Sentenza del 06/10/2016 n. 5797 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Raddoppio dei termini per l'accertamento tributario in presenza di violazioni penali - Natura procedurale della disposizione con effetto dall'entrata in vigore della nuova normativa - Funzionario di fatto e domanda nuova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'accertamento tributario, sostenendo, in particolare, l'inapplicabilità del raddoppio dei termini previsto in presenza di violazioni penalmente rilevanti e sollevando una contestazione relativa al potere di firma del funzionario che aveva adottato l'atto. La controversia riguardava anche il rapporto tra procedimento tributario e procedimento penale.
La decisione
La sentenza ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini di accertamento introdotto dall'art. 37 del D.L. n. 223/2006 a tutte le fattispecie ancora in corso alla data di entrata in vigore della normativa, riconoscendone la natura procedurale. Ha inoltre affermato che il processo tributario e quello penale procedono secondo valutazioni autonome, sebbene possano concorrere alla formazione del convincimento del giudice. La contestazione relativa al potere di firma del funzionario di fatto è stata dichiarata domanda nuova e, pertanto, non esaminabile per la prima volta in appello. Nel complesso, le statuizioni risultano favorevoli all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973
Disciplina i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi. In presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale, i termini possono essere raddoppiati secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
Art. 37 del D.L. n. 223/2006
La disposizione che prevede il raddoppio dei termini ha natura procedurale e si applica alle fattispecie ancora pendenti o in corso alla sua entrata in vigore, senza costituire una sanzione penale.
Art. 331 c.p.p.
Prevede l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio quando vengano a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio; tale profilo può rilevare ai fini dell'applicazione del raddoppio dei termini tributari.
Massime di principio
- Il procedimento tributario e quello penale sono autonomi: l'esito o le valutazioni di uno non determinano automaticamente l'esito dell'altro, anche se gli elementi acquisiti possono essere valutati dal giudice tributario.
- Il raddoppio dei termini può applicarsi anche a procedimenti già in corso quando la normativa che lo introduce ha natura procedurale ed è vigente al momento rilevante, purché sussistano i presupposti della violazione penalmente rilevante.
- La mera rilevanza penale astratta non è sufficiente: occorre verificare concretamente la sussistenza dei presupposti normativi per l'obbligo di denuncia e la loro riferibilità ai fatti accertati.
- Le eccezioni relative alla competenza o al potere di firma del funzionario devono essere formulate tempestivamente nel primo grado; introdurle per la prima volta in appello può comportare la loro qualificazione come domanda o eccezione nuova e quindi la loro inammissibilità.
- Prima di contestare un atto tributario è opportuno distinguere tra vizi sostanziali, vizi formali e questioni relative alla sottoscrizione, verificando per ciascuno i termini e il grado processuale entro cui possono essere dedotti.
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