Risoluzione n. 58 del 24/05/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo da utilizzare nel modello F24 Accise per il versamento dei contributi dovuti alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, in attuazione del decreto interministeriale del 3 febbraio 2011 e della convenzione del 21 aprile 2011. Sono indicati modalità di compilazione, sezione di utilizzo, dati da riportare e decorrenza di validità dei codici dal 6 giugno 2011.
Istituzione di codici F24 Accise per i contributi della Cassa Geometri
Istituzione dei codici F24 Accise per la Cassa Geometri
La risoluzione disciplina i codici da utilizzare per il versamento, tramite modello F24 Accise, dei contributi dovuti alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti. Il provvedimento recepisce l’estensione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione ai contributi della Cassa e ne rende operativo il pagamento attraverso specifici codici tributo.
Presupposti normativi e convenzionali
Il documento richiama:
- il decreto interministeriale 3 febbraio 2011 del Ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, che ha esteso ai contributi della Cassa il sistema dei versamenti unitari e della compensazione previsto dal capo III del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- la convenzione del 21 aprile 2011, che ha regolato il servizio di riscossione per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa.
Modalità di utilizzo del modello F24 Accise
Per consentire il versamento dei contributi, la risoluzione istituisce i codici riportati nell’allegato 1, da utilizzare nella sezione specifica del modello:
- "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione".
Vengono inoltre fornite indicazioni di compilazione comuni:
- nel campo "ente" deve essere sempre indicato il carattere "G";
- i campi "prov." e "mese di riferimento" non devono essere compilati;
- per ciascun codice, l’allegato 1 indica le modalità di compilazione degli altri campi del modello di versamento.
Decorrenza della validità
I codici istituiti con l’allegato 1 decorrono dal 6 giugno 2011.
Elenco dei codici istituiti
L’allegato distingue i codici in base alla tipologia di contributo, sanzione, interesse o spesa, tutti riferiti alla Cassa Geometri. Per ciascun codice è richiesto l’inserimento del codice identificativo composto da:
- matricola dell’iscritto;
- una cifra decimale per il numero della rata cui si riferisce il pagamento, con indicazione dello zero in caso di pagamento in unica soluzione;
- una cifra decimale per il numero complessivo delle rate, con indicazione dello zero in caso di pagamento in unica soluzione.
Contributo soggettivo
Sono istituiti i seguenti codici:
- GE01: contributo soggettivo minimo;
- GE02: interessi di mora per recupero del contributo soggettivo minimo;
- GE03: sanzione per tardivo/omesso pagamento del contributo soggettivo minimo;
- GE04: interessi di mora per recupero della sanzione per tardivo/omesso pagamento del contributo soggettivo minimo;
- GE05: interessi di dilazione per il pagamento del contributo soggettivo minimo;
- GE06: interessi di differimento per il tardivo pagamento del contributo soggettivo minimo;
- GE11: contributo soggettivo in autoliquidazione;
- GE12: interessi di mora per recupero del contributo soggettivo in autoliquidazione;
- GE13: sanzione per tardivo/omesso pagamento del contributo soggettivo in autoliquidazione;
- GE14: interessi di mora per recupero della sanzione per tardivo/omesso pagamento del contributo soggettivo in autoliquidazione;
- GE15: interessi di dilazione per il pagamento del contributo soggettivo in autoliquidazione.
Per i codici da GE01 a GE06 l’anno di riferimento è l’anno di contribuzione nel formato AAAA. Per i codici da GE11 a GE15 l’anno di riferimento è l’anno di produzione del reddito nel formato AAAA.
Contributo integrativo
Sono istituiti i seguenti codici:
- GE21: contributo integrativo minimo;
- GE22: interessi di mora recupero del contributo integrativo minimo;
- GE23: sanzione per tardivo/omesso pagamento del contributo integrativo minimo;
- GE24: interessi di mora per recupero della sanzione per tardivo/omesso pagamento del contributo integrativo minimo;
- GE25: interessi di dilazione per il pagamento del contributo integrativo minimo;
- GE26: interessi di differimento per il tardivo pagamento del contributo integrativo minimo;
- GE31: contributo integrativo in autoliquidazione;
- GE32: interessi di mora per recupero del contributo integrativo in autoliquidazione;
- GE33: sanzione per tardivo/omesso pagamento del contributo integrativo in autoliquidazione;
- GE34: interessi di mora per recupero della sanzione per tardivo/omesso pagamento del contributo integrativo in autoliquidazione;
- GE35: interessi di dilazione per il pagamento del contributo integrativo in autoliquidazione.
Per i codici da GE21 a GE26 l’anno di riferimento è l’anno di contribuzione nel formato AAAA. Per i codici da GE31 a GE35 l’anno di riferimento è l’anno di produzione del volume d’affari nel formato AAAA.
Sanzioni dichiarative
Sono previsti i codici:
- GE41: sanzione dichiarazione redditi;
- GE42: interessi di mora per il recupero della sanzione dichiarazione redditi.
Per entrambi i codici l’anno di riferimento è l’anno di dichiarazione del reddito/volume d’affari nel formato AAAA.
Contributo di maternità
Sono istituiti i seguenti codici:
- GE51: contributo maternità;
- GE52: interessi di mora per tardato/omesso pagamento del contributo maternità;
- GE61: interessi di differimento per il tardivo pagamento del contributo di maternità.
Per questi codici l’anno di riferimento è l’anno di contribuzione nel formato AAAA.
Spese esecutive
Sono inoltre istituiti:
- GE71: spese esecutive;
- GE72: interessi di mora per recupero delle spese esecutive.
Per i codici GE71 e GE72 l’anno di riferimento è l’anno di contribuzione nel formato AAAA.
Dato comune richiesto in sede di compilazione
Per tutti i codici elencati nell’allegato, il documento specifica che il codice identificativo deve essere costruito con la matricola dell’iscritto seguita dai dati relativi alla rata; inoltre l’interpretazione dell’anno di riferimento varia in base alla tipologia di contributo o sanzione, secondo le indicazioni riportate per ciascun codice.
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