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Risoluzione

Risoluzione n. 324 del 30/07/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la permuta di un terreno acquistato con i benefici per la piccola proprietà contadina, se avviene prima di cinque anni, integra alienazione e comporta la decadenza dalle agevolazioni già fruite. Resta invece possibile applicare le agevolazioni PPC al contratto di permuta, se ricorrono i requisiti di legge e la permuta è posta in essere da entrambi i permutanti per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina.

Decadenza dalle agevolazioni PPC in caso di permuta entro cinque anni

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina e permuta del terreno

La risoluzione esamina se la successiva permuta di un terreno acquistato con i benefici fiscali previsti per la piccola proprietà contadina comporti o meno la decadenza dalle agevolazioni. Il caso riguarda un soggetto che, dopo aver acquistato un fondo con i benefici della legge n. 604 del 1954, intende permutarlo senza conguaglio in denaro prima del decorso del quinquennio, al fine di razionalizzare meglio la propria area di coltivazione.

Quesito e posizione dell’istante

Il notaio istante chiede se l’operazione determini la perdita dei benefici fiscali già riconosciuti all’atto di acquisto. Secondo la sua interpretazione, la permuta non costituirebbe alienazione a titolo oneroso, ma un semplice scambio di immobili finalizzato all’arrotondamento della proprietà, e quindi non farebbe scattare la decadenza. Richiama inoltre l’articolo 1, primo comma, n. 2, della legge n. 604 del 1954, che ammette le agevolazioni per gli atti di permuta quando entrambi i permutanti agiscono esclusivamente per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina.

Disciplina delle agevolazioni PPC

L’Amministrazione ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e dell’articolo 28, ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, alcuni atti aventi ad oggetto fondi rustici godono, se posti in essere per la formazione o l’arrotondamento della piccola proprietà contadina (PPC), dell’esenzione dall’imposta di bollo e dell’applicazione in misura fissa delle imposte di registro e ipotecarie.

Rientrano tra tali atti anche:

  • gli atti di compravendita;
  • gli atti di permuta, quando per ambedue i permutanti l’atto sia posto in essere esclusivamente per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina.

Per fruire dell’agevolazione è necessario che i fondi rustici siano idonei alla formazione o all’arrotondamento della PPC e che l’acquirente possieda specifici requisiti soggettivi e temporali.

Requisiti soggettivi per l’agevolazione

La risoluzione ricorda che l’acquirente deve:

  • essere coltivatore diretto, ai sensi dell’articolo 2, n. 1, della legge n. 604 del 1954;
  • nel biennio precedente l’atto di acquisto non aver venduto altri fondi rustici, oppure aver venduto appezzamenti di superficie complessiva non superiore a un ettaro, con tolleranza del 10 per cento, ai sensi dell’articolo 2, n. 3;
  • non alienare il terreno o coltivarlo direttamente per almeno cinque anni dall’acquisto, pena la decadenza, ai sensi dell’articolo 7.

Estensione delle agevolazioni agli imprenditori agricoli professionali

Possono beneficiare delle agevolazioni PPC anche le persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), purché, oltre ai requisiti del decreto legislativo n. 99 del 2004, siano in possesso anche dei requisiti della legge n. 604 del 1954 compatibili con la figura dello IAP. La risoluzione richiama la precedente risoluzione n. 350 del 29 novembre 2007.

In particolare, l’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, riconosce allo IAP persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale, le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie previste per i coltivatori diretti.

Per lo IAP, la fruizione dell’agevolazione è subordinata all’iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale dei "lavoratori autonomi agricoli" presso l’INPS, sezione IAP.

Modalità di richiesta dell’agevolazione

Il godimento dell’agevolazione PPC richiede una manifestazione espressa di volontà, che deve essere resa in atto dall’acquirente oppure al momento della registrazione dell’atto.

Interpretazione della nozione di alienazione e decadenza

Ai fini della soluzione del quesito, la risoluzione si sofferma sull’articolo 7, primo comma, della legge n. 604 del 1954, secondo cui decade dalle agevolazioni l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta che, prima del decorso di cinque anni dagli acquisti fatti a norma della legge, alieni volontariamente il fondo o i diritti parziali acquistati, ovvero cessi di coltivarlo direttamente.

L’Amministrazione ritiene che il termine "alienazione" comprenda qualunque trasferimento della proprietà del fondo, a prescindere dalla causa giuridico-economica che lo determina. In tale nozione rientra quindi anche la permuta, poiché essa comporta il trasferimento volontario della proprietà di un bene tra due contraenti.

La risoluzione richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui:

  • le permute intervenute fra gli acquirenti contestualmente all’acquisto di terreni con le agevolazioni PPC comportano la decadenza dai benefici per violazione dell’articolo 7 della legge n. 604 del 1954, secondo Cassazione 9 aprile 1981, n. 2042;
  • nel concetto di alienazione, ai fini dell’articolo 7, rientra ogni ipotesi di trasferimento volontario della proprietà, compresa la permuta, con conseguente decadenza se la permuta interviene prima del termine quinquennale, secondo Cassazione, Sezione Tributaria, 10 aprile 2006, n. 8369.

La finalità economica dell’operazione, anche se volta ad accorpamento e ricomposizione fondiaria per un più razionale sfruttamento del terreno, non consente di evitare la decadenza, poiché le cause di decadenza previste dall’articolo 7 non sono derogabili se non in presenza di espressa previsione normativa, come affermato da Cassazione 9 ottobre 2006, n. 21671.

Esito sul primo profilo: decadenza dai benefici già fruiti

La conclusione è che la permuta del fondo acquistato con l’agevolazione PPC, se effettuata prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, integra un’alienazione volontaria e determina la decadenza dai benefici fiscali già goduti.

Agevolazioni applicabili al contratto di permuta

La risoluzione precisa però che il diverso tema della fruizione delle agevolazioni PPC in relazione al contratto di permuta va valutato autonomamente. L’articolo 1 della legge n. 604 del 1954 include infatti tra gli atti agevolabili anche gli atti di permuta, ma solo quando per ambedue i permutanti l’atto sia posto in essere esclusivamente per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina.

Pertanto, se sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa, il permutante può chiedere l’applicazione delle agevolazioni PPC nell’atto notarile o in sede di registrazione.

Indicazione finale

La risoluzione conferma quindi un duplice principio:

  • la permuta del terreno acquistato con agevolazioni PPC entro cinque anni comporta la decadenza dai benefici già ottenuti;
  • la permuta può, in sé, essere agevolata se ricorrono le condizioni di legge e se è espressamente richiesta.

Le Direzioni Regionali sono chiamate a vigilare affinché tali principi siano applicati in modo uniforme.

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