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Risoluzione

Risoluzione n. 326 del 30/07/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che una joint venture paritetica che controlla una società estera black list integra, di regola, il collegamento rilevante ai fini dell’art. 168 TUIR e non il controllo dell’art. 167 TUIR. Di conseguenza, i redditi della CFC sono imputati per trasparenza al residente secondo l’art. 168, senza applicazione dell’esclusione parziale del 95% sui dividendi ex art. 89, comma 3, salvo eventuale interpello disapplicativo. Il documento richiama anche i casi in cui i dividendi distribuiti da società estere possono beneficiare della disciplina ordinaria, distinguendo tra controllo, collegamento e disapplicazione della normativa CFC.

Rapporti tra artt. 167-168 e art. 89 TUIR; tassazione dividendi tramite holding black list e qualificazione di joint-venture company

Rapporto tra joint venture paritetica, CFC e tassazione dei dividendi

La risoluzione esamina l’inquadramento fiscale di una struttura partecipativa complessa che coinvolge una società italiana, una holding svizzera e una joint venture di diritto spagnolo. Il punto centrale è stabilire se il controllo esercitato su una società residente in un Paese a fiscalità privilegiata, tramite una joint venture paritetica, ricada nell’art. 167 TUIR oppure nell’art. 168 TUIR, con riflessi anche sul trattamento dei dividendi provenienti da una società operativa localizzata in un Paese a fiscalità non privilegiata.

Fattispecie rappresentata

La società ALFA, residente e quotata in Italia, detiene indirettamente una partecipazione in BETA, holding/sub-holding di diritto svizzero, attraverso una catena societaria che passa per GAMMA, DELTA e IOTA. IOTA è una società di diritto spagnolo costituita nell’ambito di un accordo paritetico di joint venture tra DELTA e LAMBDA, ciascuna con una partecipazione sostanzialmente pari al 49,85%, mentre il residuo 0,3% è detenuto da soci di minoranza.

BETA controlla al 100% due società operative: TAU, residente nelle Antille Olandesi, e THETA, residente in Giordania. Gli utili di BETA derivano esclusivamente dai dividendi di tali partecipate. La società svizzera non dispone di altre fonti di reddito proprie ed è in grado di distinguere il risultato economico in relazione alla provenienza dei dividendi.

Quesiti posti dall’istante

L’istante ha chiesto, in via principale, se il controllo congiunto di BETA, residente in Svizzera e qualificata come Paese a fiscalità privilegiata ai sensi del D.M. 21 novembre 2001, integri il presupposto soggettivo dell’art. 167 TUIR.

In via subordinata, ha chiesto se, limitatamente ai dividendi percepiti da BETA e distribuiti da THETA, trovi applicazione l’art. 89, commi 2 e 3, TUIR, che consente alle società residenti di tassare i dividendi provenienti da Paesi non black list solo nella misura del 5%.

Tesi del contribuente

L’istante ha sostenuto che l’art. 167 TUIR sarebbe applicabile anche in presenza di controllo congiunto, poiché il dato rilevante sarebbe la disponibilità delle informazioni necessarie per l’imputazione del reddito secondo i criteri CFC. Tale disponibilità, secondo la società, sarebbe garantita dall’accordo di joint venture, che prevede:

  • composizione paritetica degli organi di governo;
  • obbligo di fornire informazioni finanziarie, economiche, contabili e gestionali;
  • accesso a bilanci, libri e scritture contabili;
  • mantenimento costante della pariteticità nella partecipazione al capitale;
  • consolidamento integrale delle controllate da parte delle capogruppo quotate.

Quanto ai dividendi, l’istante ha ritenuto che l’art. 89 TUIR sia applicabile anche ai dividendi provenienti da una società black list, nei limiti in cui essi provengano da una partecipata localizzata in un Paese non a fiscalità privilegiata, come THETA.

Valutazione dell’Agenzia sull’inquadramento tra art. 167 e art. 168 TUIR

L’Agenzia delle Entrate non ha accolto la soluzione prospettata. La questione viene ricondotta alla verifica se il controllo esercitato tramite joint venture paritetica configuri un controllo ai sensi dell’art. 167 TUIR oppure un collegamento ai sensi dell’art. 168 TUIR.

Ai fini dell’art. 167 TUIR, la nozione di controllo rilevante è quella dell’art. 2359, commi 1 e 2, c.c., richiamata dal D.M. 429/2001. Tale nozione presuppone, in via generale, che un unico soggetto abbia la capacità di influire in modo determinante sulle scelte di un altro soggetto.

La risoluzione richiama anche la precedente prassi amministrativa, secondo cui la nozione di controllo non esclude in assoluto che, in presenza di partecipazione paritetica, possa sussistere un controllo di uno dei soci; tuttavia, ciò richiede un’analisi concreta dei rapporti intercorrenti e la presenza di un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.

