Regolamento (UE) 2019/1978
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1978 della Commissione del 26 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il sistema delle tasse dovute all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali, intervenendo su modalità di pagamento, trattamento dei versamenti, tassazione delle domande e rimborsi. Introduce un meccanismo più flessibile per i pagamenti, riduce a un mese il termine per indicare la causale del pagamento, differenzia le tasse di domanda tra presentazione online e altre modalità e prevede il rimborso integrale della tassa di domanda se la domanda è invalida. Modifica inoltre le regole sul rimborso della tassa annuale in caso di rinuncia intervenuta in un determinato intervallo temporale e sostituisce la tabella delle tasse per l’esame tecnico.
Modifica delle norme sulle tasse dovute all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali, con revisione di modalità di pagamento, termini, rimborsi e importi per la domanda e per l’esame tecnico.
Ambito di applicazione
Si applica alle tasse e soprattasse dovute all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali nell’ambito della privativa comunitaria per ritrovati vegetali disciplinata dal regolamento (CE) n. 2100/94, nonché alle domande di privativa presentate all’Ufficio e alle tasse annuali e di esame tecnico previste dal regolamento (CE) n. 1238/95 come modificato. Riguarda richiedenti, pagatori e uffici di esame coinvolti nell’istruttoria tecnica delle varietà. Si applica in tutti gli Stati membri dal 1o aprile 2020; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica delle tasse dovute all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1978 interviene sul regolamento (CE) n. 1238/95, che disciplina le tasse dovute all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali nell’ambito della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. L’obiettivo dichiarato è semplificare i pagamenti, aumentare l’efficienza amministrativa e adeguare gli importi delle tasse, in particolare per le domande di privativa e per l’esame tecnico delle varietà.
Contesto e finalità della modifica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 2100/94, in particolare l’articolo 113, e la consultazione del consiglio d’amministrazione dell’Ufficio. Nei considerando si evidenzia che:
- i modi di pagamento alternativi devono essere ricondotti alle norme sui metodi di lavoro dell’Ufficio, per maggiore flessibilità e semplificazione;
- il versamento deve risultare integralmente accreditato su un conto bancario intestato all’Ufficio affinché la tassa si consideri pervenuta;
- il termine per indicare la causale del pagamento va ridotto da due mesi a un mese;
- si vuole incentivare l’uso del sistema elettronico di presentazione online, anche collegandolo all’uso della piattaforma di comunicazione dematerializzata dell’Ufficio;
- la tassa per l’esame tecnico deve riflettere il principio del recupero del 100 % dei costi, in base ai costi medi reali sostenuti dagli uffici di esame.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano le tasse e soprattasse dovute all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali, le domande di privativa comunitaria per varietà vegetali, le tasse annuali per il mantenimento in vigore della privativa e le tasse per l’esame tecnico delle varietà. I destinatari operativi sono i richiedenti, i pagatori e, indirettamente, gli uffici di esame che svolgono gli esami tecnici per conto del sistema. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; la nuova disciplina si applica dal 1o aprile 2020.
Modalità di pagamento e imputazione del versamento
L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1238/95 viene riscritto per stabilire che il presidente dell’Ufficio può autorizzare modalità di pagamento alternative, ma solo secondo le norme sui metodi di lavoro adottate ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2100/94.
L’articolo 4, paragrafo 1, chiarisce che tasse e soprattasse si considerano pervenute all’Ufficio solo nel momento in cui l’importo del versamento è accreditato integralmente su un conto bancario intestato all’Ufficio. La modifica è rilevante in pratica perché evita che il pagamento sia considerato perfezionato in caso di accredito solo parziale.
Indicazione della causale del pagamento
L’articolo 5, paragrafo 2, prevede che, se l’Ufficio non è in grado di determinare la causale del pagamento, inviti il pagatore a comunicarla per iscritto entro un mese. Se la causale non viene comunicata entro tale termine, il pagamento si considera non avvenuto e l’importo deve essere restituito al pagatore. La modifica riduce dunque il termine precedente e accelera la gestione amministrativa dei pagamenti non chiaramente imputabili.
Tassa di domanda: importi e canale elettronico
L’articolo 7, paragrafo 1, distingue tra presentazione elettronica e altre modalità di presentazione della domanda di privativa comunitaria per varietà vegetali.
- Per la domanda presentata tramite il sistema di presentazione online dell’Ufficio, la tassa è pari a 450 EUR.
- Il richiedente deve accettare le condizioni di utilizzo della piattaforma di comunicazioni elettroniche sicure gestita dall’Ufficio e usarla per presentare domande e altri documenti, ricevere notifiche e documenti, rispondere alle notifiche ed effettuare altre azioni.
- Per la domanda presentata con mezzi diversi dal sistema online dell’Ufficio, la tassa è pari a 800 EUR.
