Sentenza del 06/10/2016 n. 2469 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - diritto al rimborso - art. 30, d.P.R. n. 633/72 - cessazione dell'attività - art. 35, comma 4, d.P.R. n. 633/72 - è necessaria - ultimazione operazione relative alla liquidazione - deposito bilancio finale - è tale - cancellazione società registro delle imprese - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguardava il momento in cui sorge il diritto al rimborso dell’eccedenza tra l’IVA versata e quella dovuta. Secondo la disciplina applicabile, il diritto si perfeziona soltanto con la cessazione dell’attività, da individuarsi nell’ultimazione delle operazioni di liquidazione. Tale momento coincide con il deposito del bilancio finale di liquidazione e con la conseguente richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese.
La decisione
La pretesa di rimborso è riconoscibile esclusivamente dopo la conclusione della liquidazione e la formale cessazione dell’attività. Non è sufficiente che la società abbia cessato di operare in concreto o che non svolga più operazioni commerciali: occorre l’ultimazione delle operazioni liquidatorie, documentata dal deposito del bilancio finale e dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. Il principio è stato affermato dalla Cassazione nelle sentenze n. 10227/2003 e n. 5045/2012.
Norme richiamate
Art. 30 del d.P.R. n. 633/1972
Diritto al rimborso dell’eccedenza detraibile IVA
Il rimborso dell’eccedenza IVA può essere richiesto, nel caso di cessazione dell’attività, soltanto quando la cessazione sia effettivamente perfezionata secondo le modalità previste dalla normativa.
Art. 35, comma 4, del d.P.R. n. 633/1972
Cessazione dell’attività con ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda
La cessazione dell’attività non coincide con la semplice interruzione dell’esercizio, ma con la conclusione delle operazioni di liquidazione, attestata dal deposito del bilancio finale e dalla richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese.
Cassazione, sentenze n. 10227/2003 e n. 5045/2012
La giurisprudenza conferma che il diritto al rimborso dell’eccedenza IVA, in caso di cessazione societaria, sorge solo dopo la completa definizione della liquidazione e il compimento degli adempimenti formali di cancellazione.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso IVA fondato sulla cessazione dell’attività non basta dimostrare che l’impresa abbia smesso materialmente di operare.
- La cessazione deve risultare anche formalmente perfezionata attraverso la conclusione della liquidazione, il deposito del bilancio finale e la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.
- La richiesta di rimborso presentata prima dell’ultimazione della liquidazione può essere considerata prematura, anche se non vi sono più operazioni commerciali in corso.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare e produrre la documentazione societaria e fiscale che dimostri la data di chiusura della liquidazione e degli adempimenti presso il registro delle imprese.
- Il principio riguarda il momento di esercizio del diritto al rimborso e non esclude, in astratto, altri casi di rimborso IVA previsti dall’art. 30 del d.P.R. n. 633/1972.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 ott 2016Sentenza del 06/10/2016 n. 1748 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 6 ott 2016Sentenza del 06/10/2016 n. 1752 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 6 ott 2016Sentenza del 06/10/2016 n. 1753 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 6 ott 2016Sentenza del 06/10/2016 n. 2470 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 6 ott 2016Sentenza del 06/10/2016 n. 5794 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 6 ott 2016Sentenza del 06/10/2016 n. 5797 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →