Sentenza del 19/05/2022 n. 1662 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Appello - Ricorso introduttivo - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile. Conseguenza pratica: la decisione impugnata rimane confermata e l'istanza di gravame non è stata esaminata nel merito. Possono essere liquidate le spese processuali a carico del ricorrente per inammissibilità, salvo diverse determinazioni del giudice.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello è stato dichiarato inammissibile per difetto dei presupposti formali richiesti: l'atto non conteneva una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, dei fatti e delle ragioni di doglianza rispetto alla decisione impugnata né una chiara indicazione della domanda rivolta al giudice del gravame. Si è ritenuto insufficiente la mera richiesta di accoglimento del ricorso di primo grado senza specificare i motivi dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'atto di appello deve contenere l'indicazione della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi dell'impugnazione
La norma richiede che l'atto di appello contenga, in forma sintetica ma chiara, i fatti e le ragioni della doglianza. L'interpretazione giurisprudenziale applicata nella sentenza valuta la mancanza di tali elementi come causa di inammissibilità dell'appello quando non consente al giudice di individuare la domanda e le specifiche censure rivolte alla decisione impugnata.
Massime di principio
- L'atto di appello deve contenere almeno una esposizione sommaria dei fatti e dei motivi di impugnazione; non è richiesta una rigorosa formalità, ma è necessaria chiarezza sufficiente per individuare le ragioni della doglianza.
- È indispensabile indicare in modo chiaro la domanda rivolta al giudice del gravame (quale modifica o annullamento della decisione si chiede); una mera richiesta di accoglimento dell'originario ricorso non è sufficiente.
- Deve essere possibile, dalla sola lettura dell'atto di appello, comprendere quali aspetti della decisione di primo grado si contestano e su quale fondamento (fattuale o giuridico) si basa la censura.
- In presenza di formulazioni generiche o meramente conclusorie il rischio è l'inammissibilità dell'appello: pertanto conviene specificare errori di fatto, violazioni di norme o vizi di motivazione in modo sintetico ma puntuale.
- Se una parte ritiene che l'atto sia migliorabile, è preferibile integrare l'atto di impugnazione con un atto di precisazione o memoria, se ammesso nei termini, piuttosto che affidarsi a richiami generici ai documenti di primo grado.
- La valutazione di ammissibilità non è esclusivamente formale: il giudice verifica se l'atto consente la comprensione della domanda e dei motivi; perciò è utile indicare richieste alternative e correlare le censure alle conclusioni pratiche che si perseguono.
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