Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24464/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La professionista aveva proposto opposizione ex art. 702-bis c.p.c. avverso il decreto di rigetto della domanda di liquidazione dei compensi per l'attività svolta quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, chiedendo la liquidazione di euro 4.500,00 oltre accessori. Il Tribunale di Roma aveva respinto l'opposizione rilevando che nel corso del giudizio non era stato prodotto il provvedimento di ammissione al patrocinio e che tale produzione era necessaria, prima della chiusura della fase, per consentire la verifica dei requisiti reddituali e le conseguenti statuizioni ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002. Nel ricorso per cassazione la difensora ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 88, 127, 133, 134 e 136 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la tardiva produzione della delibera di ammissione, pur tempestivamente rilasciata, non avrebbe dovuto precludere la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura e ha confermato il rigetto dell'opposizione. Ha affermato che, quando nel giudizio presupposto le spese sono già state liquidate in sentenza a carico della parte soccombente in favore della parte vincitrice, non può essere disposta una ulteriore e diversa liquidazione in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, perché la parte vincitrice conserva il titolo per agire verso il soccombente per il rimborso delle spese. La tesi della ricorrente era inoltre incompatibile con il sistema, poiché avrebbe impedito la condanna della soccombente al rimborso in favore dell'Erario in violazione dell'art. 133 d.P.R. n. 115/2002. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    È il rito utilizzato per proporre l'opposizione avverso il decreto di rigetto della liquidazione del compenso.

  • artt. 83, 88, 127, 133, 134 e 136 d.P.R. n. 115/2002

    La Corte li richiama come norme invocate dalla ricorrente; in particolare l'art. 133 è letto nel senso che consente le conseguenti statuizioni sulle spese nei confronti della parte soccombente quando la parte ammessa al patrocinio risulti vincitrice.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    La condanna della parte soccombente deve poter essere pronunciata in favore dell'Erario quando la parte ammessa è vincitrice; non è ammessa una duplicazione di liquidazioni che renda impossibile tale esito.

  • art. 112 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per escludere che la tardiva emersione dell'ammissione al patrocinio dopo la chiusura del processo possa essere utilizzata per aggirare i limiti del sistema.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro del contributo unificato dovuto, cui si commisura l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Quando la parte assistita dal patrocinio a spese dello Stato è risultata vincitrice e le spese sono già state liquidate in sentenza a carico del soccombente, il difensore non può ottenere una seconda e autonoma liquidazione per la stessa attività.
  • Il sistema del patrocinio a spese dello Stato non consente risultati incompatibili con la condanna del soccombente al rimborso delle spese in favore dell'Erario quando la parte ammessa abbia conseguito la vittoria nel merito.
  • La mancata tempestiva produzione del provvedimento di ammissione non può essere invocata per sovvertire l'assetto delle spese già definito nel giudizio presupposto, specie quando ciò determinerebbe una duplicazione del titolo di pagamento.
  • L'art. 133 del testo unico sulle spese di giustizia va coordinato con la regolazione delle spese della causa presupposta, evitando che la liquidazione a favore del difensore si traduca in un meccanismo alternativo e incompatibile con la ripetizione delle spese dalla parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.