucleare. Il regolamento contiene anche alcune esenzioni territoriali limitate, in particolare per Cipro.
Modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008 sulle statistiche dell’energia, aggiornando definizioni, aggregati, unità di misura e obblighi di trasmissione per statistiche annuali, mensili e mensili a breve termine.
Ambito di applicazione
Si applica alla produzione, trasmissione, valutazione e diffusione delle statistiche dell’energia nell’Unione, con obblighi per gli Stati membri e per le autorità statistiche competenti. Riguarda in particolare i dati su combustibili fossili solidi, gas naturale, petrolio e prodotti petroliferi, energia elettrica e termica, energie rinnovabili e rifiuti, nonché statistiche nucleari annuali e dati dettagliati sul consumo energetico finale. Le disposizioni incidono su rilevazioni annuali, mensili e mensili a breve termine; sono previste alcune esenzioni specifiche per Cipro. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento (UE) 2019/2146 della Commissione: aggiornamento delle statistiche dell’energia
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 per adeguare il quadro europeo delle statistiche dell’energia alle evoluzioni tecnologiche, alle esigenze delle politiche energetiche dell’Unione e alla necessità di disporre di dati ufficiali più dettagliati e tempestivi. I considerando evidenziano che l’aggiornamento è stato concordato con gli Stati membri e riguarda in particolare maggiore disaggregazione, coerenza definitoria, obbligatorietà di alcuni elementi e miglioramento della rapidità delle statistiche mensili.
Ambito e funzione della modifica
L’atto non istituisce un sistema autonomo, ma sostituisce integralmente gli allegati del regolamento base, ristrutturando il contenuto tecnico delle rilevazioni. Ne risultano disciplinati sia i dati annuali sia quelli mensili e mensili a breve termine, con regole omogenee per la classificazione dei prodotti, dei flussi energetici, dei settori di consumo e delle capacità di produzione e stoccaggio.
Principi generali e definizioni comuni
L’allegato A contiene i chiarimenti terminologici essenziali, che fungono da base interpretativa per tutti gli altri allegati. Sono precisate delimitazioni geografiche a fini statistici e definizioni di numerosi aggregati, tra cui produzione interna, importazioni ed esportazioni, bunkeraggi marittimi internazionali, variazioni delle scorte, impieghi diretti, prodotti trasferiti, discrepanza statistica, perdite di distribuzione, consumo non energetico finale e consumo energetico finale.
Classificazione per settori e prodotti
Il regolamento dettaglia la rilevazione per settori di trasformazione, settore energetico, industria, trasporti, altri settori e famiglie, con richiami costanti alla classificazione NACE Rev. 2. Sono inoltre definiti i principali prodotti energetici: carbone e gas manifatturati, gas naturale, elettricità e calore, petrolio e prodotti petroliferi, rinnovabili e rifiuti. La parte più ampia del testo è dedicata proprio alle definizioni tecniche dei singoli prodotti, alla loro aggregazione e alle regole di imputazione nei vari comparti.
Rilevazione annuale
L’allegato B stabilisce che i dati annuali siano riferiti all’anno civile e trasmessi entro il 30 novembre dell’anno successivo, a partire dall’anno di riferimento 2017. Per ciascun grande comparto sono richiesti aggregati di offerta, trasformazione, uso finale, import/export, scorte e, per alcuni prodotti, anche potere calorifico e capacità produttive; il capitolo include inoltre statistiche nucleari annuali su arricchimento, produzione di combustibile fresco e MOX, calore nucleare, burnup e ritrattamento.
Rilevazione mensile e a breve termine
L’allegato C disciplina la rilevazione mensile ordinaria per combustibili solidi, elettricità, petrolio e gas naturale, con termini di invio variabili: due mesi civili per combustibili solidi, elettricità e gas naturale; 55 giorni per petrolio e prodotti petroliferi. L’allegato D, relativo alle statistiche mensili a breve termine, prevede invece scadenze più rapide: un mese civile per il gas naturale e per l’offerta di petrolio greggio, 25 giorni per petrolio e prodotti petroliferi. In entrambi i casi sono imposte regole di formato elettronico e di interscambio Eurostat.
Esenzioni e disciplina applicabile agli Stati membri
Il testo prevede alcune esenzioni limitate e puntuali per Cipro, soprattutto in materia di disaggregazione del consumo finale e di usi non energetici. Il regolamento è direttamente applicabile e vincolante in tutti i suoi elementi negli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento.
Disposizioni principali
Sostituzione degli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008
L’articolo 1 dispone che gli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008 siano sostituiti dal testo contenuto nell’allegato del regolamento modificativo. L’effetto è un aggiornamento integrale della struttura tecnica delle statistiche energetiche, con nuove definizioni, classificazioni e calendari di trasmissione.
Chiarimenti terminologici e precisazioni geografiche
L’allegato A contiene le definizioni comuni e le delimitazioni geografiche da usare a fini statistici, includendo, tra l’altro, regole specifiche per Australia, Danimarca, Francia, Italia, Giappone, Portogallo, Spagna, Svizzera e Stati Uniti. Vengono inoltre definiti gli aggregati generali e le principali nozioni di offerta, trasformazione, settore energetico, consumo finale, perdite di distribuzione e principali prodotti energetici.
Statistiche annuali dell’energia
L’allegato B disciplina la rilevazione annuale con periodo di riferimento coincidente con l’anno civile, a partire dall’anno di riferimento 2017. I dati sono trasmessi annualmente entro il 30 novembre dell’anno successivo, in formato conforme alla norma di interscambio Eurostat e mediante strumenti elettronici. Sono previsti obblighi dettagliati per combustibili solidi e gas manifatturati, gas naturale, energia elettrica e termica, petrolio e prodotti petroliferi, energie rinnovabili e rifiuti, oltre a statistiche nucleari annuali e dati disaggregati sul consumo energetico finale.
Statistiche mensili dell’energia
L’allegato C disciplina le rilevazioni mensili di combustibili solidi, energia elettrica, petrolio e prodotti petroliferi, gas naturale e alcuni dati collegati. Il termine generale di trasmissione è entro due mesi civili dal termine del mese di riferimento per combustibili solidi, energia elettrica e gas naturale, mentre per petrolio e prodotti petroliferi è entro 55 giorni dal termine del mese di riferimento. Per il petrolio greggio, alcune informazioni specifiche su importazioni, offerta, prezzo CIF, densità API e composizione geografica sono oggetto di regole dedicate.
Statistiche mensili a breve termine
L’allegato D introduce una rilevazione mensile a breve termine su gas naturale, importazioni e offerta di petrolio greggio e petrolio/prodotti petroliferi. I termini di trasmissione sono più ravvicinati: un mese civile dal termine del mese di riferimento per gas naturale e per le importazioni/offerta di petrolio greggio, e 25 giorni dal termine del mese di riferimento per i dati su petrolio e prodotti petroliferi. Sono previste regole su aggregati, unità di misura e classificazioni della domanda e delle scorte.
Esenzioni
Sono previste esenzioni specifiche per Cipro: nell’allegato B, punto 4.4, Cipro è esentato da taluni dettagli sugli altri settori e sugli usi non energetici; nell’allegato B, punto 7.5, è esentato dalla registrazione del consumo energetico finale disaggregato di petrolio greggio e prodotti petroliferi per il settore delle famiglie. Nell’allegato B è inoltre prevista un’esenzione ulteriore per Cipro sugli usi non energetici in alcune rubriche del petrolio.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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