Risoluzione n. 322 del 29/07/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che i servizi resi in ambito portuale per lo sbarco e reimbarco dei crocieristi, inclusi i servizi di security obbligatori, possono beneficiare della non imponibilità IVA ex art. 9, comma 1, n. 6, DPR 633/1972, purché il porto sia destinato ad attività commerciali internazionali e non sia un semplice porto turistico.
IVA non imponibile per servizi portuali relativi al movimento di persone
IVA non imponibile per servizi portuali relativi al movimento di persone
La risoluzione esamina l’applicabilità del regime di non imponibilità IVA ai servizi resi in un terminal portuale utilizzato per le operazioni di sbarco e reimbarco di passeggeri di navi da crociera. Il chiarimento ruota attorno all’articolo 9, comma 1, n. 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come integrato dall’interpretazione autentica del D.L. 27 aprile 1990, n. 90.
Quesito posto dalla società
La società istante è titolare di una concessione marittima relativa a un impianto portuale situato all’interno di un porto, composto da:
- un pontile galleggiante con specchio acqueo destinato all’attracco dei tender e delle lance da sbarco delle navi da crociera;
- un’area attrezzata su banchina portuale con recinzioni, cancelli presidiati, illuminazione, videosorveglianza, ufficio e altre strutture necessarie ai servizi di security previsti dalle norme internazionali ISPS Code e dalla normativa nazionale.
La società precisa che, ai clienti rappresentati da compagnie di navigazione europee ed extraeuropee che utilizzano l’impianto durante la sosta delle navi, viene addebitata la relativa tariffa. Chiede quindi se tali operazioni, relative alla movimentazione dei passeggeri, siano non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’articolo 9, comma 1, n. 6, del DPR n. 633/1972.
Tesi interpretativa dell’istante
La società ritiene applicabile la non imponibilità IVA perché l’articolo 9, comma 1, n. 6, considera non imponibili i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti oppure il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché i servizi resi dagli agenti marittimi raccomandatari.
Sulla base di tale previsione, l’istante sostiene di poter fatturare i servizi resi alle compagnie di navigazione senza addebito dell’IVA.
Quadro normativo richiamato
La Direzione ricorda che l’articolo 9 del DPR n. 633/1972 qualifica come non imponibili le prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, assimilate alle cessioni all’esportazione.
In particolare, il comma 1, n. 6, riguarda i servizi prestati:
- nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine;
- purché riflettano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti oppure il movimento di beni o mezzi di trasporto;
- nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari.
La risoluzione richiama inoltre l’articolo 3, comma 13, del D.L. n. 90/1990, convertito dalla legge n. 165/1990, che, con norma di interpretazione autentica, include tra i servizi del n. 6 anche i servizi relativi al movimento di persone, purché resi nei luoghi indicati dalla norma.
Condizioni per la non imponibilità
Dall’interpretazione fornita emerge che la non imponibilità IVA richiede cumulativamente:
- che la prestazione sia resa in un luogo qualificato, come porto, aeroporto o altro scalo previsto dalla norma;
- che la prestazione rientri tra quelle normalmente svolte in tale luogo;
- che, nel caso dei porti, sia riferibile al funzionamento dell’impianto, al movimento di beni, mezzi o persone.
La risoluzione richiama a supporto la precedente risoluzione n. 176 del 23 novembre 2000.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, la Direzione ritiene che il regime di non imponibilità si applichi alle prestazioni dirette ad assicurare:
- lo sbarco dei croceristi in transito;
- il reimbarco dei croceristi;
- i servizi di security resi in connessione obbligatoria con tali operazioni.
Tali servizi sono considerati direttamente riferibili al “movimento di persone” e, quindi, rientrano nella previsione dell’articolo 9, comma 1, n. 6, alla luce dell’interpretazione autentica del D.L. n. 90/1990.
Limite legato alla natura del porto
La non imponibilità è però subordinata alla circostanza che il porto interessato rientri tra quelli in cui si svolgono attività commerciali internazionali. La Direzione precisa, infatti, che il porto non deve funzionare come semplice porto turistico.
Sul punto viene richiamata la risoluzione n. 82 dell’11 marzo 2002.
Esito del parere
La Direzione conclude che i servizi di sbarco, reimbarco e security resi dalla società nel terminal portuale possono beneficiare della non imponibilità IVA, a condizione che il porto abbia natura di porto commerciale internazionale e non di mero porto turistico.
Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi siano osservati dagli uffici.
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