Cassazione Civile, Ordinanza n. 03514/2026 del 17/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un soggetto che aveva prestato fideiussione a favore di una società debitrice, chiedendo anche, in subordine, la rideterminazione delle somme pretese e la manleva da parte di terzi sulla base di una scrittura privata. Il giudizio veniva riunito ad altre opposizioni avverso il medesimo decreto. In primo grado il tribunale revocava i decreti ingiuntivi opposti ma condannava gli opponenti al pagamento della somma in favore della società opposta. In appello, invece, la corte territoriale dichiarava l’estinzione del giudizio di primo grado per tardiva riassunzione dopo l’interruzione derivante dall’apertura della liquidazione coatta amministrativa della banca, ritenendo che il termine di riassunzione decorresse dalla dichiarazione dell’evento in udienza del 21.11.2017 e non dalla successiva pronuncia giudiziale di interruzione. I ricorrenti censurano tale decisione deducendo violazione degli artt. 305, 307, 157 e 310 c.p.c., sostenendo che il termine ex art. 305 c.p.c. decorresse dalla dichiarazione di interruzione resa dal giudice e che, comunque, l’eventuale tardività era sanata perché la controparte non l’aveva contestata in primo grado e aveva accettato il contraddittorio sul merito. Si lamenta inoltre che la società resistente avesse sollevato la questione solo in appello, come eccezione nuova.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene corretta la decisione della corte d’appello secondo cui, nei casi di interruzione automatica per apertura della liquidazione coatta amministrativa della banca, il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell’interruzione, che nella specie si è avuta già con la dichiarazione dell’evento in udienza e relativa verbalizzazione; di conseguenza, la riassunzione effettuata solo nel luglio 2018 era tardiva rispetto al dies a quo del 21.11.2017. La Corte osserva inoltre che l’estinzione del processo, dopo la riforma dell’art. 307 c.p.c., è rilevabile d’ufficio e può essere dichiarata anche in sede di impugnazione; pertanto non assume rilievo il fatto che la controparte non avesse contestato tempestivamente la tardività in primo grado. Non essendo specificamente attinte le ulteriori statuizioni della sentenza impugnata, il ricorso viene respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 1956 c.c.
richiamato solo come base della domanda originaria di risoluzione della fideiussione; non è oggetto della decisione di legittimità
art. 305 c.p.c.
il termine per la riassunzione/prosecuzione decorre dalla conoscenza legale dell’interruzione; nella specie era già maturato dalla dichiarazione in udienza dell’evento interruttivo
art. 307 c.p.c.
l’estinzione del processo per tardiva riassunzione opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio, anche in appello
art. 157 c.p.c.
invocato dai ricorrenti per sostenere la sanatoria della nullità/decadenza, ma la censura è respinta perché l’estinzione è rilevabile d’ufficio
art. 310 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti nel motivo di ricorso senza che la censura fosse accolta
art. 80, comma 6, T.U.B.
in combinato con l’art. 83 T.U.B. fonda l’interruzione automatica in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca
art. 83 T.U.B.
unitamente all’art. 80, comma 6, T.U.B., comporta l’interruzione automatica del processo
art. 176, comma 2, c.p.c.
se l’ordinanza di interruzione è pronunciata in udienza, la conoscenza legale si ha in quel momento
art. 343 c.p.c.
richiamato dalla corte territoriale per qualificare l’intervento/atto della parte resistente nei termini processuali pertinenti
art. 161, comma 1, c.p.c.
menzionato in relazione al principio di conversione dei vizi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione
art. 345 c.p.c., comma 2
in appello non possono proporsi eccezioni nuove salvo quelle rilevabili d’ufficio; l’estinzione è appunto rilevabile d’ufficio
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
posta la condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, che può coincidere con la dichiarazione resa in udienza e verbalizzata, non già con la successiva presa d’atto del giudice o con una data diversa scelta dalla parte.
- Quando l’interruzione deriva da una procedura liquidatoria che colpisce una banca, l’interruzione è automatica; tuttavia, ai fini dell’art. 305 c.p.c., rileva il momento in cui la dichiarazione di interruzione è portata a conoscenza delle parti.
- La tardiva riassunzione non determina una mera nullità sanabile per mancata eccezione della controparte, ma l’estinzione del processo, che opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio anche in grado di impugnazione.
- In appello non sono proponibili eccezioni nuove salvo quelle rilevabili d’ufficio; la deduzione dell’estinzione per tardiva riassunzione è ammissibile anche in sede impugnatoria perché attiene a una causa estintiva rilevabile officiosamente.
- Il ricorso per cassazione deve investire specificamente tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata; se una statuizione decisiva resta non censurata, il ricorso non può essere accolto.
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