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Legge

L.R. Emilia-Romagna 14/2017

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 14/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua l’ordinamento dell’Emilia-Romagna al diritto UE e introduce modifiche settoriali. Contiene sanzioni sul potenziale viticolo, interventi su apicoltura, caccia, commercio, turismo, energia e sale cinematografiche, oltre a misure su Wi‑Fi pubblico, EUROPASS e insediamento del Data Center ECMWF. Molte norme hanno effetti legati al 2017 o a esercizi 2017-2019.

Legge comunitaria regionale Emilia-Romagna 2017 con modifiche in agricoltura, commercio, turismo, energia, cinema, società dell’informazione e istituzione EUROPASS

Legge comunitaria regionale Emilia-Romagna 2017

La legge persegue l’adeguamento dell’ordinamento regionale emiliano-romagnolo al diritto europeo e introduce una serie di modifiche puntuali in materie settoriali. Accanto alle disposizioni sanzionatorie per il comparto vitivinicolo, contiene interventi in agricoltura, commercio, turismo, energia, cinema, società dell’informazione e cooperazione con EFSA.

Oggetto e finalità generali

Il provvedimento detta:

  • disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo, in attuazione della disciplina UE sul mercato agricolo comune e della normativa statale sulla vite e sul vino;
  • misure di semplificazione e modifica in materia apistica, di caccia, commercio, turismo, energia e società dell’informazione;
  • ulteriori disposizioni per l’istituzione di EUROPASS, struttura di collegamento con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Sanzioni e controlli nel settore vitivinicolo

La disciplina regionale riguarda le sanzioni amministrative connesse alla gestione e al controllo del potenziale produttivo viticolo, nel rispetto della normativa europea e nazionale. Per le fattispecie già disciplinate a livello UE o statale si applicano le sanzioni previste da tali fonti.

Le sanzioni regionali si applicano in modo proporzionale alla superficie vitata oggetto di violazione, computando anche le frazioni di ettaro, salvo diversa previsione.

Sono esclusi gli impianti destinati esclusivamente al consumo familiare quando:

  • la superficie non supera 0,1 ettari;
  • non si produce vino o altri prodotti vitivinicoli a fini commerciali;
  • non esistono altre superfici vitate in azienda.

Le violazioni sono accertate e sanzionate secondo la legge n. 689/1981 e la legge regionale n. 21/1984; le sanzioni sono irrogate dall’Amministrazione regionale, che incassa i relativi proventi. È ammesso il pagamento in misura ridotta.

Regole su impianti, reimpianti e impianti illegali

L’impianto o il reimpianto di varietà di uve da vino è consentito solo previa autorizzazione ai sensi della disciplina UE.

Per le superfici impiantate dal 1° gennaio 2016 senza autorizzazione:

  • è imposto l’estirpo a spese del produttore;
  • si applicano le sanzioni previste dal regolamento UE e dalla legge n. 238/2016.

Il produttore che reimpianta senza conversione del diritto di impianto in autorizzazione o senza iscrizione nel registro delle autorizzazioni è punito con sanzione di 1.200 euro per ettaro. La stessa sanzione si applica a chi impianta dopo estirpazione senza la prescritta autorizzazione. In entrambi i casi, entro 30 giorni dalla contestazione deve essere chiesta l’autorizzazione; in mancanza si applica l’obbligo di estirpazione.

Per le superfici vitate impiantate senza diritti di impianto tra il 1° aprile 1987 e il 31 dicembre 2015 si applicano le sanzioni vigenti al momento dell’illecito secondo la normativa UE e nazionale allora applicabile.

Obblighi di comunicazione nel settore vitivinicolo

I produttori devono rispettare vari obblighi informativi verso l’amministrazione regionale, con effetti sull’aggiornamento dello schedario viticolo, del registro delle autorizzazioni e del fascicolo aziendale.

In particolare devono comunicare l’utilizzo totale o parziale delle autorizzazioni di impianto/reimpianto entro il termine fissato dalle disposizioni amministrative regionali. La mancata, tardiva o incompleta comunicazione comporta una sanzione di 900 euro per ettaro.

Devono inoltre comunicare, entro i termini regionali, l’intenzione di:

  • estirpare un vigneto;
  • sovrainnestare un impianto esistente;
  • modificare il sistema di allevamento;
  • impiantare un nuovo vigneto di piante madri per marze;
  • impiantare un vigneto sperimentale.

Le sanzioni previste sono:

  • 600 euro per mancata o tardiva comunicazione di estirpazione, oppure estirpazione anticipata;
  • 300 euro per mancata o tardiva comunicazione di sovrainnesto o variazione del sistema di allevamento, oppure esecuzione anticipata dei lavori;
  • 900 euro per ettaro per mancata o tardiva comunicazione di impianto di piante madri per marze o vigneto sperimentale, oppure impianto anticipato.

