Cassazione Civile, Ordinanza n. 24467/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte rinunciante)
La controversia
Nel giudizio tributario di appello la parte appellante aveva depositato rinuncia all'impugnazione; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva dichiarato estinto il giudizio ex art. 44 d.lgs. n. 546/1992 e aveva però condannato la parte rinunciante a rifondere le spese del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La ricorrente ha censurato tale statuizione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 306 c.p.c. e dell'art. 44 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la controparte si era costituita solo dopo avere ricevuto la notifica della rinuncia e che, pertanto, non poteva essere posta a carico del rinunciante alcuna statuizione sulle spese in base alla disciplina dell'estinzione per rinuncia.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che la disciplina dell'art. 44 d.lgs. n. 546/1992 ricalca quella dell'art. 306 c.p.c. e che il rimborso delle spese al rinunciante opera solo se la controparte era già costituita ed aveva un effettivo interesse alla prosecuzione del giudizio al momento della rinuncia. Poiché nel caso concreto la rinuncia all'appello era stata notificata prima della costituzione dell'Agenzia e quest'ultima non poteva conseguire dalla decisione di merito un'utilità maggiore rispetto all'estinzione, la condanna alle spese era errata. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito disponendo che le spese del giudizio di appello restino a carico delle parti che le avevano anticipate. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Norme richiamate
"Il processo si estingue per rinuncia al ricorso"; "Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro"; "La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo"
La norma tributaria sull'estinzione per rinuncia ricalca la disciplina processualcivilistica; l'obbligo di rimborso delle spese opera solo in favore di parti già costituite e titolari di effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
"Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione"; "Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro"
La condanna alle spese a carico del rinunciante presuppone che la controparte fosse già costituita e avesse un interesse giuridicamente rilevante alla prosecuzione del giudizio; se la costituzione avviene dopo la rinuncia notificata, il giudice non deve statuire sulle spese a carico del rinunciante.
Richiamato quale norma asseritamente violata in tema di regolazione delle spese di lite.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla regolazione delle spese.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente la cassazione senza rinvio sul capo delle spese, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In caso di rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la condanna del rinunciante al rimborso delle spese presuppone che la controparte fosse già costituita al momento in cui ha ricevuto la notifica della rinuncia e che avesse un effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
- Se la controparte si costituisce solo dopo la notificazione della rinuncia, l'estinzione si è già prodotta e il giudice non può porre le spese processuali a carico del rinunciante sulla base dell'art. 306 c.p.c. o della corrispondente disciplina tributaria.
- La costituzione in giudizio effettuata al solo fine di ottenere il rimborso delle spese non integra un interesse giuridicamente rilevante alla prosecuzione del processo e non consente di far operare la regola della rifusione a carico del rinunciante.
- Quando la questione riguarda esclusivamente il capo sulle spese e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata limitatamente a quel capo e decidere nel merito.
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