Risoluzione n. 63 del 10/06/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo per pagare con modello F24 le imposte rideterminate quando le plusvalenze da cessione di partecipazioni non vengono reinvestite nei termini previsti dall’art. 68, comma 6-bis, TUIR. Indica anche le modalità di compilazione del modello e richiama gli adempimenti dichiarativi e il versamento in unica soluzione, comprensivo delle addizionali per i soggetti IRPEF.
Istituzione dei codici tributo per il versamento F24 delle imposte rideterminate su plusvalenze non reinvestite
Istituzione dei codici tributo per le plusvalenze non reinvestite
La risoluzione disciplina il versamento, tramite modello F24, delle imposte rideterminate a seguito del mancato reinvestimento delle plusvalenze previste dall’articolo 68, comma 6-bis, del TUIR. Il provvedimento nasce per consentire ai soggetti interessati di assolvere correttamente l’obbligazione tributaria nei casi in cui non sia rispettata la condizione di reinvestimento prevista dalla norma agevolativa.
Quadro normativo e finalità della disciplina
L’articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto nell’articolo 68 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, i commi 6-bis e 6-ter, con l’obiettivo di favorire l’investimento nel capitale di società di nuova o recente costituzione.
La norma richiamata prevede un regime di esenzione per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni e di altri strumenti finanziari, ma solo qualora tali plusvalenze siano reinvestite entro due anni dal loro conseguimento in società che svolgono la medesima attività e che rispettino specifici requisiti temporali di costituzione.
Presupposti dell’agevolazione
Le plusvalenze considerate sono quelle di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, derivanti:
- dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di persone di cui all’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti equiparati, e in società di capitali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni;
- dalla cessione di strumenti finanziari e contratti indicati nelle medesime lettere c) e c-bis), relativi alle stesse società, posseduti o stipulati da almeno tre anni.
L’esenzione opera solo nella misura in cui le somme siano reinvestite, entro due anni dal conseguimento della plusvalenza, mediante:
- sottoscrizione del capitale sociale; oppure
- acquisto di partecipazioni al capitale.
Il reinvestimento deve avvenire in società di cui all’articolo 5 e all’articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgano la medesima attività e siano costituite da non più di tre anni.
Rideterminazione dell’imposta in caso di mancato reinvestimento
La risoluzione chiarisce che, con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, le imposte devono essere rideterminate ricalcolando il reddito complessivo del periodo d’imposta in cui la plusvalenza avrebbe dovuto essere originariamente tassata.
Il calcolo deve essere effettuato al di fuori della dichiarazione dei redditi. Il risultato della riliquidazione deve essere indicato, a partire dalle dichiarazioni 2011 relative al periodo d’imposta 2010, nel rigo RT28, colonna 2, dei modelli UNICO Persone fisiche ed Enti non commerciali, al netto degli interessi.
Gli interessi sono versati cumulativamente all’imposta dovuta. Per i soggetti IRPEF devono essere considerate, se dovute, anche le addizionali regionale e comunale. I versamenti devono essere eseguiti in un’unica soluzione.
Codici tributo istituiti
Per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte dovute in caso di mancato reinvestimento, vengono istituiti i seguenti codici tributo:
- 1128: "Imposta rideterminata ai fini IRPEF a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del TUIR";
- 1132: "Imposta rideterminata ai fini IRES a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del TUIR";
- 3872: "Addizionale comunale all’Irpef rideterminata a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del TUIR";
- 3880: "Addizionale regionale all’Irpef rideterminata a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del TUIR".
Modalità di compilazione del modello F24
I codici tributo devono essere esposti nel modello F24 secondo le seguenti modalità:
- i codici 1128 e 1132 vanno indicati nella sezione "Erario", nella colonna "Importi a debito versati";
- il codice 3872 va indicato nella sezione "Ici ed altri tributi locali", riportando nel campo "Codice ente/codice comune" il codice catastale del comune di riferimento, desumibile dalla tabella dei codici catastali pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sempre nella colonna "Importi a debito versati";
- il codice 3880 va indicato nella sezione "Regioni", contestualmente al codice regione desumibile dalla tabella T0 dei codici delle Regioni e delle Province autonome pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella colonna "Importi a debito versati".
Per tutti i codici tributo, nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l’anno in cui l’imposta è stata rideterminata, nel formato "AAAA".
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