Cassazione Civile, Ordinanza n. 24486/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento, che in appello era stata annullata per omessa notifica dell'atto presupposto. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva però regolato le spese del giudizio in modo sfavorevole alla contribuente, limitandole al solo rimborso del contributo unificato, assumendo che nell'atto di appello non fosse stata formulata una richiesta di liquidazione delle spese. La soccombente sul capo delle spese ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 1362 c.c. ss. e degli artt. 91-92 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse omesso di regolare le spese del primo grado e avesse erroneamente subordinato la condanna alle spese a un'espressa domanda di parte, pur in presenza di una richiesta di liquidazione già formulata negli atti di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che, una volta definito il giudizio con accoglimento della domanda della contribuente e annullamento della cartella, il giudice di merito avrebbe dovuto regolare integralmente le spese di entrambi i gradi, senza limitarsi al solo rimborso del contributo unificato e senza presumere necessaria una richiesta espressa per poter condannare la parte soccombente. Ha richiamato il principio secondo cui la statuizione sulle spese è conseguenziale e accessoria rispetto alla decisione di merito e può essere adottata anche d'ufficio, salvo rinuncia espressa della parte vittoriosa. Poiché nel caso concreto non vi era stata rinuncia e anzi le spese erano state domandate sin dal ricorso introduttivo, la sentenza è stata cassata limitatamente al capo sulle spese, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro violato per l'omessa e non corretta regolazione delle spese, in collegamento con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e con il dovere del giudice di statuire sulle spese conseguenti al decisum.
Richiamati solo come norme invocate nel motivo, senza che la Corte sviluppi una specifica interpretazione autonoma della disciplina ermeneutica; il rilievo decisivo concerne comunque l'erroneità della lettura degli atti di parte sulla domanda di spese.
Interpretati come norme che impongono al giudice di provvedere officiosamente sulle spese del processo, attribuendo la condanna alle spese alla parte soccombente salvo rinuncia espressa della parte vittoriosa.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati per affermare che l'omessa statuizione sulle spese lede il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma sul canone di censura per violazione e falsa applicazione di legge su cui è stato incardinato il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il regolamento delle spese di lite è conseguenza accessoria e necessaria della decisione di merito: il giudice deve pronunciare sulle spese anche d'ufficio, senza che sia indispensabile un'espressa domanda della parte vittoriosa.
- La condanna alle spese può essere omessa solo se risulta una chiara rinuncia della parte che avrebbe diritto al rimborso; in mancanza di rinuncia, il mancato provvedimento o la limitazione ingiustificata delle spese integra violazione di legge.
- Se il giudice omette di regolare le spese di uno dei gradi di giudizio, la sentenza è censurabile per violazione degli artt. 91-92 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., in quanto manca una statuizione completa e coerente con il decisum.
- Ai fini della liquidazione delle spese, l'erronea affermazione che la parte debba averne fatto richiesta espressa nell'atto di impugnazione non è conforme al sistema processuale, che attribuisce al giudice un potere-dovere officioso di regolazione delle spese.
- L'omessa o incompleta regolazione delle spese incide sulla pienezza della tutela giurisdizionale e giustifica la cassazione limitatamente a tale capo, con rinvio al giudice di merito per una nuova statuizione sulle spese anche del giudizio di legittimità.
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