Risoluzione n. 321 del 29/07/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il Comune può detrarre l’IVA assolta per la costruzione della rete di distribuzione del gas metano quando sorge il diritto alla detrazione, cioè al momento di esigibilità dell’imposta, senza attendere l’effettiva utilizzazione dell’opera. Richiama inoltre i termini dell’art. 19 DPR 633/1972 e conferma la possibilità di compensare il credito IVA annuale con ritenute, IRAP e addizionali nel rispetto delle regole del d.lgs. 241/1997 e dei limiti previsti.
IVA: diritto alla detrazione per la costruzione della rete gas metano e compensazione crediti IVA
IVA: detrazione e compensazione per la rete di distribuzione del gas metano
La risoluzione affronta il caso di un Comune che ha avviato nel 2005 i lavori per la realizzazione della nuova rete urbana di distribuzione del gas metano e che ha affidato in concessione a terzi il servizio, con canone annuo a carico del concessionario. L’Agenzia delle Entrate si pronuncia sia sul diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai lavori di costruzione sia sulla possibilità di compensare il credito IVA maturato con altre imposte e ritenute.
Quesito posto dal Comune
Il Comune chiede se l’IVA assolta per la costruzione della rete, iniziata nel 2005, sia detraibile nel rispetto del termine biennale previsto dall’art. 19, primo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. L’ente rappresenta inoltre di aver maturato un credito IVA dalle liquidazioni annuali 2006 e 2007 e di volerlo utilizzare in compensazione con:
- ritenute sui redditi da lavoro autonomo;
- ritenute sui redditi da lavoro dipendente;
- IRAP;
- addizionali comunali e regionali; mediante modello F24.
Posizione del contribuente
Il Comune ritiene che il diritto alla detrazione sorga nel momento dell’acquisizione di beni e servizi destinati a operazioni che danno diritto alla detrazione, senza dover attendere l’effettivo utilizzo degli stessi. Precisa inoltre che registrerà le fatture passive nei termini dell’art. 25 del DPR n. 633/1972 e che, avendo un credito IVA risultante dalle liquidazioni annuali 2006 e 2007, intende compensarlo con i debiti sopra indicati.
Principi richiamati dall’Agenzia sulla detrazione IVA
L’Agenzia ricorda che la disciplina della detrazione è contenuta negli artt. 19 e seguenti del DPR n. 633/1972. In particolare, l’art. 19, comma 1, consente la detrazione dell’IVA assolta o addebitata a titolo di rivalsa in relazione a beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’impresa.
Il secondo periodo dello stesso comma stabilisce che:
- il diritto alla detrazione sorge quando l’imposta diviene esigibile;
- il diritto può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto;
- la detrazione va esercitata alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto.
Per individuare il momento di esigibilità occorre fare riferimento all’art. 6 del DPR n. 633/1972, secondo cui l’imposta diviene esigibile quando l’operazione si considera effettuata. In via generale:
- per le cessioni di beni immobili, al momento della stipulazione dell’atto traslativo;
- per le cessioni di beni mobili, al momento della consegna o spedizione;
- per le prestazioni di servizi, al momento del pagamento del corrispettivo; salve le eccezioni previste dallo stesso art. 6.
L’Agenzia precisa anche che, ai fini della detrazione, non occorre attendere l’effettiva utilizzazione dei beni e servizi, essendo sufficiente che siano afferenti, cioè destinati a operazioni che danno diritto a detrazione.
Applicazione al caso della rete gas metano
Nel caso concreto, il Comune dovrà verificare il momento in cui è sorto il diritto alla detrazione dell’IVA assolta per la costruzione della rete iniziata nel 2005 e potrà esercitare la detrazione nel rispetto delle condizioni, modalità e termini dell’art. 19 del DPR n. 633/1972. Le fatture di acquisto dovranno essere annotate in apposito registro ai sensi dell’art. 25, primo comma, del medesimo decreto.
Limiti alla detrazione
L’Agenzia richiama inoltre l’art. 19, comma 2, del DPR n. 633/1972, secondo cui la detrazione non spetta per l’IVA relativa ad acquisti di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette a imposta.
Compensazione del credito IVA
Quanto alla compensazione del credito IVA annuale, l’Agenzia richiama l’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che consente i versamenti unitari con eventuale compensazione dei crediti dello stesso periodo nei confronti dei medesimi soggetti, entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
Sono compensabili, tra le altre, le seguenti somme:
- ritenute alla fonte operate per l’IRPEF;
- ritenute alla fonte operate per le addizionali comunale e regionale all’IRPEF;
- IRAP.
I crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali possono essere utilizzati in compensazione a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e fino al termine di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione è inoltre soggetta al limite massimo di euro 516.456,90 per ciascun anno solare, ai sensi dell’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Modalità operative indicate
L’Agenzia conclude che il credito IVA relativo alle liquidazioni 2006 e 2007 può essere compensato dal Comune con le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e dipendente, con le ritenute per le addizionali comunale e regionale all’IRPEF e con l’IRAP, nel rispetto delle condizioni, dei termini e dei limiti indicati. La compensazione può avvenire mediante modello F24.
Se, all’esito della compensazione, residuano debiti per ritenute IRPEF, addizionali IRPEF e IRAP, il versamento dovrà essere effettuato:
- con modello F24 Enti Pubblici (F24 EP), se il Comune rientra tra gli enti pubblici della Tabella A allegata alla legge n. 720/1984 e ha conti presso le tesorerie provinciali dello Stato;
- con modello F24, se il Comune non rientra tra tali enti.
Esito finale
La risoluzione riconosce la detraibilità dell’IVA sulla costruzione della rete metano secondo le regole ordinarie dell’art. 19 DPR n. 633/1972 e ammette la compensazione del credito IVA annuale con le imposte e ritenute indicate, entro i limiti normativi richiamati.
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