Cassazione Civile, Ordinanza n. 09144/2026 del 11/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio tributario già definito con cassazione con rinvio. Nel giudizio di rinvio la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato l'estinzione del processo ritenendo tardiva la riassunzione, escludendo rilievo a una successiva istanza di definizione agevolata. Il contribuente ha impugnato la sentenza con tre motivi: con il primo e il secondo ha denunciato, rispettivamente, violazione dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e nullità per omessa pronuncia, assumendo che il giudice di merito non avesse considerato che la lite era stata definita con domanda di rottamazione presentata nei termini e con pagamento della prima rata; con il terzo ha contestato la declaratoria di tardività della riassunzione, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992, la non applicabilità della riduzione del termine introdotta dal d.lgs. n. 156 del 2015 ai giudizi pendenti, la sospensione dei termini, nonché l'operatività della disciplina sul termine lungo o, in subordine, della rimessione in termini. Parallelamente il contribuente ha impugnato i dinieghi dell'Agenzia delle Entrate alla definizione agevolata, sostenendo che al momento delle domande il giudizio di rinvio era ancora pendente e che non poteva parlarsi di abuso del processo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso proposto contro i dinieghi di definizione agevolata, ha dichiarato estinto il giudizio tributario e ha assorbito i motivi del ricorso avverso la sentenza della CTR. Ha ritenuto che le domande di definizione fossero state presentate entro il termine previsto dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, quando la lite era ancora pendente, poiché i decreti presidenziali di estinzione erano stati oggetto di reclamo e non vi era ancora una pronuncia definitiva. Ha altresì escluso che potesse ravvisarsi un abuso del processo, poiché dalle allegazioni della parte emergevano ragioni difensive non pretestuose sulla tempestività della riassunzione e sull'ammissibilità della tutela processuale. Conseguentemente ha cassato senza rinvio sul punto per effetto della definizione agevolata, compensando le spese del processo estinto e ponendo a carico dell'Agenzia le spese del giudizio incidentale sui dinieghi.
Norme richiamate
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
la definizione agevolata è ammissibile per le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado, compreso il giudizio di rinvio, purché alla data della domanda il processo non sia concluso con pronuncia definitiva; la lite va valutata ex ante come pendente, senza una preventiva delibazione della ritualità o fondatezza del ricorso originario.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63
disciplina il termine per la riassunzione del giudizio di rinvio; la Corte richiama la sua applicazione nel testo vigente ratione temporis, in relazione alla questione della tempestività della riassunzione.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. bb)
la novella che ha ridotto a sei mesi il termine di riassunzione viene evocata dal ricorrente come non applicabile ai giudizi pendenti; il tema è richiamato come profilo di doglianza sulla tempestività della riassunzione.
d.l. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 9, conv. in l. 21 giugno 2017, n. 96
è richiamato dal ricorrente come norma che avrebbe inciso sulla sospensione dei termini ai fini del computo del termine di riassunzione.
art. 360 c.p.c.
è la base formale dei motivi di ricorso per cassazione denuncianti violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 132 c.p.c.
invocato per sostenere la nullità della sentenza di merito per omessa pronuncia su una eccezione decisiva.
art. 327, secondo comma, c.p.c.
richiamato dal ricorrente come possibile disciplina del termine lungo rilevante nella situazione di parte contumace.
art. 294 c.p.c.
evocato dal ricorrente in via subordinata quale fondamento per la rimessione in termini.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 28
richiamato quale norma processuale sul reclamo avverso i provvedimenti presidenziali nel processo tributario.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 45, comma 4
richiamato nel contesto del reclamo contro i decreti presidenziali emessi nel giudizio tributario.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3
richiamato dal ricorrente nel tentativo di sostenere la tempestività o l'ammissibilità dell'atto di riassunzione/tutela.
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27
richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali durante l'emergenza COVID ai fini della tempestività del ricorso per cassazione.
art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23 conv. in l. 5 giugno 2020, n. 40
richiamato insieme alla sospensione straordinaria dei termini processuali durante l'emergenza COVID.
Massime di principio
- In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, il presupposto della lite pendente va verificato ex ante, sulla base della sola pendenza del processo alla data della domanda, senza una previa delibazione dell'ammissibilità o della fondatezza del ricorso introduttivo.
- La definizione agevolata è praticabile anche nei giudizi pendenti in cassazione o in rinvio, purché non vi sia una pronuncia definitiva al momento della domanda e siano rispettate le scadenze e le modalità di presentazione e versamento previste dalla legge.
- Non integra abuso del processo la pendenza di un giudizio sostenuto da argomentazioni difensive non manifestamente pretestuose, anche se la parte mira poi a beneficiare di una sopravvenuta disciplina di condono; l'abuso richiede elementi univoci che rivelino un uso fittizio e strumentale del processo.
- Se la lite viene definita agevolmente in pendenza del giudizio, il giudice deve prendere atto dell'effetto estintivo e non può respingere l'istanza sulla sola base della ritenuta tardività della riassunzione del giudizio di rinvio, ove la domanda di definizione sia stata tempestivamente proposta.
- Nel giudizio di cassazione, la tempestività dell'impugnazione va valutata tenendo conto delle sospensioni straordinarie dei termini processuali previste dalla normativa emergenziale quando ricorrano i relativi presupposti.
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