Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9591/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ex lege n. 89/2001 cron. 1250/2023 rep. 6853/2023 della Corte d’Appello di Roma – Sez. Equa Riparazione (R.G. n. 51848/2020), pubblicato in data 21 novembre 2023 e notificato in data 18 dicembre 2023, corretto con decreto del 19 febbraio 2025, notificato in data 3 marzo 2025.

Giustizia amministrativa202601240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Roma che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somme ex legge n. 89/2001

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Roma, relativo alla condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di somme dovute a titolo di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001. Il TAR ha rilevato d’ufficio l’applicabilità dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, come modificato dalla legge n. 207/2024 e successivamente dal d.l. n. 117/2025, convertito dalla legge n. 148/2025. La disposizione, nel testo vigente al momento del deposito, prevedeva che i creditori non potessero iniziare giudizi di ottemperanza fino al 21 gennaio 2027 e che quelli già pendenti fossero sospesi. Il ricorso è stato depositato il 29 gennaio 2026, oltre il termine ultimo del 20 gennaio 2025 individuato dal giudice per l’instaurazione dei giudizi di ottemperanza nella precedente disciplina. Il TAR ha dato alle parti rituale comunicazione della possibile definizione in rito ai sensi dell’art. 73 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha interpretato l’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 nel senso che, a decorrere dal 21 gennaio 2025, il divieto temporaneo di iniziare giudizi di ottemperanza riguardava i creditori di tutte le somme liquidate ai sensi della legge Pinto, non soltanto quelli titolari di somme liquidate fino al 31 dicembre 2021, poiché il riferimento ai creditori di cui al comma 1 non conteneva un analogo limite temporale. Ai fini dell’individuazione del momento di inizio del giudizio di ottemperanza, il TAR ha ritenuto rilevante la data di deposito del ricorso, quale adempimento che incardina formalmente il giudizio. Poiché il ricorso era stato depositato il 29 gennaio 2026, quando il divieto era operante, lo ha dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001

    per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La disposizione è stata interpretata nel senso che il divieto di iniziare giudizi di ottemperanza, riferito ai creditori di cui al comma 1, opera nei confronti dei creditori di tutte le somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001, senza il limite temporale previsto per il precedente periodo della disposizione.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001, come sostituito dall’art. 9, comma 1, lett. b), n. 5), d.l. 117/2025, convertito dalla l. 148/2025

    i creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    Il divieto temporaneo di iniziare giudizi di ottemperanza è stato ritenuto applicabile al ricorso depositato nel periodo di operatività del divieto, fino al 21 gennaio 2027.

  • art. 73 c.p.a.

    Il TAR ha dato alle parti avviso della possibile definizione del giudizio sulla base della questione rilevata d’ufficio.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, nel testo applicabile al momento del deposito del ricorso, il divieto temporaneo di iniziare giudizi di ottemperanza può riferirsi a tutti i creditori indicati dal comma 1, anche quando il limite temporale previsto per le somme liquidate riguarda soltanto il diverso obbligo di rinnovo della dichiarazione di pagamento.
  • Ai fini dell’applicazione del divieto di iniziare un giudizio di ottemperanza, il giudizio si considera iniziato con il deposito del ricorso, poiché tale adempimento ne determina il formale incardinamento davanti al giudice amministrativo.
  • Il ricorso per ottemperanza depositato durante il periodo legale di sospensione o di divieto di nuova instaurazione è inammissibile, non potendo il giudice procedere all’esecuzione del giudicato in assenza della possibilità processuale di iniziare il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.