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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1977

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1977 della Commissione del 26 novembre 2019 relativo all’autorizzazione di fenilmetantiolo, benzil metil solfuro, sec-pentiltiofene, tridec-2-enale, 12-metiltridecanale, 2,5-dimetilfenolo, esa-2(trans),4(trans)-dienale e 2-etil-4-idrossi-5-metil-3(2H)-furanone come additivi per mangimi destinati a gatti e cani (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, otto sostanze aromatiche già esistenti come additivi per mangimi destinati a gatti e cani. L’autorizzazione è subordinata a specifiche condizioni tecniche, limiti massimi di impiego, prescrizioni di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per consentire l’esaurimento delle scorte di prodotti immessi sul mercato prima delle nuove date di riferimento.

Autorizzazione di otto sostanze aromatizzanti come additivi per mangimi destinati a gatti e cani, con condizioni d’uso, prescrizioni di etichettatura e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli additivi per mangimi destinati a gatti e cani, limitatamente alle sostanze elencate nell’allegato: fenilmetantiolo, benzil metil solfuro, sec-pentiltiofene, tridec-2-enale, 12-metiltridecanale, 2,5-dimetilfenolo, esa-2(trans),4(trans)-dienale e 2-etil-4-idrossi-5-metil-3(2H)-furanone. Riguarda gli operatori del settore dei mangimi che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano tali additivi, le premiscele che li contengono e i mangimi composti o materie prime per mangimi destinati a gatti e cani. Si applica nell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; prevede esclusioni/limitazioni pratiche solo per gli usi e le condizioni diverse da quelle fissate nell’allegato, nonché per il regime transitorio previsto dall’articolo 2.

Autorizzazione di fenilmetantiolo, benzil metil solfuro, sec-pentiltiofene, tridec-2-enale, 12-metiltridecanale, 2,5-dimetilfenolo, esa-2(trans),4(trans)-dienale e 2-etil-4-idrossi-5-metil-3(2H)-furanone come additivi per mangimi destinati a gatti e cani

Il regolamento attua il sistema di autorizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003 per alcuni additivi destinati all’alimentazione animale già presenti nell’ordinamento come prodotti esistenti. La Commissione prende atto del parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza per animali e ambiente alle condizioni d’uso proposte, ma rileva anche specifici rischi per gli utilizzatori, che impongono misure preventive in fase di manipolazione.

Contesto normativo e valutazione scientifica

Le sostanze oggetto del regolamento erano già state autorizzate a tempo indeterminato dalla direttiva 70/524/CEE per gatti e cani e successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. In seguito alla domanda di rivalutazione presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo regolamento, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, non vi sono effetti negativi sulla salute animale o sull’ambiente. L’Autorità ha però individuato pericoli per gli utilizzatori e non ha potuto concludere sulla sicurezza della manipolazione in assenza di dati sufficienti.

Sicurezza degli utilizzatori e misure di protezione

Il parere EFSA e la valutazione della Commissione evidenziano rischi di contatto cutaneo e oculare per diverse sostanze, nonché rischi da esposizione per via respiratoria per 12-metiltridecanale, benzil metil solfuro e sec-pentiltiofene. Per questo motivo il regolamento impone agli operatori l’adozione di procedure operative e misure organizzative volte a prevenire l’esposizione; se tali misure non bastano, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, compresi protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

Ambito di applicazione e struttura dell’autorizzazione

L’autorizzazione riguarda esclusivamente l’uso negli alimenti per gatti e cani, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. L’allegato disciplina per ciascuna sostanza la composizione, la purezza minima, la formula chimica, il numero CAS, il numero FLAVIS e il metodo analitico di controllo. La Commissione precisa inoltre che, trattandosi di additivi per animali non destinati alla produzione di alimenti e di animali da compagnia allevati in piccoli numeri, non è necessaria una valutazione ambientale significativa; l’EFSA ha altresì ritenuto non necessaria una ulteriore dimostrazione dell’efficacia, poiché le sostanze sono già usate come aromi negli alimenti umani e la funzione nei mangimi è sostanzialmente identica.