Ulteriormente, la realizzazione effettiva delle operazioni di estirpazione, impianto di piante madri per marze, riconversione varietale, variazione del sistema di allevamento e impianto di vigneto sperimentale deve essere comunicata entro il termine fissato dalle disposizioni regionali; la violazione comporta sanzione di 600 euro.

Ogni produttore che prenda in conduzione superfici vitate deve aggiornare il fascicolo aziendale entro 60 giorni dalla fine della campagna viticola. La mancata o tardiva comunicazione comporta sanzione di 600 euro.

Abrogazione in materia vitivinicola

È abrogata, dalla data di entrata in vigore della legge, la legge regionale 4 novembre 2009, n. 16, che disciplinava la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente e le relative sanzioni.

Caccia: uso di fonti trofiche attrattive

Nel testo della legge regionale sulla protezione della fauna selvatica e sull’attività venatoria è inserita una norma che consente, per ridurre l’impatto del cinghiale sulle produzioni agricole e rendere più efficace il prelievo, la somministrazione di fonti trofiche attrattive nell’attività di caccia di selezione. La Giunta regionale, sentito l’ISPRA, deve definire caratteristiche e modalità tecniche di attuazione.

Commercio: contributi, requisiti e disciplina degli hobbisti

Nel settore del commercio vengono apportate modifiche puntuali alla disciplina delle imprese minori della rete distributiva e del commercio su aree pubbliche.

Per i contributi alle imprese commerciali, viene soppresso il riferimento al requisito di regolarità “legale ed” nel testo della legge regionale n. 41/1997. Inoltre, la misura del contributo può essere elevata fino a sette punti nelle aree dei comuni montani.

Per il commercio su aree pubbliche, tra i requisiti ostativi all’esercizio viene aggiunta anche la mancata iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche, sia per omessa iscrizione dopo l’avvio dell’attività sia per cancellazione intervenuta ad attività già iniziata.

Le assenze effettuate nel 2017 sui posteggi di mercati e fiere oggetto di procedure selettive di riassegnazione non si calcolano ai fini dell’applicazione della relativa disposizione sulle assenze.

Quanto agli hobbisti, limitatamente al 2017:

  • chi aveva già ottenuto due o più tesserini tra il 2013 e il 2016 può chiedere al Comune un ulteriore tesserino;
  • i tesserini rilasciati nel 2016 restano validi per tutto il 2017 fino alla completa vidimazione degli spazi.

È inoltre abrogato il comma 13-ter dell’articolo relativo agli hobbisti.

Turismo: destinazioni turistiche e organizzazione regionale

Nel sistema turistico regionale vengono eliminate alcune previsioni della legge del 2016 e introdotte regole di supporto organizzativo.

Le Destinazioni turistiche possono avvalersi, tramite convenzione non onerosa, del supporto delle strutture regionali per la gestione di personale, beni, servizi e relativi sistemi informativi.

Viene anche sostituito il riferimento all’organo competente per alcune determinazioni interne: non più l’Assemblea, ma il Consiglio di amministrazione.

È abrogato un punto del comma relativo alla disciplina di composizione/organizzazione degli organismi turistici, mentre per un’altra disposizione viene soppresso il comma relativo a una specifica previsione della legge turistica del 2016.

Energia: riordino delle competenze e quota sui nuovi idrocarburi

La legge interviene in modo organico sulla disciplina regionale dell’energia, adeguandola alla riforma istituzionale e all’assetto delle funzioni amministrative.

Le modifiche principali riguardano:

  • il riferimento ai livelli di programmazione, limitato ai livelli regionale e comunale;
  • la sostituzione del ruolo delle Province con quello della Regione e dei Comuni;
  • la ridefinizione del supporto informativo e tecnico, ora rivolto ai Comuni;
  • l’attribuzione alla Regione, in collaborazione con ENEA e altri enti, del compito di identificare le azioni prioritarie sulla base dell’analisi costi-benefici;
  • l’inserimento dell’ARPAE tra i destinatari delle comunicazioni e tra i soggetti coinvolti nei procedimenti autorizzativi;
  • la definizione delle funzioni dell’Agenzia regionale per l’energia, svolte dalla struttura competente di ARPAE;
  • la previsione che la Regione specifichi su base regionale taluni contenuti della disciplina, con abrogazione di un comma che rinviava alle Province;
  • l’adeguamento della legge sulla riforma del sistema di governo regionale e locale, estendendo le competenze regionali alle autorizzazioni per piccoli impianti di stoccaggio GNL e, più in generale, a tutte le autorizzazioni in materia energetica non riservate allo Stato o ai Comuni e loro Unioni.

