Risoluzione n. 57 del 24/05/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 6834 per consentire agli enti creditizi e finanziari di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate in presenza di perdita d'esercizio. Vengono richiamate le norme di riferimento, le caratteristiche del credito e le modalità di compilazione dell'F24.
Istituzione del codice tributo 6834 per la compensazione in F24 del credito d'imposta sulle imposte anticipate trasformate per enti creditizi e finanziari
Istituzione del codice tributo 6834 per il credito d'imposta sulle imposte anticipate
La risoluzione disciplina l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta previsto a favore degli enti creditizi e finanziari per la trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio in presenza di perdita d'esercizio. Il provvedimento individua il codice tributo da utilizzare e ne indica le modalità di compilazione nel modello F24.
Quadro normativo di riferimento
La risoluzione richiama l'articolo 2, comma 55, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come successivamente modificato. Tale disposizione prevede che, in funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, alcune attività per imposte anticipate iscritte in bilancio siano trasformate in crediti d'imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d'esercizio.
Le attività interessate riguardano:
- svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del TUIR;
- attività relative al valore dell'avviamento;
- altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi.
Caratteristiche del credito d'imposta
Il comma 57 del medesimo articolo stabilisce che il credito d'imposta:
- non è rimborsabile;
- non produce interessi;
- può essere ceduto;
- può essere utilizzato senza limiti di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP.
La norma prevede inoltre che, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non siano deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta.
Codice tributo istituito
Per consentire l'utilizzo del credito in compensazione tramite F24, la risoluzione istituisce il codice tributo:
- 6834 — "Credito d'imposta, a favore degli enti creditizi e finanziari, delle imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdita d'esercizio - art. 2, commi da 55 a 59, d.l. n. 225/2010 e successive modificazioni".
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6834 deve essere indicato nella sezione Erario:
- nella colonna Importi a credito compensati, quando il credito è utilizzato in compensazione;
- nella colonna Importi a debito versati, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito.
Il campo Anno di riferimento deve essere valorizzato nel formato AAAA con l'anno cui si riferisce il credito.
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