In linea generale, però, le joint venture paritetiche sono strutturate proprio per evitare che uno dei soci possa imporre autonomamente le proprie scelte. Perciò, salvo che ricorrano specifiche situazioni di controllo di fatto o contrattuale in capo a uno dei partecipanti, la joint venture non rientra nel controllo rilevante ai sensi dell’art. 2359 c.c. e, quindi, dell’art. 167 TUIR.

Applicazione dell’art. 168 TUIR

Secondo l’Agenzia, la fattispecie descritta integra invece il collegamento societario di cui all’art. 168 TUIR. Tale norma non recepisce automaticamente la nozione civilistica di collegamento dell’art. 2359, comma 3, c.c., ma attribuisce rilievo a una specifica ipotesi: il possesso, da parte del residente, di una partecipazione agli utili non inferiore al 20%, o al 10% se la società partecipata è quotata.

Nel caso esaminato, la partecipazione agli utili dell’istante in BETA è pari al 49,85%, e l’accordo di joint venture non attribuisce a nessuno dei soci una posizione dominante. Ne deriva che la fattispecie è ricondotta all’art. 168 TUIR, ferma restando l’ipotesi, non risultante nel caso concreto, di un controllo di fatto esercitato da uno dei partecipanti.

Pertanto, i redditi di BETA devono essere determinati e tassati per trasparenza in capo alla società istante secondo le modalità dell’art. 168 TUIR.

Trattamento dei dividendi distribuiti da THETA e art. 89 TUIR

Sul secondo quesito, l’Agenzia osserva che l’art. 89, commi 2 e 3, TUIR non distingue in base alla percentuale di partecipazione del socio residente; quindi, sotto questo profilo, la norma può operare sia in presenza di controllo sia in caso di collegamento.

Tuttavia, per le CFC soggette all’art. 168 TUIR, il reddito imputato al residente è determinato in via forfetaria, sulla base del maggiore tra:

  • l’utile ante imposte risultante dal bilancio della partecipata estera;
  • un reddito induttivamente determinato sulla base dei coefficienti di rendimento delle categorie di beni dell’attivo patrimoniale.

Poiché l’art. 168 TUIR non richiama le disposizioni del titolo I, capo VI, del TUIR in materia di redditi d’impresa, la società residente non può applicare, nella determinazione del reddito della collegata CFC, la parziale esclusione da imposizione dei dividendi prevista dall’art. 89, comma 3, TUIR per i dividendi percepiti dalla CFC e distribuiti dalla partecipata in Giordania.

L’applicazione dell’esclusione al 95% sarebbe incompatibile con il metodo forfetario dell’art. 168, che richiede l’imputazione di un reddito non inferiore al maggiore tra i parametri indicati dalla norma.

Coordinamento tra disciplina CFC e art. 89 TUIR

La risoluzione richiama il principio di coordinamento già evidenziato dalla circolare n. 34 del 2006 e dalla risoluzione n. 191/E del 27 luglio 2007. In base all’art. 167, comma 7, TUIR, applicabile anche all’art. 168 per espresso rinvio, gli utili distribuiti dai soggetti non residenti non concorrono al reddito dei residenti fino a concorrenza del reddito già tassato per trasparenza, anche negli esercizi precedenti.

Ne consegue che, se la disciplina CFC non viene disapplicata, l’utile distribuito dalla CFC concorre al reddito del residente per la quota non già tassata per trasparenza; per tale quota trova applicazione la disciplina ordinaria dell’art. 89, comma 3, TUIR, ovvero la tassazione per intero dell’utile distribuito.

La risoluzione ricorda inoltre che i dividendi provenienti da società che beneficiano della disapplicazione della normativa CFC ai sensi dell’art. 167, comma 5, lett. a), TUIR concorrono integralmente al reddito imponibile del residente. Solo se il soggetto residente dimostra, in sede di interpello disapplicativo, che dalla partecipazione non deriva l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata, i dividendi possono beneficiare dell’esclusione del 95%.

Conclusioni della risoluzione

In sintesi, la risoluzione conclude che:

  • il controllo congiunto esercitato tramite joint venture paritetica, nel caso esaminato, non integra di regola il controllo dell’art. 167 TUIR;
  • la fattispecie è ricondotta all’art. 168 TUIR, in quanto collegamento societario rilevante ai fini CFC;
  • i redditi di BETA devono essere imputati per trasparenza alla società italiana secondo l’art. 168 TUIR;
  • non è riconoscibile, in linea di principio, l’esclusione parziale del 95% sui dividendi prevista dall’art. 89, comma 3, TUIR per i dividendi distribuiti da THETA alla collegata black list;
  • resta salva la possibilità di valutazioni diverse in sede di apposito interpello disapplicativo, con riferimento sia alla natura effettiva dei rapporti tra le società sia agli effetti di localizzazione del reddito.

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