Sentenza del 02/03/2016 n. 1196 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Liquidazione in base alla dichiarazione - Art. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Comunicazione - Avviso bonario - Necessità - Limiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione, sostenendo che fosse necessaria la preventiva comunicazione dell'esito del controllo, ossia il cosiddetto avviso bonario, prima dell'iscrizione a ruolo e della notifica della cartella.
La decisione
La pretesa del contribuente non è stata accolta. È stato affermato che, nell'ambito del controllo automatizzato previsto dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, la cartella può essere emessa senza preventiva comunicazione dell'esito del controllo quando il controllo si limita alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati dichiarati e non emergono errori o irregolarità nella dichiarazione. La comunicazione preventiva è invece necessaria quando dal controllo risultano errori che richiedono un confronto con il contribuente. Il principio è coerente con Cass. n. 19052/2015 e n. 8137/2012.
Norme richiamate
Art. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma disciplina la liquidazione delle imposte sulla base dei dati indicati nella dichiarazione e dei dati risultanti dall'Anagrafe tributaria. La preventiva comunicazione dell'esito del controllo non è sempre necessaria: diventa obbligatoria quando il controllo evidenzia errori o irregolarità nella dichiarazione.
Massime di principio
- La cartella derivante da un controllo automatizzato può essere notificata direttamente, senza previo avviso bonario, quando l'Amministrazione si limita a ricalcolare l'imposta sulla base dei dati già dichiarati o di dati oggettivi presenti nei propri archivi.
- L'avviso bonario è necessario quando il controllo fa emergere errori, incongruenze o irregolarità che richiedono chiarimenti, correzioni o un contraddittorio con il contribuente.
- L'assenza della comunicazione preventiva non determina automaticamente l'illegittimità della cartella: occorre verificare se il controllo abbia evidenziato una vera irregolarità dichiarativa oppure una mera liquidazione matematica dell'imposta.
- In caso di contestazione, è essenziale esaminare la natura dell'iscrizione a ruolo e il contenuto della cartella, distinguendo tra semplice ricalcolo dei dati dichiarati e rettifica sostanziale della dichiarazione.
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