Sentenza del 19/05/2022 n. 1670 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Processo - Prova documentale - Contestazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha rigettato le contestazioni generiche riguardo alla conformità tra copia fotostatica e originale, conferendo alla copia la normale efficacia probatoria salvo che non emerga un disconoscimento specifico. In sostanza la copia prodotta è stata ritenuta idonea a provare quanto sostenuto dalla parte che l'ha esibita, non essendo stato fornito un disconoscimento dettagliato e concreto da parte avversa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguardava l'efficacia probatoria di una copia fotostatica di una scrittura e l'onere di chi la contesta di disconoscerne la conformità rispetto all'originale. La Corte ha ritenuto che il disconoscimento non richiede formule sacramentali, ma deve consistere in una dichiarazione chiara e specifica che renda inequivocabile la negazione della genuinità della copia; contestazioni generiche e omnicomprensive non sono sufficienti per ridurne l'efficacia probatoria.
Norme richiamate
principi generali sulla prova documentale
La norma applicata è quella dei principi generali in materia di prova documentale: il disconoscimento della conformità tra copia e originale deve essere espresso in termini chiari e specifici; la Corte interpreta che contestazioni generiche non incidono sull'efficacia probatoria della copia fotostatica.
Massime di principio
- Chi intende contestare la conformità tra copia e originale deve formulare un disconoscimento chiaro, specifico e circostanziato; vaghe contestazioni non riducono l'efficacia della copia.
- Se non viene prodotto un disconoscimento specifico, la copia fotostatica conserva la normale efficacia probatoria e il giudice può fondare su di essa le proprie conclusioni.
- La parte che produce una copia dovrebbe, se possibile, esibire l'originale o spiegare perché l'originale non è disponibile; tuttavia l'assenza dell'originale non basta a squalificare automaticamente la copia senza un disconoscimento preciso.
- In situazioni analoghe conviene documentare tempestivamente e per iscritto la contestazione della conformità, indicando gli elementi concreti che motivano il dubbio sulla genuinità.
- Il giudice può richiedere mezzi istruttori supplementari (perizia, comparazione tecnico-scientifica) quando emergono elementi concreti che rendano plausibile il dubbio sulla conformità; ma non sulla base di contestazioni generiche.
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