Sentenza del 06/10/2016 n. 2470 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Distribuzione (presunta) di utili (presunti) mediante studi di settore - divieto di praesumptio de praesumpto - si applica - nullità dell'accertamento - consegue. Praesumptio de praesumpto - legittimità - contraddittorio mirato - è necessario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che la società partecipata avesse conseguito un maggior reddito sulla base degli studi di settore e che tale reddito, qualificato come utile extracontabile, fosse stato distribuito alla società controllante. La contestazione riguarda l'illegittimità della presunzione, fondata esclusivamente su una doppia inferenza: prima, il maggior reddito della partecipata ricavato dagli studi di settore; poi, la presunta distribuzione di tale maggior reddito alla controllante. In assenza di ulteriori elementi concreti e di un contraddittorio mirato, tale procedimento integra una praesumptio de praesumpto.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta illegittima e l'accertamento è stato dichiarato nullo. Gli studi di settore possono costituire un punto di partenza per l'accertamento, ma non consentono, da soli, di presumere anche l'effettiva distribuzione degli utili alla società controllante. Per imputare tali utili alla controllante è necessario instaurare un contraddittorio specifico e acquisire elementi probatori ulteriori, precisi e concreti, idonei a dimostrare sia l'esistenza degli utili extracontabili sia la loro effettiva distribuzione.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
La disposizione consente l'accertamento analitico-induttivo sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ma non legittima automaticamente una seconda presunzione relativa alla distribuzione degli utili alla società controllante.
Art. 2729 del codice civile
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti. Non è sufficiente fondare la pretesa su una presunzione derivata da un'altra presunzione, senza ulteriori riscontri oggettivi.
Cassazione, sentenza n. 25115/2014
Richiamata quale precedente sul divieto di praesumptio de praesumpto e sulla necessità di elementi concreti per presumere la distribuzione di utili extracontabili.
Commissione tributaria regionale Emilia-Romagna, sentenza n. 82/2012
Richiamata a sostegno dell'esigenza di non desumere automaticamente la distribuzione degli utili alla controllante dal solo maggior reddito accertato in capo alla partecipata.
Commissione tributaria regionale Lombardia, sentenza n. 2089/2014
Richiamata per affermare la necessità di un contraddittorio mirato e di specifici elementi probatori ulteriori rispetto agli studi di settore.
Massime di principio
- Gli studi di settore, da soli, non provano né l'esistenza effettiva di utili extracontabili né la loro distribuzione ai soci o alla società controllante.
- Non è legittimo fondare un accertamento su una doppia presunzione: dal maggior reddito presunto della partecipata alla presunta distribuzione dello stesso alla controllante.
- La presunzione di distribuzione di utili occulti richiede elementi ulteriori, oggettivi e specifici, quali movimentazioni finanziarie, disponibilità patrimoniali incompatibili, documentazione contabile o altri indizi concordanti.
- Il contraddittorio deve essere effettivo e mirato: l'Amministrazione deve consentire al contribuente di contestare sia il maggior reddito della partecipata sia il collegamento tra tale reddito e la sua presunta distribuzione.
- In una situazione analoga, l'accertamento può essere contestato per carenza di motivazione, insufficienza della prova e violazione delle regole sulle presunzioni, se l'Amministrazione non dimostra concretamente la distribuzione degli utili.
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