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Sentenza

Sentenza del 19/05/2022 n. 471 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Accertamento- applicazione del codice amministrazione digitale - apposizione codice QR acopia cartacea - legittimità della notifica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento relativo al 2013 lamentando, in via pregiudiziale, la mancata sottoscrizione autografa e la carenza di motivazione dell'atto, e, in via principale, la illegittimità del metodo utilizzato dall'Amministrazione per la riliquidazione del reddito (rettifica delle esistenze iniziali 2013 in contrasto con le rimanenze finali 2012). L'Ufficio fondava l'accertamento su esiti di verifica (P.V.C.) che evidenziavano acquisti intracomunitari non annotati; l'Agenzia aveva notificato la copia cartacea dell'avviso informatico priva di firma autografa ma recante il contrassegno (codice QR/URL) previsto dall'art. 23, comma 2-bis, D.Lgs. n. 82/2005, tramite il quale sarebbe stato possibile accedere al documento informatico firmato digitalmente.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo nullo l'avviso notificato in via ordinaria privo di sottoscrizione autografa. In appello la Commissione Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo legittima la notifica: ha infatti considerato applicabile all'attività accertativa il Codice dell'Amministrazione Digitale e interpretato l'art. 23, comma 2-bis, CAD nel senso che l'apposizione del contrassegno (codice QR/URL) sulla copia analogica sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione autografa e permette di verificare/corrispondere la copia cartacea al documento informatico originale firmato digitalmente. Ne consegue la validità della notifica e la reiezione dell'eccezione di nullità sollevata dal contribuente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 2-bis, D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

    Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.

    La Corte ha ritenuto che l'apposizione del contrassegno (QR/URL) sulla copia cartacea renda la notifica equivalente alla notificazione del documento informatico originale firmato digitalmente, sostituendo la necessità della sottoscrizione autografa.

  • Cass. civ., sez. trib., n. 1556/2021

    Citata come precedente favorevole al principio dell'applicabilità delle norme del CAD all'attività di accertamento tributario, a supporto della validità della notifica attraverso copia cartacea con contrassegno.

  • art. 62-bis e 62-sexies D.L. n. 331/93

    Richiamate dall'Ufficio e contestate in via costituzionale dal ricorrente, la Commissione ha ritenuto non sussistere per il caso concreto alcuna illegittimità costituzionale rispetto al sistema di notifiche telematiche e digitali evocato dall'Amministrazione.

  • Ordinamento processuale: art. 346 c.p.c. e Sezioni Unite Cass. sent. n. 7940/2019

    Applicato il principio secondo il quale le eccezioni/domande assorbite in primo grado devono essere riproposte in appello; la mancata riproposizione porta alla presunzione di rinuncia. Questo ha inciso sul fatto che altre deduzioni del contribuente sono state ritenute rinunciate.

Massime di principio

  • La apposizione del contrassegno (codice QR/URL) sulla copia analogica di un documento informatico firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, CAD, rende la copia cartacea idonea a svolgere gli effetti probatori e formali della notificazione del documento informatico originale: quindi la mancata sottoscrizione autografa non invalida la notifica se il contrassegno è presente e funzionale.
  • Per opporre con successo la nullità di una notifica su questo profilo è necessario dimostrare l'assenza, la non corrispondenza o l'inefficacia del contrassegno/QR (ad es. link non funzionante, mancata accessibilità al documento informatico o incongruenze rilevanti tra copia e originale).
  • Le questioni sostanziali sull'accertamento (metodo di riliquidazione, contestazioni sui dati contabili) devono essere comunque prospettate e riproposte nei termini processuali: eccezioni assorbite in primo grado vanno ribadite in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., altrimenti si ritengono rinunciate.
  • La giurisprudenza consolidata (Cass. 1556/2021 e pronunce successive) tende a considerare le regole del CAD applicabili all'attività tributaria, per cui l'Amministrazione può utilizzare procedure informatiche e contrassegni per rendere efficaci le notifiche tradizionali.
  • In dubbio operativo, il destinatario della notifica dovrebbe verificare immediatamente la funzionalità del QR/URL e conservare evidenza dell'accesso/assenza di accesso all'originale informatico; tali elementi saranno decisive in un eventuale giudizio sulla validità della notifica.
  • Le spese giudiziali possono essere compensate in presenza di questioni giuridiche di novità o complessità: non sempre il vincitore ottiene il rimborso integrale delle spese.

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