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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1979

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1979 della Commissione del 26 novembre 2019 che autorizza l’immissione sul mercato della miscela 2’-fucosillattosio/difucosillattosio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza la miscela 2’-FL/DFL come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, dopo il parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza nelle condizioni d’uso proposte. L’autorizzazione comporta l’inserimento della sostanza nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, con specifiche condizioni d’impiego, requisiti di etichettatura e criteri di composizione. Per cinque anni dalla data di entrata in vigore opera inoltre una tutela dei dati industriali a favore di Glycom A/S, che limita l’uso dei dati del dossier a sostegno di domande successive. Il regolamento modifica conseguentemente il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Autorizzazione all’immissione sul mercato della miscela 2’-fucosillattosio/difucosillattosio (2’-FL/DFL) come nuovo alimento e aggiornamento dell’elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati.

Ambito di applicazione

Si applica all’immissione sul mercato nell’Unione europea della miscela 2’-FL/DFL di origine microbica, ottenuta da un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12 DH1. Riguarda gli operatori che producono o commercializzano il nuovo alimento nelle categorie e alle condizioni d’uso indicate nell’allegato, inclusi prodotti lattiero-caseari, prodotti fermentati, bevande, barrette ai cereali, formule per lattanti e di proseguimento, alimenti per la prima infanzia, alimenti a fini medici speciali, sostituti dell’intera razione alimentare per il controllo del peso e integratori alimentari destinati alla popolazione generale, esclusi i lattanti. L’autorizzazione è soggetta a tutela dei dati per 5 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento; durante tale periodo solo Glycom A/S può immettere il prodotto sul mercato, salvo consenso o domanda successiva basata su informazioni ottenute legalmente. Restano impregiudicate le discipline settoriali del regolamento (UE) n. 609/2013, della direttiva 2002/46/CE e del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Miscela 2’-fucosillattosio/difucosillattosio (2’-FL/DFL) come nuovo alimento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1979 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione della miscela 2’-FL/DFL quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’atto si fonda sul parere scientifico favorevole dell’EFSA e aggiorna l’elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama il principio per cui solo i nuovi alimenti autorizzati e iscritti nell’elenco dell’Unione possono essere commercializzati. La domanda è stata presentata da Glycom A/S il 30 aprile 2018 ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283; il 29 giugno 2018 la Commissione ha richiesto la valutazione dell’EFSA, che ha adottato il parere il 15 maggio 2019. La Commissione ha ritenuto che il prodotto soddisfi i requisiti di sicurezza dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

Oggetto della domanda e destinazioni d’uso

Il nuovo alimento è una miscela 2’-FL/DFL ottenuta per fermentazione microbica mediante un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12 DH1. Il richiedente aveva chiesto l’impiego in molteplici categorie alimentari: prodotti lattiero-caseari, prodotti fermentati, bevande, barrette ai cereali, formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti per la prima infanzia, alimenti a fini medici speciali, sostituti dell’intera razione alimentare per il controllo del peso e integratori alimentari destinati alla popolazione generale, esclusi i lattanti.

Valutazione scientifica e tutela dei dati

L’EFSA ha ritenuto la miscela sicura nelle condizioni d’uso proposte. La Commissione ha inoltre riconosciuto che alcuni studi e relazioni del dossier erano essenziali per giungere alle conclusioni sulla sicurezza e che tali dati soddisfacevano i requisiti di tutela previsti dall’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. Per questo motivo, per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, tali dati non possono essere utilizzati a vantaggio di richiedenti successivi senza il consenso di Glycom A/S.

Condizioni d’uso, etichettatura e specifiche

L’allegato fissa i livelli massimi per ciascuna categoria di alimento autorizzata. Tra le principali condizioni figurano: 2,0 g/l per prodotti lattiero-caseari non aromatizzati pastorizzati o sterilizzati; 2,0 g/l o 20 g/kg per prodotti fermentati a base di latte a seconda della forma; 2,0 g/l per bevande aromatizzate; 20 g/kg per barrette ai cereali; 1,6 g/l per formule per lattanti; 1,2 g/l per formule di proseguimento; 1,2 g/l o 10 g/kg per alimenti per la prima infanzia; 4,0 g/l o 40 g/kg per sostituti dell’intera razione alimentare per il controllo del peso; 4,0 g/giorno per gli integratori alimentari.

