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Sentenza

Sentenza del 19/05/2022 n. 2251 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - Onere della prova a carico del contribuente - Effettiva esistenza delle operazioni contestate - Necessità - Regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento - Non sufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio ha disconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA e la deduzione dei costi sostenuti sulla base di fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti. La questione giuridica riguarda la ripartizione dell'onere della prova: l'Ufficio deve fornire elementi che facciano ritenere che l'operazione fatturata non sia stata effettuata; a quel punto spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni. Tale prova non può consistere nella mera esibizione delle fatture né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi elementi, di norma, possono essere utilizzati per dare apparente concretezza a operazioni fittizie.

La decisione

La sentenza afferma il principio secondo cui l'Ufficio, per legittimare l'accertamento basato su fatture per operazioni inesistenti, deve prima fornire elementi probatori idonei a far ritenere l'indebita artificiosità delle operazioni. Se ciò avviene, l'onere si sposta sul contribuente, che deve fornire prove concrete e univoche dell'effettiva esecuzione delle prestazioni o delle forniture (documenti di consegna, contratti operativi, corrispondenza commerciale, prove tecniche, testimonianze, riscontri oggettivi). La mera regolarità formale delle scritture contabili e dei pagamenti non è sufficiente; in assenza di tale prova concreta, l'accertamento è legittimo e viene confermato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Disciplina dell'onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; usata per giustificare la ripartizione dell'onere probatorio tra Ufficio e contribuente.

  • Cass. civ., sent. n. 16437/2015

    Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui la regolarità formale delle scritture e dei pagamenti non esclude la necessità di prove integrative sull'effettiva esecuzione delle operazioni quando l'Ufficio fornisce elementi di sospetto.

Massime di principio

  • L'Ufficio deve fornire elementi concreti che inducano il sospetto di operazioni inesistenti prima che l'onere probatorio ricada sul contribuente.
  • Una volta forniti tali elementi, il contribuente deve presentare prove materiali e non meramente formali (es. documenti di consegna, ordini, contratti, corrispondenza, rapporti tecnici, testimoni) sull'effettiva esecuzione dell'operazione.
  • La semplice esibizione di fatture, la regolarità delle scritture contabili e l'uso di mezzi di pagamento formalmente corretti non sono di per sé idonei a dimostrare l'effettiva sussistenza dell'operazione quando sussistono indizi contrari.
  • Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe conservare e produrre elementi di riscontro esterni alle sole contabilità (evidence indipendente): bolle di consegna, documenti di trasporto, rapporti di lavoro, ordini firmati, e-mail commerciali, riscontri bancari collegabili direttamente alla prestazione e, se possibile, dichiarazioni testimoniali o perizie.
  • In sede decisoria, se il contribuente non fornisce tale prova aggiuntiva, l'accertamento basato su operazioni oggettivamente inesistenti sarà generalmente confermato.

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