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Risoluzione

Risoluzione n. 62 del 8/06/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per le dichiarazioni fiscali dell’ente soppresso IPOST relative al periodo 1/1/2010-31/5/2010, la firma nella sezione "Firma della dichiarazione" spetta al collegio sindacale/revisori dell’ente soppresso che ha redatto e sottoscritto la relazione di revisione, non all’organo di controllo dell’INPS incorporante. Il principio vale in generale ogni volta che chi ha firmato la relazione di revisione sia diverso da chi è in carica al momento della presentazione della dichiarazione.

Firma della dichiarazione da parte dell’organo di controllo nei casi di ente soppresso per incorporazione

Firma della dichiarazione nei casi di soppressione e incorporazione di enti

La risoluzione affronta il tema della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali quando un ente è soppresso e le sue funzioni sono trasferite a un ente incorporante. Il caso concreto riguarda l’IPOST, soppresso dal 31 maggio 2010 e incorporato nell’INPS, con riferimento alle dichiarazioni fiscali del periodo d’imposta 1/1/2010-31/5/2010.

Contesto fattuale e quesito

A seguito dell’articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’IPOST è stato soppresso e le sue funzioni sono confluite nell’INPS, che è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi. L’INPS deve quindi predisporre le dichiarazioni fiscali relative al bilancio del periodo di imposta 1/1/2010-31/5/2010 dell’ente soppresso.

Il dubbio sollevato riguarda la sezione "Firma della dichiarazione": occorre stabilire se la sottoscrizione debba essere apposta dai membri del collegio sindacale dell’IPOST soppresso oppure dai membri del collegio sindacale in carica presso l’INPS.

Soluzione prospettata dal contribuente

L’istante proponeva di compilare i modelli UNICO ENC 2010 e IRAP 2010 indicando:

  • i dati e il codice fiscale dell’IPOST quale ente soppresso;
  • il codice "4" nello stato, come soggetto estinto;
  • il codice "4" nella situazione, come periodo d’imposta in cui si è verificata l’estinzione per fusione o incorporazione;
  • il codice fiscale dell’INPS quale soggetto risultante dalla fusione, nel solo modello UNICO ENC 2010;
  • i dati del rappresentante INPS nella sezione del firmatario;
  • nella sezione della firma, i codici fiscali dei membri del collegio sindacale IPOST, anche in caso di rifiuto di firma.

Orientamento dell’Agenzia sulle modalità di compilazione

L’Agenzia concorda con la soluzione proposta per quanto riguarda i riquadri anagrafici e identificativi dei modelli:

  • nel modello UNICO ENC 2010, per i riquadri "Dati relativi alla società" e "Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione";
  • nel modello IRAP 2010, per i riquadri "Dati del contribuente", "Soggetti diversi dalle persone fisiche" e "Dichiarante diverso dal contribuente".

Individuazione del soggetto obbligato alla firma

Per il riquadro "Firma della dichiarazione", la risoluzione richiama l’articolo 1, comma 5, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, secondo cui la dichiarazione delle società e degli enti soggetti a IRES, sottoposti al controllo contabile, deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione resta comunque valida anche se priva di tale sottoscrizione, salvo la sanzione prevista dall’articolo 9, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Ne deriva che l’obbligo di firma grava su chi ha sottoscritto la relazione di revisione, e non sul soggetto incaricato del controllo contabile al momento della presentazione della dichiarazione.

Coerenza con le istruzioni ministeriali e con la disciplina sanzionatoria

Le istruzioni ai modelli UNICO ENC 2010 e IRAP 2010 recepiscono lo stesso principio, richiedendo la sottoscrizione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.

La risoluzione evidenzia inoltre il collegamento con l’articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997, che prevede per i soggetti tenuti alla firma una sanzione pari al 30% dei compensi, qualora dalle omissioni nella relazione di revisione derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o ai fini IRAP. Proprio per questo, l’organo in carica al momento della presentazione non può essere sanzionato per vizi imputabili alla relazione predisposta e sottoscritta dal precedente controllore.

Indicazioni della direttiva ministeriale del 23 giugno 2010

La risoluzione richiama anche la direttiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 giugno 2010 sulle prime linee attuative in materia di soppressione e incorporazione di enti e istituti vigilati dall’articolo 7 del decreto legge n. 78 del 2010.

In base a tale direttiva:

  • la struttura amministrativa degli enti soppressi continua a svolgere, in raccordo con l’ente incorporante, le attività di propria competenza;
  • per ciascun ente soppresso deve essere predisposto il bilancio di chiusura alla data di soppressione (31 maggio 2010);
  • il bilancio di chiusura è deliberato dall’organo di amministrazione dell’ente soppresso in carica alla data di soppressione;
  • il bilancio è trasmesso, insieme alla relazione del collegio dei revisori o sindacale dell’ente soppresso in carica al momento della cessazione, alle amministrazioni vigilanti per l’approvazione;
  • gli stessi organi devono assolvere gli adempimenti connessi alla chiusura della gestione al 31 maggio 2010, inclusi gli obblighi dichiarativi.

Conclusione operativa

La conclusione è che la sottoscrizione delle dichiarazioni UNICO ENC 2010 e IRAP 2010 relative al periodo 1/1/2010-31/5/2010 compete al collegio sindacale dell’ente soppresso IPOST, ossia ai soggetti che hanno redatto e sottoscritto la relazione di revisione del periodo considerato.

Il principio viene qualificato come generale: ogni volta che il soggetto incaricato della revisione contabile che ha firmato la relazione sia diverso da quello in carica al momento della dichiarazione, l’obbligo di firma resta in capo al primo, anche se cessato dall’incarico. In difetto, può applicarsi la sanzione di cui all’articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Indicazione finale agli uffici

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi dalla risoluzione siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Testo integrale

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