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Sentenza

Sentenza del 06/10/2016 n. 1753 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Riscossione - Cartella di pagamento per recupero di sgravio erroneamente concesso - Termine per la notifica della cartella - E' il termine previsto dall'art. 43, comma 1, D.p.r. 29.09.1973, n. 600.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per recuperare uno sgravio fiscale precedentemente concesso per errore dall'Ufficio. Il ricorrente ha contestato, in particolare, il termine entro il quale la cartella avrebbe dovuto essere notificata, sostenendo l'applicabilità di un termine diverso e più favorevole. La decisione ha stabilito che il recupero di uno sgravio erroneamente concesso deve essere effettuato entro il termine previsto per la notifica dell'avviso di accertamento dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973. Non si applica invece, per mancanza di analogia, il termine previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 602/1973 per il recupero di somme indebitamente rimborsate.

La decisione

La cartella deve essere notificata entro il termine previsto dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 per gli avvisi di accertamento. Il principio affermato esclude l'applicazione del diverso termine previsto dal D.P.R. n. 602/1973 per il recupero di rimborsi erroneamente effettuati. In assenza di ulteriori elementi sul dispositivo concreto, l'esito è favorevole all'Amministrazione sotto il profilo del principio di diritto, purché la cartella sia stata notificata entro il termine ordinario dell'accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il termine per notificare la cartella emessa per recuperare uno sgravio erroneamente concesso coincide con il termine previsto per la notifica dell'avviso di accertamento.

  • Art. 43, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La disposizione relativa al recupero di somme erroneamente rimborsate non è applicabile analogicamente al recupero di sgravi erroneamente concessi.

Massime di principio

  • Il recupero di un beneficio fiscale indebitamente riconosciuto dall'Amministrazione deve rispettare il termine previsto per l'accertamento della maggiore pretesa tributaria.
  • Sgravio erroneo e rimborso indebito sono fattispecie diverse: il termine previsto per il recupero dei rimborsi non si applica automaticamente agli sgravi.
  • Per valutare la tempestività della cartella occorre individuare la natura concreta dell'errore dell'Ufficio e confrontare la data di notifica con il termine dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973.
  • L'Amministrazione non può recuperare lo sgravio oltre il termine decadenziale applicabile all'attività di accertamento.

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