Ordinanza n. 2628/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Pisa nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali per l'ammissione a Medicina e Chirurgia, decreti ministeriali disciplinanti il semestre filtro e la formazione della graduatoria, atti della procedura selettiva e prova di ammissione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo aver sostenuto i due appelli del semestre filtro, ha conseguito una sola sufficienza in Chimica, con voto 18,3, ottenendo 118,30 punti e risultando inserito nella graduatoria nazionale nello status di "in attesa", senza assegnazione di sede. Ha impugnato le graduatorie pubblicate l'8, il 21 e il 28 gennaio 2026, i decreti ministeriali nn. 418/2025, 454/2025, 600/2025 e 1115/2025, il bando universitario, la prova, gli atti delle commissioni, i verbali e le procedure di correzione, chiedendo l'ammissione al corso anche in soprannumero. Ha dedotto, tra l'altro, la violazione della legge delega n. 26/2025 e del d.lgs. n. 71/2025, la violazione del bando e dell'autovincolo per le modifiche introdotte dal d.m. n. 1115/2025 nella formazione della graduatoria, la lesione della par condicio, dell'anonimato, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, l'irragionevole chiusura degli scorrimenti in presenza di posti residui, l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, nonché vizi relativi alla correzione degli elaborati, alla predeterminazione dei criteri, alle modalità informatiche, alla difficoltà delle prove e alle differenze didattiche tra gli atenei. Il TAR ha precisato che le irregolarità descritte nella parte narrativa del ricorso, ove non articolate in specifici motivi, non potevano essere autonomamente esaminate.
La decisione
La domanda cautelare è stata rigettata per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora, ferma ogni più approfondita valutazione nel merito. Il TAR ha ritenuto, in via sommaria, che il d.m. n. 1115/2025 abbia ampliato, e non ristretto, la platea dei candidati collocabili in graduatoria, consentendo l'inserimento anche di chi avesse conseguito una sola sufficienza, con recupero dei CFU mancanti, ma preservando la priorità dei candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie. Il nuovo sistema è stato ritenuto compatibile con la legge delega e con il d.lgs. n. 71/2025, in quanto attinente alle modalità di formazione della graduatoria e alle tempistiche di conseguimento dei crediti, senza alterare il requisito sostanziale del completamento del percorso formativo necessario per l'immatricolazione definitiva. Il ricorrente, beneficiando della disciplina sopravvenuta, non ha dimostrato quale concreta utilità avrebbe ottenuto dalla sua caducazione: applicando le regole originarie sarebbe stato escluso dalla graduatoria, non avendo superato tutte e tre le materie. Le modifiche non hanno inciso sui programmi, sulle prove o sulle condizioni di svolgimento della selezione, identiche per tutti, e l'asserito vantaggio derivante dalla loro mancata conoscenza nella preparazione è stato qualificato come interesse di mero fatto e prospettazione ipotetica. La chiusura degli scorrimenti al 28 gennaio 2026 è stata ritenuta non manifestamente irragionevole, poiché diretta a stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni e ad assicurare la continuità didattica del secondo semestre, in un sistema nel quale il semestre filtro costituisce già parte del percorso universitario; la copertura dei posti residui poteva inoltre avvenire mediante cambi di sede, passaggi o iscrizioni ad anni successivi. Quanto all'anonimato, il TAR ha escluso, allo stato, una violazione concreta, rilevando che le doglianze si fondavano su una sequenza ipotetica non supportata da prova circa la possibilità di collegare l'elaborato al candidato o di alterare la valutazione. Le censure sulla correzione individuale, sui verbali, sulle differenze didattiche e sulla difficoltà delle prove sono state ritenute generiche, ipotetiche o non specificamente riferite alla posizione del ricorrente; la valutazione della difficoltà delle prove è stata ricondotta alla discrezionalità tecnica, in assenza di vizi macroscopici. Il TAR ha escluso anche i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, ritenendo non manifestamente infondata né rilevante la censura relativa all'esclusione, nella prima applicazione, di alcune università non statali e dei corsi in lingua inglese. È stata tuttavia disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale, qualificati come controinteressati sostanziali, mediante pubblici proclami sul sito del MUR, con termini e modalità dettagliatamente prescritti. È stata inoltre disposta un'istruttoria nei confronti del Ministero, del Cineca e delle università, con deposito di chiarimenti e documentazione sulla predeterminazione delle risposte corrette, sui sinonimi ammessi, sulle procedure e sui criteri di correzione, sul sistema informatico e sui verbali. Il ricorrente è stato onerato di notificare l'ordinanza al Cineca entro sette giorni. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente per euro 500 oltre accessori in favore delle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato; sono state compensate nei confronti delle università di Modena e Reggio Emilia e Campus Bio-Medico di Roma.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora.
art. 30 c.p.a.
Invocato dal ricorrente per ottenere l'accertamento e la condanna dell'amministrazione all'ammissione al corso; la relativa pretesa non è stata accolta nella fase cautelare.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Richiamati per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei numerosi controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami.
legge delega n. 26 del 14 marzo 2025
Il TAR ha ritenuto che non imponesse l'applicazione immediata e uniforme del nuovo sistema a tutte le tipologie di corsi e categorie di atenei e che non fosse violata dalla disciplina ministeriale sopravvenuta.
d.lgs. n. 71 del 15 maggio 2025
La disciplina sopravvenuta è stata ritenuta compatibile con il decreto legislativo, poiché il semestre filtro, il conseguimento dei CFU e la collocazione utile in graduatoria restano i presupposti dell'accesso al secondo semestre, mentre il decreto ministeriale regola le modalità di formazione della graduatoria.
d.m. n. 418 del 30 maggio 2025
Prevedeva originariamente il superamento degli esami in tutte e tre le materie; il TAR ha valorizzato tale disciplina quale parametro per preservare l'affidamento e la priorità dei candidati con tre sufficienze.
d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Ha introdotto un sistema articolato in sezioni, con inserimento in graduatoria anche dei candidati con una sola sufficienza, recupero dei CFU mancanti e punteggi differenziati; il TAR ne ha ritenuto non manifestamente irragionevole la funzione di ampliamento della platea e di bilanciamento tra copertura dei posti, merito e affidamento.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
La questione di legittimità costituzionale relativa alla prima applicazione differenziata della riforma è stata ritenuta priva, allo stato, dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza.
art. 76 Cost.
Il TAR ha escluso l'eccesso di delega, ritenendo che la legge delega lasciasse al legislatore delegato discrezionalità quanto all'applicazione graduale della riforma.
art. 3 Cost.
La differenziazione temporanea tra sistemi di accesso è stata ritenuta giustificata da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse alle diverse condizioni organizzative e alla fase transitoria della riforma.
artt. 34 e 97 Cost.
Le relative censure sono state ritenute non adeguatamente specificate e prive di concreta incidenza sulla posizione del ricorrente.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 27/2013
Il TAR ha richiamato il principio secondo cui una mera irregolarità formale nelle prove concorsuali non determina l'illegittimità della procedura se non emerge una violazione concreta, e non meramente ipotetica, delle garanzie di segretezza e anonimato.
Massime di principio
- In sede cautelare, le censure che investono l'impianto complessivo di una procedura selettiva, ove accolte, idonee a travolgere l'intera graduatoria, non sono coerenti con la richiesta di ammissione individuale in soprannumero, che presuppone invece la conservazione degli effetti della procedura; la tutela cautelare non può attribuire un'utilità maggiore di quella conseguibile con l'eventuale accoglimento nel merito.
- Una disciplina sopravvenuta che amplia la platea dei candidati collocabili in graduatoria, consentendo il recupero successivo dei requisiti mancanti, può essere ritenuta compatibile con la disciplina primaria quando preserva la priorità dei candidati che avevano soddisfatto i requisiti originariamente previsti e bilancia copertura dei posti, merito, affidamento e continuità didattica.
- Il candidato che, in base alla disciplina originaria, sarebbe stato escluso dalla graduatoria non dimostra un interesse concreto e attuale a contestare la disciplina sopravvenuta che gli ha consentito di esservi inserito, se non indica come la sua caducazione potrebbe condurre a un risultato più favorevole, anziché alla sua esclusione.
- La mancata prosecuzione degli scorrimenti di una graduatoria di accesso universitario oltre un termine prefissato non è di per sé irragionevole quando è giustificata dall'esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni, garantire la continuità didattica e organizzativa del corso e consentire il completamento del percorso formativo.
- La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive richiede la dimostrazione di una concreta possibilità di collegamento tra elaborato e candidato o di alterazione della valutazione; una concatenazione meramente ipotetica di irregolarità, non supportata da elementi specifici e riferiti alla procedura concreta, non è sufficiente.
- Le censure relative a correzione, criteri valutativi, sistema informatico e verbali devono essere specifiche e riferite alla posizione del ricorrente; in assenza di elementi concreti circa l'incidenza sul risultato individuale, non possono fondare, in sede cautelare, una prognosi favorevole.
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