La denominazione da usare in etichetta è "miscela 2’-fucosillattosio/difucosillattosio". Per gli integratori alimentari è richiesta un’avvertenza specifica contro l’uso concomitante con latte materno o con altri alimenti contenenti 2’-fucosillattosio e/o difucosillattosio aggiunti.

Specifiche tecniche della sostanza

L’allegato descrive il nuovo alimento come polvere amorfa purificata bianco-biancastra, ottenuta per via microbica e isolata mediante essiccazione a spruzzo. Sono fissate specifiche dettagliate su composizione, purezza, limiti per componenti residui, umidità, ceneri, pH, proteine residue, contaminazione microbiologica ed endotossine, oltre alla definizione della fonte di produzione.

Rapporti con altre discipline UE e applicazione nel tempo

L’autorizzazione lascia impregiudicate le norme del regolamento (UE) n. 609/2013, della direttiva 2002/46/CE e del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La tutela dei dati indicata nell’allegato ha come data finale il 19.12.2024.

Disposizioni principali

Autorizzazione e iscrizione nell’elenco UE

La miscela 2’-FL/DFL è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’autorizzazione si fonda sull’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e sul parere EFSA del 15 maggio 2019, che ha concluso per la sicurezza del nuovo alimento alle condizioni d’uso proposte.

Tutela dei dati e periodo di esclusiva

Gli studi e le relazioni contenuti nel fascicolo del richiedente, riconosciuti come necessari per la valutazione di sicurezza ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo senza il consenso di Glycom A/S per 5 anni dall’entrata in vigore del regolamento. Nel medesimo periodo solo Glycom A/S è autorizzata a immettere il nuovo alimento sul mercato dell’Unione, salvo autorizzazione successiva indipendente o consenso del titolare.

Condizioni d’uso e categorie di alimenti

L’allegato fissa i livelli massimi per diverse categorie: prodotti lattiero-caseari non aromatizzati pastorizzati e sterilizzati 2,0 g/l; prodotti fermentati a base di latte 2,0 g/l nelle bevande e 20 g/kg nei prodotti diversi dalle bevande; prodotti aromatizzati fermentati a base di latte 2,0 g/l nelle bevande e 20 g/kg nei prodotti diversi dalle bevande; bevande aromatizzate 2,0 g/l; barrette ai cereali 20 g/kg; formule per lattanti 1,6 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo; formule di proseguimento 1,2 g/l; alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia 1,2 g/l nelle bevande e 10 g/kg nei prodotti diversi dalle bevande; sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso 4,0 g/l nelle bevande e 40 g/kg negli altri prodotti; alimenti a fini medici speciali secondo le particolari esigenze nutrizionali; integratori alimentari 4,0 g/giorno.

Requisiti di etichettatura

La denominazione del nuovo alimento da riportare in ეტichetta è "miscela 2’-fucosillattosio/difucosillattosio". Per gli integratori alimentari contenenti la miscela è obbligatoria l’avvertenza di non assumerli se nello stesso giorno si consuma latte materno o altri alimenti contenenti 2’-fucosillattosio e/o difucosillattosio aggiunti.

Specifiche tecniche del nuovo alimento

Il nuovo alimento è descritto come polvere amorfa purificata di colore bianco-biancastro ottenuta mediante procedimento microbico e isolata mediante essiccazione a spruzzo. La fonte è un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12 DH1. L’allegato stabilisce parametri di composizione, limiti per umidità, ceneri, pH, proteine residue e criteri microbiologici e di endotossine.

Entrata in vigore e modifica dell’elenco UE

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 inserendo la nuova voce e le relative specifiche, condizioni d’uso, etichettatura e tutela dei dati.

Come è indicizzato

Materienovel foodsicurezza alimentareetichettatura alimentaretutela dei datialimenti destinati a lattanti e bambini

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