Sentenza del 06/10/2016 n. 1752 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tributi locali vari - Contributi consortili - Assenza sia della trascrizione del Perimetro di Contribuenza sia del Piano Generale di Bonifica - Necessità di tali atti ai fini del potere impositivo del Consorzio - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la debenza dei contributi consortili sostenendo che il Consorzio non avrebbe potuto esercitare il potere impositivo in assenza della trascrizione del Perimetro di Contribuenza e del Piano Generale di Bonifica. La contestazione si fondava sull'asserita necessità di tali atti per dimostrare sia l'inclusione dell'immobile nel territorio consortile sia il beneficio diretto derivante dall'attività di bonifica.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La trascrizione del Perimetro di Contribuenza ha una funzione esclusivamente di pubblicità-notizia e non natura costitutiva; pertanto, la sua mancanza non fa venir meno il potere impositivo del Consorzio. Se l'immobile è compreso nel perimetro di intervento consortile ed è stato approvato il piano di classifica, il beneficio derivante dall'attività di bonifica si presume, salvo prova contraria fornita dal contribuente. Anche l'assenza del Piano Generale di Bonifica non esonera dal pagamento, poiché la normativa regionale toscana consente l'esercizio provvisorio delle funzioni di bonifica e del relativo potere impositivo fino all'approvazione del piano.
Norme richiamate
Legge della Regione Toscana n. 34/1994, art. 15, comma 4
Qualora il Piano Generale di Bonifica non sia stato ancora approvato, le funzioni di bonifica ed il conseguente potere impositivo debbano essere esercitati in via provvisoria.
La mancata approvazione del Piano Generale di Bonifica non impedisce al Consorzio di svolgere provvisoriamente le funzioni istituzionali e di riscuotere i contributi consortili.
Massime di principio
- La mancata trascrizione di un atto avente funzione di pubblicità-notizia, e non costitutiva, non determina di per sé l'illegittimità del contributo consortile.
- L'inclusione dell'immobile nel perimetro consortile e l'approvazione del piano di classifica consentono di presumere il beneficio derivante dalle opere di bonifica, salvo prova contraria del contribuente.
- Per contestare efficacemente un contributo consortile non è sufficiente invocare l'assenza del Piano Generale di Bonifica: occorre dimostrare, ad esempio, l'inesistenza del beneficio, l'estraneità dell'immobile al perimetro consortile o altri vizi concreti della pretesa.
- Quando la legge prevede l'esercizio provvisorio delle funzioni consortili, il Consorzio può esercitare il potere impositivo anche prima dell'approvazione definitiva del Piano Generale di Bonifica.
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