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Sentenza

Sentenza n. 10/2026 - Pescara, Sezione 1

Per l'ottemperanza della sentenza n. 355/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 641/2023 del Tribunale di Chieti

Giustizia amministrativa202500434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che riconosceva il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, con la quale gli era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente previsto dall’art. 1, commi 121 e seguenti, della l. 107/2015, relativamente agli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Il ricorrente ha quindi dedotto la perdurante inerzia dell’Amministrazione e chiesto l’accredito delle somme spettanti sulla carta elettronica del docente, oltre agli accessori, nonché le misure proprie del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando l’esistenza del titolo giudiziale e la sua mancata esecuzione da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, accreditando le somme riconosciute a titolo di bonus sulla carta elettronica del docente, con gli accessori previsti dalla sentenza da eseguire, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Chieti o in un funzionario da questi delegato, con termine di 45 giorni per provvedere in sostituzione dell’Amministrazione. Il Collegio ha ritenuto applicabile al giudizio di ottemperanza, con i necessari adattamenti, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro. Ha inoltre escluso la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., in ragione dell’importo contenuto, della maturazione degli interessi e delle circostanze del caso. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre contributo unificato e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza, in considerazione della serialità del contenzioso.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015

    beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Il beneficio riconosciuto dal titolo giudiziale deve essere concretamente attribuito mediante accredito delle somme sulla carta elettronica del docente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    La disposizione, originariamente calibrata sull’esecuzione civile, è applicabile anche al giudizio di ottemperanza con i necessari adattamenti; il decorso del termine di 120 giorni consente di contestare l’inerzia dell’Amministrazione.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva

    Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, diversamente da quanto previsto per l’esecuzione civile.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990

    il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione

    L’Amministrazione intimata non può giustificare l’inottemperanza invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente al medesimo Ministero.

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata

    La manifesta fondatezza e la serialità della controversia consentono la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa quando, in relazione all’importo da corrispondere, alla maturazione degli interessi e alle circostanze del caso, non ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto a un docente il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, quando l’Amministrazione non abbia dato spontanea esecuzione al titolo.
  • Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro è applicabile al giudizio di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni statali, con gli adattamenti derivanti dalla disciplina processuale amministrativa.
  • Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a.
  • L’Amministrazione intimata non può sottrarsi all’obbligo di eseguire il giudicato invocando la competenza di un diverso organo centrale dello stesso Ministero; l’organizzazione interna non incide sulla responsabilità dell’Amministrazione di dare attuazione al titolo giudiziale.
  • In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è possibile nominare un commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente, potendo essere esclusa quando l’importo dovuto sia contenuto e siano già dovuti interessi sul credito riconosciuto dal titolo da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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