Regolamento (UE) 2019/1965
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1965 della Commissione del 26 novembre 2019 relativo all’autorizzazione del molibdato di sodio diidrato come additivo per mangimi destinati agli ovini (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso del molibdato di sodio diidrato come additivo per mangimi destinati agli ovini, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione positiva dell’EFSA, che ne ha riconosciuto l’efficacia e l’assenza di effetti negativi per animali, consumatori e ambiente, pur evidenziando rischi di irritazione per occhi e pelle. Sono quindi previste condizioni specifiche d’impiego, obblighi di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori, oltre a un regime transitorio per le scorte esistenti.
Autorizzazione del molibdato di sodio diidrato come additivo per mangimi destinati agli ovini, con condizioni d’uso, requisiti di etichettatura e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in generale, alla commercializzazione e all’uso del molibdato di sodio diidrato come additivo per mangimi nell’Unione europea. L’autorizzazione riguarda esclusivamente gli ovini e l’additivo è collocato nella categoria degli additivi nutrizionali, gruppo funzionale dei composti di oligoelementi. Sono disciplinati anche le premiscele, le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza, con norme transitorie differenziate per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare e non da produzione alimentare. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con specifiche date transitorie fino al 18 giugno 2020, 18 dicembre 2020 e 18 dicembre 2021 per lo smaltimento delle scorte e, per l’autorizzazione, fino al 18 dicembre 2029.
Autorizzazione del molibdato di sodio diidrato come additivo per mangimi destinati agli ovini
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1965 autorizza il molibdato di sodio diidrato come additivo per mangimi destinati agli ovini, nell’ambito del sistema europeo di autorizzazione degli additivi per mangimi previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L’intervento si fonda sulla rivalutazione di un prodotto già esistente nel registro degli additivi e tiene conto del parere favorevole dell’EFSA del 23 gennaio 2019.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama la disciplina generale del regolamento (CE) n. 1831/2003, che regola autorizzazione, rivalutazione e condizioni di impiego degli additivi destinati all’alimentazione animale. Nel caso di specie, il molibdato di sodio era già stato autorizzato in passato dalla direttiva 70/524/CEE e successivamente iscritto come prodotto esistente nel registro degli additivi. La domanda di rivalutazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, con richiesta di classificazione nella categoria degli additivi nutrizionali.
L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il molibdato di sodio diidrato non comporta effetti negativi per la salute degli animali, per i consumatori o per l’ambiente. Ha tuttavia rilevato che l’additivo è irritante per occhi e pelle, motivo per cui la Commissione ritiene necessarie misure di protezione per gli utilizzatori. L’Autorità ha inoltre ritenuto efficace la supplementazione di molibdeno negli ovini per mantenere un adeguato equilibrio con il rame quando il rapporto rame/molibdeno nella dieta è compreso tra 3 e 10.
Oggetto dell’autorizzazione e classificazione
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo per mangimi, nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale dei composti di oligoelementi. L’autorizzazione è limitata all’alimentazione degli ovini e si applica alle condizioni tecniche e di etichettatura specificate nell’allegato.
Caratteristiche tecniche dell’additivo
L’allegato identifica l’additivo con il numero 3b701 e lo descrive come molibdato di sodio diidrato in polvere, con tenore minimo di molibdeno del 37%. La sostanza attiva è indicata con formula chimica Na2MoO4·2H2O e numero CAS 10102-40-6. Per la quantificazione del molibdeno totale nell’additivo, nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti è previsto il metodo EN 15510 tramite spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES). Per il sodio totale nell’additivo sono ammessi EN 15510 (ICP-AES) o EN ISO 6869 (AAS).
Condizioni di impiego negli ovini
Il livello massimo autorizzato di molibdeno nel mangime completo, con tenore di umidità del 12%, è pari a 2,5 mg/kg. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. La finalità nutrizionale dichiarata è quella di garantire un rapporto Cu/Mo nella dieta compreso tra 3 e 10, così da mantenere un equilibrio adeguato con il rame.
Sicurezza degli utilizzatori e obblighi operativi
Poiché la sostanza è considerata irritante per occhi e pelle, il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per prevenire il contatto cutaneo o oculare. Qualora tali misure non bastino a ridurre il rischio a un livello accettabile, l’additivo e le premiscele devono essere manipolati con adeguati dispositivi di protezione individuale.
Etichettatura
L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve riportare una specifica avvertenza relativa alla supplementazione di molibdeno nell’alimentazione degli ovini. Il testo imposto segnala che tale supplementazione deve condurre a un rapporto Cu/Mo compreso tra 3 e 10 per garantire un adeguato equilibrio con il rame.
Misure transitorie per le scorte esistenti
L’articolo 2 introduce un regime transitorio per consentire l’esaurimento delle scorte prodotte ed etichettate secondo le norme previgenti. Il molibdato di sodio diidrato e le premiscele contenenti tale sostanza, se prodotti ed etichettati prima del 18 giugno 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento. Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, il termine è il 18 dicembre 2020; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 18 dicembre 2021.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 18 dicembre 2029. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
La sostanza indicata nell’allegato, classificata come additivo nutrizionale nel gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, è autorizzata come additivo per mangimi per l’alimentazione degli ovini alle condizioni fissate nell’allegato. L’additivo corrisponde al molibdato di sodio diidrato, identificato con il numero 3b701.
Base giuridica e valutazione scientifica
L’atto è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la rivalutazione degli additivi già autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE e si fonda sul parere EFSA del 23 gennaio 2019, che esclude effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente, ma segnala la necessità di misure di protezione per gli utilizzatori per il carattere irritante della sostanza.
Condizioni d’uso nell’allegato
L’additivo è una polvere con tenore minimo di molibdeno del 37%, formula chimica Na2MoO4·2H2O e numero CAS 10102-40-6. Il tenore massimo dell’elemento molibdeno nel mangime completo, con umidità al 12%, è pari a 2,5 mg/kg. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi di contatto cutaneo o oculare. Se tali rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale.
Obblighi di etichettatura
L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve riportare una specifica indicazione: la supplementazione di molibdeno nell’alimentazione degli ovini deve portare a un rapporto Cu/Mo nella dieta compreso tra 3 e 10, al fine di garantire un adeguato equilibrio con il rame.
Misure transitorie
Il molibdato di sodio diidrato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 18 giugno 2020 secondo le norme previgenti, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 18 dicembre 2020 secondo le regole precedenti, possono parimenti essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per i prodotti destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine transitorio è il 18 dicembre 2021.
Durata dell’autorizzazione e applicazione
Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 18 dicembre 2029. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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