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Risoluzione

Risoluzione n. 61 del 31/05/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che una società fiduciaria può applicare il regime del risparmio amministrato anche su beni gestiti senza intestazione, purché esista un rapporto di amministrazione e siano previsti obblighi informativi del cliente. La fiduciaria deve inoltre operare come sostituto d’imposta per i redditi di capitale riscossi tramite speciali conti a lei intestati e assolvere gli obblighi di segnalazione ai fini dell’Anagrafe tributaria e del monitoraggio fiscale, mentre il cliente resta tenuto al quadro RW per le attività detenute all’estero o non affidate all’intermediario.

Imposta sostitutiva e monitoraggio fiscale per società fiduciarie

Applicazione dell’imposta sostitutiva e monitoraggio fiscale nelle fiduciarie

La risoluzione esamina il trattamento fiscale di un rapporto di amministrazione di attività finanziarie senza intestazione, affidato da persone fisiche residenti in Italia a una società fiduciaria. Il documento stabilisce i presupposti per l’applicazione del regime del risparmio amministrato, gli obblighi della fiduciaria quale sostituto d’imposta e gli adempimenti di monitoraggio fiscale e valutario connessi ai rapporti amministrati.

Quesito sottoposto dalla società fiduciaria

La società istante ha predisposto uno schema contrattuale per amministrare beni finanziari intestati ai clienti, senza trasferirne la titolarità formale alla fiduciaria. Il mandato ha durata illimitata e riguarda dossier titoli, conti correnti e rapporti analoghi, anche detenuti presso intermediari esteri.

Nel rapporto descritto:

  • il cliente conserva l’intestazione dei rapporti presso gli intermediari;
  • le operazioni di investimento e disinvestimento sulle attività estere sono impartite direttamente dal cliente;
  • la fiduciaria non è abilitata ai servizi di investimento, ma presta servizi di controllo, rendicontazione e gestione fiscale;
  • il cliente si obbliga a non compiere atti dispositivi senza preventiva comunicazione alla fiduciaria e a fornire le somme necessarie per il pagamento delle imposte;
  • sono previsti speciali conti correnti e depositi titoli intestati alla fiduciaria per conto del cliente, sui quali devono transitare tutte le disposizioni in entrata e in uscita.

La società chiede se possa:

  • applicare il regime del risparmio amministrato ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
  • operare come sostituto d’imposta sui redditi di capitale;
  • adempiere agli obblighi di comunicazione per il monitoraggio fiscale ai sensi del D.L. 28 giugno 1990, n. 167.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo la società istante:

  • le fiduciarie che amministrano beni per conto terzi sono intermediari abilitati ad applicare il regime del risparmio amministrato;
  • la fiduciaria deve operare come sostituto d’imposta sui redditi di capitale soggetti a ritenuta a titolo di imposta o di acconto ex articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • il rapporto di amministrazione va segnalato all’Anagrafe tributaria ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.P.R. n. 605 del 1973;
  • la fiduciaria, svolgendo funzioni di sostituto, dovrebbe essere tenuta anche alle segnalazioni per il monitoraggio valutario.

Quadro normativo richiamato

La Direzione richiama l’articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che consente al contribuente di optare per l’imposta sostitutiva del 12,50% sulle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del TUIR, alle condizioni previste per la custodia o amministrazione presso intermediari abilitati.

Viene inoltre richiamato il decreto interministeriale 2 giugno 1998, che include tra i soggetti abilitati anche le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che amministrano beni per conto terzi.

Possibilità di applicare il regime del risparmio amministrato

La risoluzione afferma che, ai fini dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, è sufficiente la sussistenza di un rapporto di amministrazione; non è invece richiesto che il bene sia formalmente intestato alla fiduciaria.

Richiamando la prassi sul cosiddetto “rimpatrio giuridico” e sul mandato ad amministrare senza intestazione, la Direzione conclude che la fiduciaria può applicare il regime del risparmio amministrato alle attività finanziarie affidatele dal cliente, a condizione che:

  • il contratto disciplini chiaramente gli obblighi di comunicazione del cliente;
  • siano previsti gli obblighi di rendicontazione della fiduciaria;
  • il mandato concerna effettivamente atti giuridici di amministrazione del bene.

Reddi di capitale e funzioni di sostituto d’imposta

Con riferimento ai redditi di capitale prodotti dalle attività finanziarie amministrate, la risoluzione ritiene che la fiduciaria debba svolgere le funzioni di sostituto d’imposta anche per i redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta o di acconto.

La conclusione si fonda sul fatto che, per espressa previsione contrattuale, tali redditi confluiscono sui conti correnti e depositi titoli speciali intestati alla fiduciaria per conto del cliente; pertanto, la fiduciaria interviene nella riscossione dei proventi.

Obblighi verso l’Amministrazione finanziaria

Il rapporto di amministrazione descritto nell’istanza deve essere segnalato all’Anagrafe tributaria ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.P.R. n. 605 del 1973. Inoltre, il rapporto rientra tra quelli oggetto di indagini finanziarie ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.

La risoluzione precisa che la fiduciaria è tenuta anche alle segnalazioni ai fini del monitoraggio fiscale e valutario.

Limiti ed esoneri dagli obblighi di monitoraggio

La Direzione distingue tra operazioni interne al rapporto amministrato e operazioni che escono dal circuito degli intermediari residenti.

Non sussiste l’obbligo di segnalazione per:

  • operazioni effettuate nell’ambito del regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito, poiché già assoggettate a imposta sostitutiva;
  • movimenti interni al rapporto amministrato, come incassi di cedole e compravendite di strumenti finanziari, se i redditi sono tassati definitivamente o comunicati nel modello 770.

Devono invece essere segnalati:

  • operazioni non coperte da opzione per i regimi sostitutivi, per scelta del contribuente o per preclusione normativa;
  • prelievi materiali di titoli o attività dai rapporti oggetto di opzione;
  • trasferimenti verso intermediari non residenti;
  • revoca del mandato di amministrazione e prelievo materiale delle attività finanziarie quando comportino trasferimento dall’Italia all’estero.

Se la revoca o il prelievo comportano trasferimento ad altro intermediario residente, la fiduciaria deve comunicarlo nel quadro SO del modello 770.

Rapporti esteri e obblighi del cliente

La risoluzione precisa che, se le attività oggetto del rapporto di amministrazione senza intestazione sono originariamente depositate all’estero, gli obblighi di monitoraggio fiscale in capo all’investitore restano fermi e devono essere assolti nel modulo RW della dichiarazione dei redditi.

Nel medesimo modulo RW devono essere indicati anche eventuali nuovi apporti di attività finanziarie o patrimoniali provenienti dall’estero.

Conclusione operativa

In sintesi, la risoluzione riconosce alla società fiduciaria residente la possibilità di applicare il regime del risparmio amministrato su attività finanziarie amministrate senza intestazione, purché vi sia un vero mandato di amministrazione e il contratto disciplini i flussi informativi. La fiduciaria assume anche il ruolo di sostituto d’imposta sui redditi di capitale riscossi tramite i conti intestati ad essa per conto del cliente e resta obbligata alle segnalazioni fiscali e valutarye nei limiti previsti dalla prassi e dalla normativa richiamata.

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