La struttura della norma mostra una chiara finalità incentivante: favorire la presentazione digitale e la gestione telematica della corrispondenza con l’Ufficio.
Rimborso della tassa di domanda se la domanda non è valida
L’articolo 7, paragrafo 7, viene modificato per prevedere che, se la tassa di domanda è stata pagata ma la domanda non risulta valida ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 2100/94, l’Ufficio rimborsa integralmente la tassa al momento della notifica al richiedente delle carenze rilevate. La precedente trattenuta di una parte della tassa viene quindi eliminata, con conseguente riduzione dell’onere amministrativo.
Tassa annuale e rinuncia alla privativa
L’articolo 9, paragrafo 4, stabilisce che l’Ufficio non rimborsa gli importi pagati per la tassa annuale destinata a mantenere in vigore la privativa comunitaria per varietà vegetali. È però introdotta un’eccezione: il rimborso è possibile se l’Ufficio riceve una rinuncia alla privativa tra la data di pagamento e la data di scadenza annuale della concessione, come indicato al paragrafo 2, lettera b).
Le rinunce comunicate dopo la data di scadenza annuale non devono essere prese in considerazione ai fini del rimborso. La modifica è motivata dall’esigenza di maggiore trasparenza nella gestione dei pagamenti annuali.
Tasse per l’esame tecnico: sostituzione dell’allegato I
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 è sostituito integralmente e aggiorna gli importi delle tasse per l’organizzazione e la realizzazione dell’esame tecnico della varietà ai sensi dell’articolo 8. Il sistema si basa su gruppi di spesa e su differenti categorie di colture e condizioni di prova, in coerenza con il principio del recupero del 100 % dei costi.
Tra gli importi indicati nel nuovo allegato figurano, a titolo esemplificativo:
- patata: 2 050 EUR;
- colza: 2 150 EUR;
- graminacee: 2 920 EUR;
- altre specie agricole: 1 900 EUR;
- mela: 3 665 EUR;
- fragola: 3 400 EUR;
- altre specie di frutta: 3 460 EUR;
- specie ornamentali e ortaggi: importi differenziati in funzione della presenza o meno di raccolta di riferimento vivente, del tipo di prova e delle condizioni fitosanitarie.
Il considerando chiarisce che le tasse riflettono gli importi complessivi da versare agli uffici di esame e che la revisione riguarda i gruppi di spesa interessati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1o aprile 2020. La disciplina è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica delle modalità di pagamento
L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1238/95 è sostituito: il presidente dell’Ufficio può autorizzare modi di pagamento alternativi in base alle norme sui metodi di lavoro adottate ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2100/94.
Momento di accredito delle tasse
L’articolo 4, paragrafo 1, è sostituito per chiarire che tasse e soprattasse si considerano pervenute all’Ufficio solo quando l’importo del versamento è accreditato integralmente su un conto bancario intestato all’Ufficio.
Indicazione della causale del pagamento
L’articolo 5, paragrafo 2, è sostituito: se l’Ufficio non riesce a determinare la causale del pagamento, invita il pagatore a comunicarla per iscritto entro un mese; in mancanza, il pagamento si considera non avvenuto e l’importo è restituito.
Tassa di domanda e obbligo di uso del sistema online
L’articolo 7, paragrafo 1, è sostituito. La tassa per la domanda presentata tramite il sistema di presentazione online dell’Ufficio è di 450 EUR. Il richiedente deve accettare le condizioni di utilizzo della piattaforma di comunicazioni elettroniche sicure gestita dall’Ufficio e usarla per domande, documenti, notifiche, risposte e altre azioni. Per le domande presentate con mezzi diversi dal sistema online la tassa è di 800 EUR.
Rimborso integrale della tassa di domanda in caso di invalidità
L’articolo 7, paragrafo 7, è sostituito: se la tassa di domanda è stata versata ma la domanda non è valida ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 2100/94, l’Ufficio rimborsa integralmente la tassa al momento della notifica al richiedente delle carenze della domanda.
Rimborso della tassa annuale in caso di rinuncia
L’articolo 9, paragrafo 4, è sostituito: l’Ufficio non rimborsa gli importi pagati per mantenere in vigore la privativa comunitaria per varietà vegetali, salvo il caso in cui riceva una rinuncia tra la data di pagamento e la data di scadenza annuale della concessione. Le rinunce pervenute dopo tale scadenza non sono prese in considerazione per questi pagamenti.
Nuova tabella delle tasse per l’esame tecnico
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 è sostituito. Sono aggiornati gli importi delle tasse per l’organizzazione e la realizzazione dell’esame tecnico della varietà, con importi differenziati per gruppi di spesa e per specie/condizioni di prova, tra cui patata, colza, graminacee, frutta, specie ornamentali e ortaggi.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o aprile 2020 in tutti gli Stati membri.
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