Sentenza del 19/05/2022 n. 2251 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - Onere della prova a carico del contribuente - Effettiva esistenza delle operazioni contestate - Necessità - Regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento - Non sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha disconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA e la deduzione dei costi sostenuti sulla base di fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti. La questione giuridica riguarda la ripartizione dell'onere della prova: l'Ufficio deve fornire elementi che facciano ritenere che l'operazione fatturata non sia stata effettuata; a quel punto spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni. Tale prova non può consistere nella mera esibizione delle fatture né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi elementi, di norma, possono essere utilizzati per dare apparente concretezza a operazioni fittizie.
La decisione
La sentenza afferma il principio secondo cui l'Ufficio, per legittimare l'accertamento basato su fatture per operazioni inesistenti, deve prima fornire elementi probatori idonei a far ritenere l'indebita artificiosità delle operazioni. Se ciò avviene, l'onere si sposta sul contribuente, che deve fornire prove concrete e univoche dell'effettiva esecuzione delle prestazioni o delle forniture (documenti di consegna, contratti operativi, corrispondenza commerciale, prove tecniche, testimonianze, riscontri oggettivi). La mera regolarità formale delle scritture contabili e dei pagamenti non è sufficiente; in assenza di tale prova concreta, l'accertamento è legittimo e viene confermato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Disciplina dell'onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; usata per giustificare la ripartizione dell'onere probatorio tra Ufficio e contribuente.
Cass. civ., sent. n. 16437/2015
Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui la regolarità formale delle scritture e dei pagamenti non esclude la necessità di prove integrative sull'effettiva esecuzione delle operazioni quando l'Ufficio fornisce elementi di sospetto.
Massime di principio
- L'Ufficio deve fornire elementi concreti che inducano il sospetto di operazioni inesistenti prima che l'onere probatorio ricada sul contribuente.
- Una volta forniti tali elementi, il contribuente deve presentare prove materiali e non meramente formali (es. documenti di consegna, ordini, contratti, corrispondenza, rapporti tecnici, testimoni) sull'effettiva esecuzione dell'operazione.
- La semplice esibizione di fatture, la regolarità delle scritture contabili e l'uso di mezzi di pagamento formalmente corretti non sono di per sé idonei a dimostrare l'effettiva sussistenza dell'operazione quando sussistono indizi contrari.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe conservare e produrre elementi di riscontro esterni alle sole contabilità (evidence indipendente): bolle di consegna, documenti di trasporto, rapporti di lavoro, ordini firmati, e-mail commerciali, riscontri bancari collegabili direttamente alla prestazione e, se possibile, dichiarazioni testimoniali o perizie.
- In sede decisoria, se il contribuente non fornisce tale prova aggiuntiva, l'accertamento basato su operazioni oggettivamente inesistenti sarà generalmente confermato.
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