Risoluzione n. 325 del 30/07/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la permuta di un terreno acquistato con i benefici PPC, se effettuata entro cinque anni dall’acquisto, integra un’"alienazione" e comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali, anche se finalizzata all’accorpamento fondiario.
Decadenza dalle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina in caso di permuta del terreno
Decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina in caso di permuta
La risoluzione esamina se la permuta di un terreno acquistato con le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (PPC) determini la decadenza dai benefici fruiti. L’Amministrazione conclude che la permuta costituisce alienazione volontaria del fondo e, se interviene prima di cinque anni dall’acquisto agevolato, comporta la perdita delle agevolazioni, indipendentemente dalla finalità di accorpamento o migliore sfruttamento agricolo.
Quesito sottoposto
La società agricola a responsabilità limitata Alfa ha acquistato un terreno beneficiando delle agevolazioni previste per la formazione o l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Il notaio incaricato chiede se la successiva permuta di tale terreno con altro confinante con l’area dell’azienda agricola comporti la decadenza dalle agevolazioni già ottenute.
Soluzione proposta dall’istante
Il notaio ritiene che la permuta non determini automaticamente la decadenza. Richiama la prassi ministeriale secondo cui il recupero delle agevolazioni PPC consegue solo ai trasferimenti sorretti da intento speculativo e non agli atti compiuti nell’interesse della coltivazione. Nel caso concreto, lo scambio dei terreni sarebbe finalizzato esclusivamente all’accorpamento dei fondi e a un più efficiente sfruttamento agricolo, senza intento speculativo.
Quadro normativo richiamato
L’Amministrazione richiama innanzitutto l’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 99 del 2004, secondo cui alle società agricole qualificate imprenditori agricoli professionali sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie previste per le persone fisiche coltivatrici dirette.
Sono considerate società agricole quelle di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del medesimo decreto.
Viene poi richiamato il regime agevolativo della legge 6 agosto 1954, n. 604, come integrata e modificata, e dell’articolo 28, ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, che per gli atti finalizzati alla formazione o all’arrotondamento della PPC prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro e ipotecaria.
Tra gli atti agevolabili sono espressamente ricompresi anche gli atti di permuta, quando per entrambi i permutanti l’atto sia posto in essere esclusivamente per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina.
Condizioni per usufruire dell’agevolazione PPC
Il godimento del beneficio è subordinato alla manifestazione espressa di volontà nell’atto o al momento della registrazione. Le società agricole devono produrre al pubblico ufficiale la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
In particolare:
- per le società di persone: qualifica di IAP e iscrizione nella relativa gestione previdenziale da parte di almeno uno dei soci;
- per le società di capitali o cooperative: qualifica di IAP e iscrizione nella relativa gestione previdenziale da parte di almeno un amministratore.
Viene precisato che, ai fini dell’agevolazione, lo IAP deve risultare iscritto nella sezione IAP della gestione previdenziale e assistenziale dei lavoratori autonomi agricoli dell’INPS.
L’agevolazione prevista dalla legge n. 604 del 1954 richiede inoltre che, nel biennio precedente all’acquisto o alla concessione in enfiteusi, il permutante non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di superficie complessiva non superiore a un ettaro, con tolleranza del 10 per cento.
Cause di decadenza richiamate
La risoluzione ricorda che lo IAP che ha fruito dei benefici PPC decade dagli stessi se, entro cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni:
- perde i requisiti di professionalità, prevalenza e redditualità previsti dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 99 del 2004;
- aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali acquistati;
- cessa di coltivarlo direttamente.
È inoltre richiamato l’articolo 1, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 99 del 2004, relativo ai soggetti che abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale alla regione competente e si siano iscritti all’apposita gestione INPS. Tali soggetti devono acquisire i requisiti richiesti entro ventiquattro mesi dalla presentazione dell’istanza, salvo diverso termine regionale, altrimenti decadono dagli eventuali benefici conseguiti.
Interpretazione del termine “alienazione”
Il punto centrale del parere riguarda il significato da attribuire al termine “alienazione” contenuto nell’articolo 7 della legge n. 604 del 1954. L’Amministrazione ritiene che esso comprenda qualunque trasferimento della proprietà del fondo, a prescindere dalla causa giuridico-economica che lo determina.
In tale nozione rientra quindi anche la permuta, poiché essa realizza il trasferimento reciproco della proprietà di beni tra due contraenti ed è idonea a determinare l’alienazione volontaria di un fondo acquistato con beneficio PPC.
Orientamenti giurisprudenziali richiamati
La risoluzione richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha affermato che le permute intervenute tra gli acquirenti contestualmente all’acquisto di terreni con agevolazioni PPC comportano la decadenza dei benefici fiscali per violazione dell’articolo 7 della legge n. 604 del 1954.
Viene inoltre richiamato il principio secondo cui nel concetto di alienazione rientra ogni ipotesi di trasferimento volontario della proprietà, compresa la permuta. Se la permuta interviene prima del decorso del termine quinquennale, si verifica la decadenza dall’agevolazione.
È infine riportato che le cause di decadenza previste dall’articolo 7 della legge n. 604 del 1954 non sono derogabili se non sulla base di espressa previsione normativa.
Conclusione della Direzione
Sulla base di tali argomentazioni, l’Amministrazione conclude che la permuta del terreno acquistato con agevolazione PPC prima del decorso di cinque anni integra un’alienazione del fondo e determina la decadenza dai benefici fiscali fruiti.
La finalità dell’operazione, anche se consistente nell’accorpamento e nella ricomposizione fondiaria per un più razionale sfruttamento del terreno, non consente di escludere la decadenza, in assenza di una specifica deroga normativa.
Indicazione finale di prassi
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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