Sul piano economico, la Regione destina ai comuni dell’Emilia-Romagna interessati da nuove coltivazioni di idrocarburi una quota del 30% dell’aliquota prevista dall’articolo 20 del d.lgs. n. 625/1996, aggiuntiva rispetto a quella già spettante ai comuni. Il trasferimento riguarda solo le nuove coltivazioni assentite dal Ministero e entrate in produzione dopo l’entrata in vigore della legge. Le risorse devono essere impiegate per:

  • sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche;
  • promozione di cultura e competenze su energia e ambiente;
  • incremento industriale;
  • miglioramento ambientale;
  • efficienza energetica e fonti rinnovabili.

Sale cinematografiche: pianificazione, autorizzazioni e regime transitorio

La disciplina regionale sugli esercizi cinematografici viene semplificata e ricondotta alla pianificazione territoriale e urbanistica.

La Regione emana indirizzi e direttive ai sensi della normativa urbanistica regionale, definendo in particolare:

  • requisiti di accessibilità;
  • dotazioni di parcheggi pertinenziali;
  • dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi cinematografici.

Vengono abrogati vari commi della precedente disciplina e sostituiti i riferimenti all’atto di programmazione con quelli agli indirizzi e direttive.

Conclusi i lavori, il soggetto interessato presenta al SUAP la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità. Se l’avvio dell’attività richiede ulteriori atti di assenso o pareri di altre amministrazioni, tali istanze sono presentate insieme alla segnalazione, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica all’avvio.

Viene inoltre aggiornato il rinvio normativo al regolamento SUAP del 2010.

In via transitoria, restano validi fino all’emanazione dei nuovi indirizzi e direttive gli indirizzi generali, i requisiti di accessibilità, le dotazioni di parcheggi e territoriali fissati dal programma quadriennale 2012-2015 approvato nel 2012.

Società dell’informazione e Wi‑Fi pubblico

La società LEPIDA S.p.A. è autorizzata a offrire al pubblico il servizio gratuito di connessione internet tramite tecnologia Wi‑Fi per conto degli enti soci, su domanda e nel loro interesse, operando come loro servizio tecnico.

In tale ipotesi non è richiesta l’identificazione personale degli utilizzatori, in deroga alla regola generale richiamata dal decreto-legge n. 69/2013.

EUROPASS: struttura di collegamento con EFSA

La Regione istituisce EUROPASS come struttura regionale di collegamento con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, per rafforzare le relazioni tra EFSA e gli attori regionali del settore agroalimentare e sanitario.

Le attività previste comprendono:

  • assistenza per rapporti di collaborazione tra EFSA e istituzioni, università, istituti di ricerca e laboratori del territorio;
  • supporto allo sviluppo del World Food Research and Innovation Forum;
  • realizzazione di una rete di informazione e divulgazione per cittadini e imprese su attività, studi e pareri EFSA;
  • supporto a progetti di divulgazione delle attività EFSA;
  • assistenza nella progettazione di attività di formazione, ricerca e innovazione;
  • conferimento di premi e borse di studio per tesi in ambito di sicurezza alimentare.

La Regione collabora con l’Università degli studi di Parma, quale capofila e riferimento delle università regionali, tramite apposita convenzione per il supporto tecnico-scientifico e operativo; con la stessa convenzione può affidare all’Università di Parma, in tutto o in parte, le attività di EUROPASS.

Copertura finanziaria

Per gli esercizi 2017-2019 gli oneri derivanti da EUROPASS sono coperti mediante appositi capitoli di spesa nel bilancio regionale, finanziati con il fondo speciale accantonato nel bilancio di previsione 2017-2019. La Giunta può effettuare le variazioni di bilancio necessarie.

Per gli esercizi successivi al 2019, gli oneri sono coperti nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di bilancio, secondo la disciplina contabile armonizzata.

Insediamento del Data Center ECMWF a Bologna

Per dare attuazione agli accordi con il Governo italiano e con il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, la Regione mette gratuitamente a disposizione, per conto del Governo, una parte adeguata del complesso immobiliare “Ex Manifattura Tabacchi” di Bologna, nel rispetto della normativa sui beni culturali e del paesaggio.

La Regione deve effettuare la comunicazione preventiva al segretariato regionale del Ministero competente prevista dalla disciplina sui beni culturali.

Modifiche alla legge sull’editoria locale

La legge interviene anche sulla legge regionale di sostegno all’editoria locale, sopprimendo in alcune disposizioni il requisito del contratto “a tempo pieno” e la formula “a tempo pieno e”, con conseguente ampliamento della platea dei rapporti di lavoro rilevanti ai fini dei benefici previsti dalla disciplina regionale.

Abrogazioni e regime complessivo

La legge abroga o modifica numerose disposizioni pregresse in materia vitivinicola, commercio, turismo, energia, cinema e altri settori, sostituendole con un assetto più aderente al diritto UE e alla riorganizzazione amministrativa regionale. Alcune previsioni hanno portata transitoria limitata al 2017 o copertura finanziaria riferita al triennio 2017-2019.

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