Condizioni tecniche di impiego e limiti massimi

L’allegato richiede che gli additivi siano incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela e che nelle istruzioni per l’uso siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Per ogni sostanza è fissato un tenore massimo raccomandato nel mangime completo con umidità al 12%: 0,5 mg/kg per 12-metiltridecanale, 1,5 mg/kg per esa-2(trans),4(trans)-dienale, 0,5 mg/kg per tridec-2-enale, 2,25 mg/kg per 2-etil-4-idrossi-5-metil-3(2H)-furanone, 0,05 mg/kg per fenilmetantiolo, 0,05 mg/kg per benzil metil solfuro, 1 mg/kg per 2,5-dimetilfenolo e 0,1 mg/kg per sec-pentiltiofene.

Obblighi di etichettatura e controllo

L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con umidità al 12%. Se tale livello viene superato, l’etichetta delle premiscele deve indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva. Il regolamento prevede così un sistema di tracciabilità e informazione finalizzato al controllo del corretto impiego nei mangimi destinati a gatti e cani.

Metodi di analisi e riferimento tecnico

Per il controllo ufficiale e l’autocontrollo, l’allegato rinvia a metodi di analisi basati su gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL) per la determinazione delle sostanze nell’additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi. È inoltre indicato un collegamento ai rapporti di valutazione del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

Regime transitorio e decorrenza

Per evitare discontinuità operative, l’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso, fino al 19 giugno 2020, delle sostanze e delle premiscele prodotte ed etichettate prima del 19 dicembre 2019 secondo la disciplina previgente. Inoltre, i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze elencate, se prodotti ed etichettati prima del 19 dicembre 2021 e destinati a gatti e cani, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione delle sostanze come additivi organolettici

L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti" per l’alimentazione animale, alle condizioni indicate nell’allegato stesso. L’autorizzazione segue la valutazione positiva ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Condizioni d’uso e limiti massimi

L’allegato stabilisce, per ciascuna sostanza, la specie destinataria (gatti e cani), il livello massimo raccomandato nel mangime completo con umidità al 12% e l’obbligo di incorporazione sotto forma di premiscela. I limiti massimi raccomandati sono: 0,5 mg/kg per 12-metiltridecanale, 1,5 mg/kg per esa-2(trans),4(trans)-dienale, 0,5 mg/kg per tridec-2-enale, 2,25 mg/kg per 2-etil-4-idrossi-5-metil-3(2H)-furanone, 0,05 mg/kg per fenilmetantiolo, 0,05 mg/kg per benzil metil solfuro, 1 mg/kg per 2,5-dimetilfenolo e 0,1 mg/kg per sec-pentiltiofene.

Prescrizioni di etichettatura

L’etichetta dell’additivo deve riportare, per ciascuna sostanza, il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo al 12% di umidità. Se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo supera il valore indicato, l’etichetta delle premiscele deve riportare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori degli additivi e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

Specifiche tecniche e metodi di analisi

Per ciascun additivo l’allegato riporta composizione, purezza minima, formula chimica, numero CAS, numero FLAVIS e metodo di analisi basato su gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL) per la determinazione nell’additivo e nelle premiscele. È inoltre indicato che l’additivo è prodotto mediante sintesi chimica.

Restrizioni operative e indicazioni accessorie

Per le sostanze in questione devono essere indicate nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

Misure transitorie

L’articolo 2 prevede che le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 19 dicembre 2019 secondo le norme previgenti possano essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 19 giugno 2020. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze elencate, prodotti ed etichettati prima del 19 dicembre 2021 secondo le norme previgenti, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte, se destinati a gatti e cani.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareetichettatura dei mangimisostanze aromatizzantisalute e sicurezza sul lavoro

Testo integrale

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