Cassazione Penale, Ordinanza n. 11543/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per assoluta genericità dei motivi, ritenendoli meramente reiterativi delle doglianze di appello e non idonei a confrontarsi con la motivazione della sentenza della Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità. Nel ricorso sono stati dedotti due motivi: uno relativo alla qualificazione dei fatti in termini di c.d. resistenza passiva e uno relativo alla richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano formulati in modo assolutamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva rivalutato l'accertamento di responsabilità e la gravità del fatto, rispondendo in modo adeguato ed esaustivo alle censure già formulate in appello. Il ricorso riproponeva le stesse doglianze senza evidenziare specifiche illogicità del percorso argomentativo della decisione di merito.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
richiamato come parametro per la richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non entra nel merito perché censura proposta in modo generico.
art. 616 c.p.p.
richiamato per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure generiche o meramente riproduttive di quelle già proposte in appello, senza un puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere affidata a formule assertive: occorre confrontarsi specificamente con l'iter argomentativo del giudice di merito sulla gravità del fatto e sulla responsabilità.
- La censura di merito è inammissibile in cassazione se non evidenzia specifiche illogicità o vizi della motivazione, ma si limita a chiedere una nuova valutazione del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in base all'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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